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V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
blatore Inserito il - 16/09/2011 : 16:20:25
Avrei un quesito da porre. 
Sappiamo che il reato di cui si puó essere denunciati stando nudi e quello dell'atto contrario alla pubblica decenza . Tralascio quello degli atti osceni perché doveroso. Possiamo inoltre dedurre, senza essere legulei che una norma o ordinanza comunale o regionale che sia non puó mai prevaricare una legge dello stato. Quindi mi chiedo se la sola nudità puó essere denunciata quale reato, nelle cosiddette zone autorizzate al nudismo non possono esserci garanzie che non si sia denunciati. Sarebbe una contraddizione. Ne consegue o ne puó conseguire che il reato indicato non puó essere applicato alla nudità , perché in ogni zona autorizzata tale reato sarebbe punito. Oppure le ordinanze degli enti non prevaricano la norma e quindi si puó essere tranquillamente almeno denunciati , salvo poi essere assolti, ma con le conseguenze immaginabili. Voi che dite ?
30   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Biotto Inserito il - 20/09/2011 : 00:04:49
a_fenice ha scritto:
...Se invece li chiami perchè c'è un falegname, non vengono più...


Ecco perchè poi la spiaggia è piena di tronchi..
a_fenice Inserito il - 19/09/2011 : 21:22:35
Eroe ha scritto:

Due volte il gruppo con cui stavo ha ricevuto la visita di carabinieri una volta a Cesano ed una volta vicino Vasto ed entrambe le volte hanno avuto un comportamento del tipo "scusate ma a causa di una segnalazione siamo stati costretti a venire" ... a Cesano sono andati via dicendo "fra mezz'ora finiamo il turno e veniamo anche noi" a Vasto consigliandoci un altro posto dove poter praticare e consigliandoci di mettere la bandiera dell'associazione ben visibile su una asta alta. Evidenetemente erano a conoscenza che da tempo praticare naturismo in luoghi appartati e solitamente frequentati da nudisti non è di fatto un reato visto che le denunce finiscono in una bolla di sapone.
ovvio e corretto. Se uno segnala, è normale che loro debbano accertarsi dei fatti, salvo poi usare il discernimento di cui son dotati, e agire di conseguenza. A Ravenna fanno ancor meglio, vengono solo se segnalano striscioni in spiaggia. Gli ultimi colpiti son stati Aner 3 anni fa, e Fidenzio Laghi quest'anno. Se invece li chiami perchè c'è un falegname, non vengono più. Paese che vai, usanze che trovi.
Eroe Inserito il - 19/09/2011 : 20:34:04
Due volte il gruppo con cui stavo ha ricevuto la visita di carabinieri una volta a Cesano ed una volta vicino Vasto ed entrambe le volte hanno avuto un comportamento del tipo "scusate ma a causa di una segnalazione siamo stati costretti a venire" ... a Cesano sono andati via dicendo "fra mezz'ora finiamo il turno e veniamo anche noi" a Vasto consigliandoci un altro posto dove poter praticare e consigliandoci di mettere la bandiera dell'associazione ben visibile su una asta alta. Evidenetemente erano a conoscenza che da tempo praticare naturismo in luoghi appartati e solitamente frequentati da nudisti non è di fatto un reato visto che le denunce finiscono in una bolla di sapone.
a_fenice Inserito il - 19/09/2011 : 18:55:01
propulsione..... gas di scarico... non è che sbaglia ad attaccare il fazzoletto?
blatore Inserito il - 19/09/2011 : 18:50:34
Ma io non l'ho presa per me . L'ho evidenziata . Comunque la cosa della barca é molto semplice: se sei sdraiato e hai un fazzoletto attaccato lì non possono dirti niente, perché è del tutto evidente che si tratta di propulsione eolica. L'unica variante e che devi essere particolarmente dotato e possibilmente su di giri , se no sei denunciato per scarsa propulsione .
a_fenice Inserito il - 19/09/2011 : 18:24:30
Ok , ammetto che poteva esser mal interpretato. Ma come puoi vedere dai post sopra/intorno quell'affermazione, era un disquisire (questionare) su supposizioni o affermazioni che di giuridico (come richiesto dal titolo del topic) nulla o poco hanno a che vedere. Spiego. Tempo fa, mi pare questa primavera, a partire da fidenzio, con una sequela che poi prese piede, sostenevano che siccome la legge parla di ATTI, e non di STATO, lo stare nudi, ma fermi, non era sanzionabile in quanto non scritto nel 726. MA giuridicamente ATTO è pure un foglio di carta scritto, es un contratto, e non certo implica un'azione. Per cui quando uno cerca di prendere le singole parole a giustificazione, diventa impossibile discuterci. Meglio soprassedere. E infatti dicendo "tralascio etc" e quotando la domanda sulla nudità in barca, volevo solo bypassare quelli che son pensieri, considerazioni generiche, ma non dati di fatto, e rivolgermi al proponente. Mi dispiace se l'hai presa per te. Ti assicuro che se l'ho con qualcuno, mi voglio rivolgere a qualcuno in particolare, arrivo a dire TE, e non tergiverso.
blatore Inserito il - 19/09/2011 : 17:53:22
......"tralascio di continuare a questionare su dati di fatto e cerco di rispondere a questo questito. Ogni luogo esposto al pubblico, .......

Questa frase estrapolata da un precedente intervento la considero polemica . Infatti viene usato a proposito il verbo "questionare" che vuol dire fare questione , con l'aggiunta di "dati di fatto" che interpretata vuol dire che le cose sono così e non si discutono.


Sono in errore ?

Per il resto ti ringrazio Max hai perfettamente azzeccato il quesito posto . Se le cose possono essere grigie e non definite il dubbio da me posto rimane ed era quello che volevo sapere . Nessuna certezza quindi.

Ps: piccola nota . In molti paesi i giudici sono a garanzia del corretto iter procedurale sulla base della legge. Chi dirime e giudica è la giuria. Dipende dai reati ovviamente , ma si tratta di una differenza sostanziale di amministrazione della giustizia.

a_fenice Inserito il - 19/09/2011 : 17:09:09
Biotto ha scritto:

Nathanaele77 ha scritto:

Andrea vi ha scritto:

ho trovato questa sentenza,sfavorevole,ma che dovrebbe aiutare a capire
http://www.avvocatotornielli.net/atti_contrari_alla_pubblica_decenza.htm

Anche questo per me è un punto di vista interessante.
...


Dopo aver letto il tutto, non mi sembra poi tanto sfavorevole:
riporto qualcosa:
************************
ricordo che tutte le sentenze erano in pratica di condanna, ma in ognuna di esse c'era la conferma che il nudo, in spiaggia normalmente nudista (per cui nemmeno autorizzata, ma semplicemente a strica o normale frequentazione nudista) non era condannabile. In pratica l'alta corte, analizzando i ricorsi a sentenze di assoluzione, condannava il tizio di turno, perchè si era messo nudo in contesto diverso da quelli plausibili. Ma nel frattempo giustificava chi fa nudo in zone nudiste. E' qui la nostra forza...finchè non arriva ordinanza o delibera di divieto, necessaria perchè il nudo pubblico non è normato in italia (vedi Vizzola etc)
a_fenice Inserito il - 19/09/2011 : 17:05:28
blatore ha scritto:

Vedo che adesso i dubbi sono molto di più e le certezze di meno. Intatti molte norme giuridiche in Italia assumono un vero e proprio carattere soggettivo e interpretativo in modo discrezionale della norma.
Ma ciò è vero in tutto il mondo. Tutto è opinabile secondo situazione. Non esiste solo bianco e nero, ma anche tanto grigio, ed è a questo che i giudici vengono chiamati a dirimere.
Era a questo che intendevo puntare ma , come al solito, si èvfitenuto di polemizzare , perfino da parte di un moderatore.
questa proprio non l'ho capita. Mi spieghi dove avrei polemizzato, visto che ho solo messo una serie di ragionamenti ed esempi, visto che della questione ce ne occupiamo di contrinuo come associazioni, indi ne siamo sufficentemente informati? Se spiegare significa polemizzare, ok, altrimenti ti prego di dirmi dove l'ho fatto, perchè non credo di aver ne polemizzato, ne assolutamente aver avuto l'intenzione di farlo
ConteMax Inserito il - 19/09/2011 : 15:12:52
blatore ha scritto:

. E poi un divanetto della Fenice di Venezia è di uno scomodo mostruoso , parte la denuncia non per atti osceni ( quella non è pubblica decenza) ma per amplesso scomodo


Si vede che sei vecchio!!!

Questa primavera l'ho fatto con due rumene....e m'è toccato smettere solamente perchè le due 23enni non avevano più forze.























Poi, quando si sono accese le luci mi son svegliato di colpo tutto sudato e mia sorella si è vergognata tantissimo perchè russavo....
CERCOAMICI Inserito il - 19/09/2011 : 14:51:17
ConteMax ha scritto:
Se trombo con mia moglie su un divanetto della Fenice a Venezia, mi denunciano senza dubbi, se lo faccio sul divanetto di ........, nessuno mi può dire nulla.

Pensavo che dicessi...su un divanetto a casa di Fenice
CERCOAMICI Inserito il - 19/09/2011 : 14:43:58
a_fenice ha scritto:
A tal proposito l'ano scorso abbiamo assistito ad un processo a forum,.........

Lo hai cambiato?
Biotto Inserito il - 19/09/2011 : 13:35:46
Nathanaele77 ha scritto:

Andrea vi ha scritto:

ho trovato questa sentenza,sfavorevole,ma che dovrebbe aiutare a capire
http://www.avvocatotornielli.net/atti_contrari_alla_pubblica_decenza.htm

Anche questo per me è un punto di vista interessante.
...


Dopo aver letto il tutto, non mi sembra poi tanto sfavorevole:
riporto qualcosa:

"E' evidente che non può considerarsi indecente, ad esempio, la nudità integrale di un modello o di un artista in un'opera teatrale o cinematografica, ovvero in un contesto scientifico o didattico, o anche di un naturista in una spiaggia riservata ai nudisti o da essi solitamente frequentata, mentre invece suscita certamente disagio, fastidio, riprovazione chi fa mostra di sé, ivi compresi gli organi genitali, in un tram, in strada, in un locale pubblico, o anche in una spiaggia frequentata da persone normalmente abbigliate."

Se non mi ricordo male, la sentenza riguardava un tizio che aveva preso il sole nudo tra un sostanzioso gruppo di costumati... In sostanza tale sentenza (che poi è in realtà l'accoglimento di un ricorso contro la prima sentenza di assoluzione del tizio in questione) dice che non possiamo andare nudi in città, in treno, a Rimini, Cesenatico, Forte dei Marmi, ecc.
Ma qualcuno, al momento attuale, non sarebbe già contento se si potesse pendere il sole in qualsiasi luogo naturale e non molto frequentato?
Visto che siamo in Italia, questo pronunciamento non mi sembra affatto una limitazione della situazione attuale.
blatore Inserito il - 19/09/2011 : 12:36:38
Conte un privè non è pubblico . E poi un divanetto della Fenice di Venezia è di uno scomodo mostruoso , parte la denuncia non per atti osceni ( quella non è pubblica decenza) ma per amplesso scomodo
ConteMax Inserito il - 19/09/2011 : 11:56:43
Avevo letto attentamente all'inzio, ma poi un po' ho saltato, quindi spero di non ripetere qualcosa già dett.

"atti contrari alla pubblica decenza"

Se io faccio un rutto terribile in un museo, mi possono denunciare, se lo faccio in una gara di rutti ad una sagra aurorizzata da delibera, nessuno mi può dire nulla.

Se trombo con mia moglie su un divanetto della Fenice a Venezia, mi denunciano senza dubbi, se lo faccio sul divanetto di un club privè autorizzato, nessuno mi può dire nulla.

La delibera, non cambia la laegge ma autorizza un qualcosa facendo decadere il reato.

Un altro esempio: un concerto in piazza a capodanno. Una delibera autorizza festa e concerto per cui, nonostante l'orario, non si incorre in una denuncia per schiamazzi. La legge rimane, ma si autorizza una situazione.

Ecco quindi che, autorizzando una spiaggia naturista, non si va ad aggirare la legge ma ad autorizzare una pratica che quindi non può più essere contraria alla pubblica decenza perchè in quel posto, la "devenza" non è quella di altri luoghi.

Si diceva dell'autorizzazione del topless. Non è che il topless sia ora autorizzato ovunque, se una ragazza gira per strada con le tette fuori, è denunciabile. La cassazione ha solamente stabilito che il topless in spiaggia non offende più la decenza.

Poi...tutti siamo denunciabili per qualsiasi cosa. Una tizia un paio di anni fa mi ha parcheggiato l'auto davanti al cancello di casa segregandomi tutto il giorno. Le ho messo un foglio sul parabrezza con le invettive del caso...e mi ha denunciato per offese. Sono stato naturalmente prosciolto immediatamente, ma tant'è che ci ho dovuto perdere del tempo e della pazienza.

blatore Inserito il - 19/09/2011 : 11:21:03
Vedo che adesso i dubbi sono molto di più e le certezze di meno. Intatti molte norme giuridiche in Italia assumono un vero e proprio carattere soggettivo e interpretativo in modo discrezionale della norma. Era a questo che intendevo puntare ma , come al solito, si èvfitenuto di polemizzare , perfino da parte di un moderatore. Il sistema giuridico in Italia è particolarmente farraginoso e peculiare , questo determina posizioni talvolta antiteche per effetto di troppa specifica in materia sia penale che civilistica . È come se una norma dovesse coprire tutte le variabi che possono avvenire in un dato reato . Caliamo tutti che non è possibile e che la norma deve necessariamente avere un carattere multo generale e che spetta alla giurisprudenza l'applicazione più consona . In Inghilterra il diritto è basato sulla "common law" senza che vi siano particolare riferìmenti legislativi e negli Usa parimenti si utilizza mto il riferimento alla giurisprudenza ( cioè a come sono state giudicate cause similari ) per ottenere una più corretta uniformità nel giudizio . Qui in Italia ció non avviene ed ecco perché diciamo che esistono vuoti normativi . Se fossimo in un altro paese sarebbe bastata la prima sentenza di non punìbilità della nudità in talune circostanze a fare giurisprudenza e questo avrebbe comportato , in un altro paese , l'immediato respingimento di un eventuale denuncia senza l'avvio di alcuna procedura, perché la giustizia si era già pronunciata. In Italia il ricorso alla giurisprenza pregressa non è moralmente vincolante anche perché il procedimento è demandato pubblico ministero e solo successivamente interviene un giudice terzo (per modo di dire) mentre negli altri paesi il giudice terzo interviene subito.
massal Inserito il - 19/09/2011 : 10:48:40
Andrea vi ha scritto:

ho trovato questa sentenza,sfavorevole,ma che dovrebbe aiutare a capire
http://www.avvocatotornielli.net/atti_contrari_alla_pubblica_decenza.htm


Anche questo per me è un punto di vista interessante.
Il legislatore mi dovrebbe spiegare come mai per il sentire comune, un topless in spiaggia in stato di quiete non configura un atto contrario alla pubblica decenza, mentre un pene in stato di quiete sarebbe offensivo sempre per questo "senso comune". Il senso comune non è forse determinato - sempre per il legislatore, al contesto ove si pone? per il senso comune il nudo a finalità scientifiche, o educative, o artistiche (ad esempio il nudo teatrale) è forse offensivo? ed allora perchè un pene in stato di quiete in spiaggia al sole in un contesto naturista lo dovrebbe essere - dove è comunemente praticato e pacificamente accettato. E' uno degli aspetti secondo me ridondanti e scarsamente recepiti è proprio quello aleatorio di "senso comune", visto che è così difficile da stabilire dove stia il confine tra il lecito e l'illecito se ad offendere è qualcosa di così soggettivamente privato. Il senso comune italiano ad esempio, condanna il bacio omosessuale tra maschi praticato in pubblico? o la pacca al sedere ad una bella ragazza in tram? ed il burqua delle donne islamiche in pubblico, non è forse anche quello offensivo della dignità umana - nella recezione del concetto di parità dei sessi in ambito legislativo occidentale? Non si vedrà allora il giudice sommerso da una quantità iperbolica di atti di denuncia di privati cittadini, ciascono offeso dalla propria soggettiva sensibilità se il criterio è una quantomeno aleatorio senso privato del "sentire comune" riferito al pudore?
Comunque sia, ho già ripetuto sopra: personalmente non me ne curo più di tanto e pratico il naturismo ove sia possibile, prima che sia privato di questa elementare libertà.
Saluti.
a_fenice Inserito il - 19/09/2011 : 01:40:38
Saverlake ha scritto:

Vi ringrazio per questo interessante scambio di informazioni e interpretazioni normative.
Un po' ingenuamente, finora pensavo di non correre alcun rischio di denuncia standomene nudo in barca, ritenendola assimilabile ad un luogo privato.
Ma l'enunciazione degli articoli 726 e 527 del codice penale (che non avevo letto...) parla di "luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico", quindi immagino che nemmeno in mezzo al lago possa ritenermi completamente al riparo da questo rischio, essendo decisamente aperto ed esposto al pubblico di altre imbarcazioni che potrebbero incrociarmi.
E' certamente più difficile incorrere in problemi rispetto al nudismo "terrestre", ma a quanto pare non è impossibile!
Qualcuno del forum ha avuto esperienze negative in questo senso al lago/mare?
tralascio di continuare a questionare su dati di fatto e cerco di rispondere a questo questito. Ogni luogo esposto al pubblico, deve sottostare a queste normative. Se te stai nudo in casa, puoi starci, se non tieni le finestre aperte in modo che ti vedano da fuori, altrimenti potresti essere denunciato...a meno che il vicino non debba fare acrobazie per vederti. Cioè, se sei in una posizione in cui nessuno ti vede, stai tranquillo; se puoi essere visto, accertati che non ci sia la beghina di turno che ti possa vedere, perchè sei comunque in un luogo ESPOSTO al pubblico, anche se dentro casa tua.

A tal proposito esiste una barzelletta, che però è vera. La donnina chiama la polizia denunciando il vicino perchè stava in cortile nudo. Arriva la medesima, si guarda intorno ma non vede nulla e chiede: "ma dov'è?". "Se vi arrampicate sull'albero al confine potete vederlo."

Ecco in tal caso l'essere in un luogo aperto non è un problema, perchè la vicina deve esporsi lei per poter vedere. Se te stai nudo in barca, son cavolini tuoi, ma se si avvicna un'altra barca, meglio che prudentemente ti rivesti. Se poi ti vedono invece col binocolo, da lontano.... sono in torto loro per violazione della privacy.

A tal proposito l'anno scorso abbiamo assistito ad un processo a forum, dove c'era Marcacci nella veste di uno che stava nudo in casa con amici, ma con le tende abbassate, e il vicino che era quello che doveva sporgersi per vederli. Non solo, ma la nudità vista non era esibita, ma solo occasionale. Esibita, cioè uno che si piazza davanti alla finestra per farsi ammirare, ma casulamente era visibile durante il suo movimento.
Al di la che sappiamo che la maggioranza di quelle cause son inventate, ma le sentenze son vere, cioè secondo normativa. Ebbe il giudice ha stabilito:
A) che il vicino doveva andare a guardare apposta per vedere
B) che il passaggio nudi non era un'esposizione vera e propria.

Indi non ammissibilità della domanda di censura.
blatore Inserito il - 18/09/2011 : 11:46:18
Vero siman . È quello che cercavo di far capire. Se sei nudo in Croazia al massimo possono chiederti di rivestirti , le istituzioni preposte , xche alla gente non gliene frega niente. Ovvio che parlo di una spiaggia e non di una piazza in città . Mentre qui in Italia lo sport nazionale è quello di non farsi i c. propri e se possibile di scassarti il c. con le scuse più svariate, se poi ti possono sputtanare allora la cosa è completa . Noi dobbiamo sempre guardare cosa c. fanno gli altri , mai quello che facciamo noi. Siamo immaturi civilmente , siamo faziosi, capziosi , ficcanaso e scassapalle e non solo verso il nudismo. Ecco perché sarà sempre possibile in ogni dove e in qualsiasi momento essere oggetto di denuncia e questo anche a fronte di una specifica legge , che non ci sarà mai, perché siamo i maestri dei vizi privati e delle pubbliche virtù . Non ci sono ne spiagge autorizzate e neppure camping o strutture simili , così come centri benessere, perché ci sará sempre qualcuno che penserà che ció che non va bene a lui non deve andare bene per nessuno.
siman Inserito il - 18/09/2011 : 11:02:34
Il dilemma è prprio nel fatto che non esiste, in Italia, la determinazione ufficiale di nudismo con la conseguenza che un nudista, può essere denunciato per atti osceni e solo davanti al giudice, si vede prosciolto da tale, assurda, accusa.
Il problema è, per chi non vuole o non può, scendere in prima linea contro l'attuale status legislativo, il dover perdere una giornata in tribunale (in quei posti si sà quando si entra e mai quando si avrà finito) senza contare, per chi abita in un piccolo centro urbano dove tutti si conoscono, vedere un trafiletto sulle cronache locali in cui si dice che: A.M. gestore di una rivendita di tabacchi assieme alla moglie R.T. impiegata di banca, sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico.....si capisce benissimo che la privacy è alquanto relativa.
quagliozzi Inserito il - 18/09/2011 : 10:33:10
Nathanaele77 ha scritto:

Caro amico, il tuo modo di ragionare sai, mi predispone alla disperazione.


Purtroppo non è il mio modo di ragionare, ma è lo stato di fatto. Finché il naturismo non sarà accettato e regolamentato, certezze - ahinoi - non ce ne saranno.
massal Inserito il - 17/09/2011 : 20:06:29
quagliozzi ha scritto:

Per quanto ne so, l'Ordinanza Sindacale interviene per disciplinare un'attività per cui non esistono leggi nazionali che la disciplinino (come, appunto, il naturismo). Ma le Ordinanze Sindacali che autorizzano il naturismo non consentono "atti contrario alla pubblica decenza" e nemmeno "atti osceni in luogo pubblico". Quindi le Ordinanze non sono in contrasto con le leggi nazionali.


Eh certo, perchè non esiste una legge nazionale che riconosca o regolamenti il naturismo. Anzi il naturismo per la legge italiana non esiste proprio! Allora quando nell'ordinanza comunale si destina l'arenile per la pratica del "naturismo" che sta facendo? sta colmando un vuoto legislativo? dovremmo metterci dunque d'accordo sul significato di naturismo. Il bird watching ad esempio, è naturismo? e le mutande sono necessarie? dove sta scritto che il naturismo va praticato nudi? qualcuno potrebbe cavillare sul significato di naturismo ed obiettare che la nudità è oscena ANCHE in una spiaggia destinata al naturismo.

Vedi è questo eccesso di cavillosità che mi rende odiosa tutta la legiferazione in materia. Devo quindi dedurne che il punto chiave della questione è che il naturismo andrebbe riconosciuto a livello legislativo e DOPO si potrebbe pensare a destinare una spiaggia o un arenile alla sua pratica. Caro amico, il tuo modo di ragionare sai, mi predispone alla disperazione. Perchè mi rendo conto che in Italia, oltre che all'eccesso di cavillosità come gli eruditi esegeti in giurisprudenza amano estrinsecare ogni sorta di articoli in conflitto tra di loro, vi è la necessità di legiferare ove basterebbe semplicemente il buon senso di dire che il nudo, ove legittimamente praticato, non ha alcun significato osceno o di attività sessuale, come potrebbe essere dedotto da una errata applicazione dell'articolo 527. Figuriamoci poi di praticare dove non vi è alcuna ordinanza comunale di destinazione al naturismo. Dobbiamo tutti rassegnarci all'attività carbonara di naturismo clandestino!
Oppure fregarcene altamente.
E lasciare agli esegeti in giurisprudenza di cavillare su aspetti contraddittori del nostro ordinamento giuridico (cosa ovvia, lasciatemelo dire).
Abbiate pace.

quagliozzi Inserito il - 17/09/2011 : 19:49:31
Per quanto ne so, l'Ordinanza Sindacale interviene per disciplinare un'attività per cui non esistono leggi nazionali che la disciplinino (come, appunto, il naturismo). Ma le Ordinanze Sindacali che autorizzano il naturismo non consentono "atti contrario alla pubblica decenza" e nemmeno "atti osceni in luogo pubblico". Quindi le Ordinanze non sono in contrasto con le leggi nazionali.
Il problema, nel caso, può riguardare la discrezionalità dell'accertatore. Se tocchi una chiappa della tua donna in una spiaggia autorizzata è naturismo o è reato? Ma il problema non è solo per il naturismo. Un poliziotto ti può contestare l'infrazione di "velocità pericolosa" (non l'eccesso di velocità) anche se vai a 40 km/h. E nella sua discrezionalità. Per te la velocità non era pericolosa ma per lui sì. Allo stesso modo la mano sulla chiappa della tua donna per te è un gesto normale è per lui può essere un atto osceno.
blatore Inserito il - 17/09/2011 : 19:08:02
N77 ma chi ha mai parlato di atti osceni ? Tu sei convinto che siamo tutti assolti in caso di denuncia perché esistono sentenze in tal senso , che tra parentesi non fanno legge ma fanno giurisprudenza. Bene ti do una notizia ne sono convintissimo anch'io . Pero ho paura che vi possa essere comunque chi denuncia per questo reato anche in zone autorizzate , le cui segnalazioni sono alquanto misere e possono non essere viste . Quindi una signora cin bambino che passa per la spiaggia autorizzata puó benissimo fare la denuncia , questa farà il suo corso e poi saremo assolti. Max ha detto che nessuna denuncia per un divieto di sosta . Ne siamo proprio sicuri?
massal Inserito il - 17/09/2011 : 18:53:27
Saverlake ha scritto:
Ma l'enunciazione degli articoli 726 e 527 del codice penale (che non avevo letto...) parla di "luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico", quindi immagino che nemmeno in mezzo al lago possa ritenermi completamente al riparo da questo rischio, essendo decisamente aperto ed esposto al pubblico di altre imbarcazioni che potrebbero incrociarmi.


Non devi confondere tra "atti contrari alla pubblica decenza" e "atti osceni in luogo pubblico", perchè sono due articoli oggettivamente diversi. Se fossero attinenti lo stesso reato (stare nudi o trombare) non sarebbero occorsi due articoli del codice penale, ne sarebbe bastato uno. Ripeto, un conto è stare nudi in una spiaggia nudista in stato di quiete, un altro è trombare in pubblico dinanzi ad adolescenti e bambini: sono due occorrenze diametralmente opposte. Il vuoto legislativo piuttosto, come dicevo pocanzi a Blatore, riguarda il significato ILLEGITTIMO della nudità in pubblico, ove non rivesta alcun significato di pertinenza sessuale (come può essere l'esposizione della nudità a scopi salutisti, educativi o artistici), e non piuttosto dalla confusione ingenerata dal punire equamente sia il nudo in pubblico che l'atto sessuale esplicitamente praticato in luogo pubblico ed ove vi sia la chiara esposizione ad estranei.


E' certamente più difficile incorrere in problemi rispetto al nudismo "terrestre", ma a quanto pare non è impossibile!
Qualcuno del forum ha avuto esperienze negative in questo senso al lago/mare?



Ti invito ad un atteggiamento prudente, ma non ad un eccesso di scrupolosità e di maniacalità che ti impedirebbe di goderti la nudità ove non sia perfettamente legittima. A mio modo di vedere, ove il luogo sia sufficientemente riparato e non frequentato dal pubblico, la nudità può essere tranquillamente praticata. Ma ripeto, si incorre comunque in un vuoto legislativo che dovrebbe colmare questa lacuna; fino ad allora, mi attengo ad invitare ad un atteggiamento modigerato e prudente. Giammai che praticando trekking naturista in sentieri di montagna si commetta un reato, ma purtroppo in Italia anche questo è possibile!
Ciao.

massal Inserito il - 17/09/2011 : 18:40:15
blatore ha scritto:

Quindi in conclusione , come dici , siamo un "vuoto normativo". Tutto avrei pensato meno che essere definito tale (sigh) . Penso che l'interpretazione sia un pó tirata . L'unica differenza che puó reggere è che nel caso di denuncia per atti contrari ... chi la riceve non prosegue l'iter perché il luogo indicato sarebbe autorizzato. Ma se non sbaglio il lido di Dante non lo è più o perlomeno non per l'intera parte utilizzata per il naturismo. Ne consegue che vi sia un rischio oggettivo. Quanto alla ipotetica copertura derivata dall'autorizzazione rimango scettico , ne prendo atto, ma devo presupporre che nulla avvenga non tanto per il vuoto normativo ma per uno stato di normalità ormai consolidata.


Due punti fermissimi caro Blatore:

1) L'atto contrario alla pubblica decenza (726) = stare nudi in area naturista (Nido dell'Aquila, Laguna del Mort, Capocotta, Marina di Camerata), NON E' REATO.
2) L'atto osceno in luogo pubblico (527) = trombare in spiaggia anche autorizzata al naturismo, è reato e quindi perseguibile a norma di legge.

Il vuoto normativo invece al quale ti riferisci caro Blatore, non riguarda il significato di ATTO OSCENO IN LUOGO PUBBLICO (atti sessuali, masturbazione, esibizionismo), quanto piuttosto il significato del nudo in contesti naturalisti, o sanitari, o educativi, o scientifici, o artistici, ove il nudo non rivesta alcun valore a contenuto esplicitamente sessuale: in questo campo, essendo il nudo puro e semplice (vedi un pene in stato di riposo) non avente un significato meramente sessuale, allora il vuoto normativo può essere fonte di aleatorietà per il giudice giudicante, o per il pubblico ufficiale intervenuto sul luogo. Non esiste allo stato attuale alcun riconoscimento giuridico che assolva il nudo puro e semplice dal suo significato normativo di "ATTO CONTRARIO ALLA PUBBLICA DECENZA", ed è precisamente il caso normativo e giuridico in cui potrebbero incorrere i nudo/naturisti ove si trovassero a praticare il nudo/naturismo in luoghi non tradizionalmente o convenzionalmente destinati al naturismo. Esempio? Mi spoglio nudo a Rimini in un giorno affollato d'estate con famiglie di donne e bambini adolescenti. L'attuale vuoto normativo (legittimare il nudo non avente significato sessuale) potrebbe farmi incorrere nella violazione dell'articolo 726, ovvero "atti contrari alla pubblica decenza". Sarebbe più o meno come girare a torso nudo in centro città a Rimini. Altri significati che vorresti includere nel 726 mi sembrano eccessivamente cervellotici e non meritevoli di ulteriore approfondimento.
Un caro saluto.
Saverlake Inserito il - 17/09/2011 : 18:26:51
Vi ringrazio per questo interessante scambio di informazioni e interpretazioni normative.
Un po' ingenuamente, finora pensavo di non correre alcun rischio di denuncia standomene nudo in barca, ritenendola assimilabile ad un luogo privato.
Ma l'enunciazione degli articoli 726 e 527 del codice penale (che non avevo letto...) parla di "luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico", quindi immagino che nemmeno in mezzo al lago possa ritenermi completamente al riparo da questo rischio, essendo decisamente aperto ed esposto al pubblico di altre imbarcazioni che potrebbero incrociarmi.
E' certamente più difficile incorrere in problemi rispetto al nudismo "terrestre", ma a quanto pare non è impossibile!
Qualcuno del forum ha avuto esperienze negative in questo senso al lago/mare?
blatore Inserito il - 17/09/2011 : 00:26:38
Quindi in conclusione , come dici , siamo un "vuoto normativo". Tutto avrei pensato meno che essere definito tale (sigh) . Penso che l'interpretazione sia un pó tirata . L'unica differenza che puó reggere è che nel caso di denuncia per atti contrari ... chi la riceve non prosegue l'iter perché il luogo indicato sarebbe autorizzato. Ma se non sbaglio il lido di Dante non lo è più o perlomeno non per l'intera parte utilizzata per il naturismo. Ne consegue che vi sia un rischio oggettivo. Quanto alla ipotetica copertura derivata dall'autorizzazione rimango scettico , ne prendo atto, ma devo presupporre che nulla avvenga non tanto per il vuoto normativo ma per uno stato di normalità ormai consolidata.
a_fenice Inserito il - 16/09/2011 : 23:53:32
blatore ha scritto:

N77 un ordinanza comunale non puó prevaricare una legge dello stato . Pensa se autorizzassero la pratica dello scippo , ma solo nella via principale del paese. L'ordunanza di vizzola prevede una sanzione amministrativa ma fatte salve le prerogative legislative in materia . La denuncia puó esserci eccome . È la sentenza di nin procedibilità che sarà favorevole . Col cavolo che non possiamo essere denunciati . Siamo in pubblico, non in una zona privata , ecco perché i camping naturisti sono associazioni . Al raduno poteva benissimo partire una denuncia , l'ordinanza non ha alcun valore se la denuncia è di atti contrari alla pubblica decenza. E su quella spiaggia nin c'erano muri , ma solo un cartello ed eravamo in pubblico . Se uno solo dei presenti avesse voluto avrebbe tranquillamente potuti denunciare e ka denuncia avrebbe fatto il suo corso a prescindere dalla sentenza.
è questo che non capisci. Nel 726 non c'è scritto chi stà nudo, ma chi compie atti indecenti. Se te cagavi in spiaggia eri indecente; nudo no. L'ordinanza copre appunto il vuoto normativo. non c'è legge che dice se puoi star nudo o no.

Mai visto uno che ti denuncia perchè non sosti dove c'è divieto di sosta? Anche quello è un'ordinanza. Mai visto uno che ti denncia perchè tieni chiuso un locale di notte? Anche il locale lo tieni chiuso per un'ordinanza. Una regione, un comune, può autorizzare un qualcosa che non sia previsto dalla normativa statale, cosi come può vietarla a prescindere dalla norma stessa. Motivi diversi fan si che tutto si può o non può fare secondo zona. In una diga ti vien fatto divieto di balneazione per pubblica sicurezza, trovami una legge dove sta scritto che hai il permesso di farti il bagno in acque pubbliche. Non tutto è normato in Italia, e per fortuna dico io.
blatore Inserito il - 16/09/2011 : 23:37:12
N77 un ordinanza comunale non puó prevaricare una legge dello stato . Pensa se autorizzassero la pratica dello scippo , ma solo nella via principale del paese. L'ordunanza di vizzola prevede una sanzione amministrativa ma fatte salve le prerogative legislative in materia . La denuncia puó esserci eccome . È la sentenza di nin procedibilità che sarà favorevole . Col cavolo che non possiamo essere denunciati . Siamo in pubblico, non in una zona privata , ecco perché i camping naturisti sono associazioni . Al raduno poteva benissimo partire una denuncia , l'ordinanza non ha alcun valore se la denuncia è di atti contrari alla pubblica decenza. E su quella spiaggia nin c'erano muri , ma solo un cartello ed eravamo in pubblico . Se uno solo dei presenti avesse voluto avrebbe tranquillamente potuti denunciare e ka denuncia avrebbe fatto il suo corso a prescindere dalla sentenza.

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