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V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
dado73 Inserito il - 15/09/2015 : 15:04:01
Questa è fresca fresca di pochi minuti fa:

http://www.quotidianopiemontese.it/2015/09/15/approvata-la-legge-che-consente-il-naturismo-in-piemonte/#.VfgV3pfEuUm

molto MOLTO interessante.....
28   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Fiden Inserito il - 04/08/2019 : 16:18:47


Allegato: delibera naturista Varallo Sesia a10.pdf
322,71 KB
Andrea vi Inserito il - 21/07/2019 : 22:05:50
Ma lo leggi il forum? siamo vicinissimi ad ottenere una spiaggia sul Sesia e stiamo lavorando dietro ad un'altra,se ci riusciamo all'emigrato in Liechtenstein gli viene l'ulcera
Fiden Inserito il - 20/07/2019 : 22:58:48
Da chi devono partire le iniziative?
Ad esempio la Fenait segue ancora le direttive del conducator Ribolzi: non fare nulla per i diritti e lo sviluppo del naturismo in aree pubbliche.
GiMe_76 Inserito il - 20/06/2019 : 17:02:07
A quattro anni dall'approvazione è rimasta lettera morta comunque, nessuna nuova iniziativa è partita, purtroppo.
naturik Inserito il - 08/01/2017 : 22:03:03
ED ecco il regolamento previsto dall'art. 8 (non proprio entro 180 giorni):

http://www.mondonaturista.it/RegolamentoDic16NaturismoPiemonte.pdf

Da un primo sguardo mi pare riguardi solo le strutture e non eventuali aree destinate dai comuni alla fruizione libera e gratuita.
naturik Inserito il - 21/09/2015 : 22:01:30
Non si può fare perchè siamo pochi a crederci (anche all'interno del mondo nudista/naturista) e nessun legiferatore, a qualsiasi livello, avrebbe voglia di affrontare le paturnie di tutti quelli che si opporrebbero.

E poi sono troppi gli interessi economici legati al nudo "vietato" (dalla moda alla pubblicità fino alla pornografia e ai campeggi ...naturisti).
19alberto60 Inserito il - 21/09/2015 : 21:50:18
Ma non si può fare una legge che dice: "STARE NUDI NON è REATO."?
Eroe Inserito il - 19/09/2015 : 23:01:56
Nudomark ha scritto:


Se il testo approvato è quello che era in discussione è davvero negativo...recinzioni, strutture miste tessili/naturisti, regolamenti stabiliti dalla regione, assoluta mancanza di quella che è la filosofia del naturismo, vincoli, sanzioni...

Speriamo che non la prendano a modello per una eventuale legge nazionale.
a_fenice Inserito il - 18/09/2015 : 06:45:52
E io vedo male le parole "siano scarsamente visibili"; esclude o potrebbero escludere a priori tratti di luoghi (rive, spiagge, prati), che non siano celati in mezzo a boschi o vallate impervie. Non parla di semplice cartellonistica di avviso.
Ma ora tutto è nelle mani del regolamento attuativo. È quello che può riportare norme castranti. Vedremo.
naturik Inserito il - 18/09/2015 : 01:18:09
Sono perplesso su alcuni punti:

i Comuni vorranno destinare aree pubbliche, soprattutto se non in gestione ma a fruizione libera?

la Regione emanerà il Regolamento attuativo (art. 8) entro 6 mesi? e di fatto cosa comporterà?

indirettamente i Comuni ed altri corpi saranno più "stimolati" a sanzionare tutte le situazioni al di fuori di quelle individuate ufficialmente?


Vedo invece meglio:

il fatto che comunque almeno in teoria aree a fruizione libera sono menzionate;

il capitolo sanzioni è rivolto solo alle attività soggette ad autorizzazione, salvo punire chiunque non rispetti il regolamento che non si sa quale sarà
naturik Inserito il - 18/09/2015 : 01:03:17
Questo è il testo licenziato (vedi http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPOVISUAL=XML&TIPODOC=PDL&FASEITER=COMMISSIONE&PDL=100016)

Consiglio Regionale del Piemonte
Proposta di legge regionale n. 16 - 18 luglio 2014
"Disciplina del turismo naturista".

Art. 1. (Finalità)
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117, comma quarto della Costituzione, promuove le condizioni necessarie per garantire la pratica del turismo naturista, quale pratica della nudità in comune, in armonia con la natura e nel rispetto di se stessi, degli altri e dell'ambiente.

Art. 2. (Competenze della Regione)
1. La Regione promuove l'individuazione delle aree e favorisce la realizzazione di strutture pubbliche e private destinate alla pratica del naturismo anche mediante gli interventi previsti dalle vigenti leggi regionali d'incentivazione del settore turistico.

Art. 3. (Tipologie di strutture naturiste)
1. Sono definite:
a) "strutture naturiste proprie", le strutture in cui è vietato indossare qualunque tipo di indumento;
b) "strutture miste", le strutture al cui interno sono dedicate aree alla pratica del naturismo.

Art. 4. (Aree pubbliche destinate al naturismo)
1. I comuni possono destinare alla pratica del naturismo spiagge lacustri o fluviali, boschi ed altri ambienti naturali di proprietà del demanio o di enti pubblici.
2. Le strutture destinate al turismo naturista nelle aree pubbliche sono scarsamente visibili, non inquinanti e rispettose dell'ambiente e degli eventuali vincoli urbanistici, paesaggistici e ambientali esistenti.
3. Le aree pubbliche di cui al comma 1 possono essere concesse in gestione ad imprese, ad associazioni o ad organizzazioni che ne garantiscono il buon funzionamento e la fruizione applicando le tariffe previste dalle rispettive normative, oppure lasciate alla libera e gratuita fruizione. La concessione individua l'eventuale canone dovuto dai soggetti gestori.

Art. 5. (Aree private destinate al naturismo)
1. L'attività volta alla pratica del naturismo può essere esercitata, con gestione unitaria e imprenditoriale, nelle seguenti aree private:
a) all'interno di strutture turistico-ricettive alberghiere, extralberghiere, agrituristiche e di campeggi e villaggi turistici delimitando opportunamente specifiche aree ad esclusivo utilizzo dei naturisti o destinando all'attività naturista l'intera struttura ricettiva;
b) in aree ed altri ambienti all'aperto organizzati per favorire attività ludico-ricreative ed eventualmente per la sosta di caravan e autocaravan.
2. Le strutture destinate all'attività di cui al comma 1, nonché l'utilizzo delle aree e la realizzazione di manufatti, ad esclusione delle zone di demanio pubblico di cui all'articolo 4, sono assoggettate alle disposizioni previste in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza e di prevenzione incendi e sono rispettose dell'ambiente.


Art. 6. (Avvio dell'attività)
1. Chiunque intende gestire un'attività volta alla pratica del naturismo presenta, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in modalità telematica, allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune sul cui territorio insistono le strutture e le aree da destinare all'attività.
2. La SCIA è presentata su apposita modulistica predisposta e resa disponibile dalla struttura regionale competente.
3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso:
a) dei requisiti soggettivi di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) e del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122);
c) dei requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari ed ambientali previsti dalla normativa vigente.
4. Il SUAP, ricevuta la SCIA, la trasmette in via telematica:
a) agli uffici comunali competenti e all'azienda sanitaria locale (ASL), per l'esercizio delle rispettive attività di vigilanza;
b) alla provincia, alla città metropolitana e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) competenti per territorio, a fini informativi.
5. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad esporre in modo visibile all'interno della struttura copia della SCIA.
6. Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità indicati nella SCIA di cui al comma 1 è segnalata, entro dieci giorni successivi al suo verificarsi, al SUAP territorialmente competente che procede ai sensi del comma 4.

Art. 7. (Sospensione e cessazione dell'attività)
1. L'attività di cui all'articolo 6, svolta in assenza di SCIA, comporta, oltre alla sanzione di cui all'articolo 10, comma 1, la cessazione dell'attività medesima.
2. In caso di sopravvenuta carenza di una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il comune, anche su segnalazione di altra autorità competente, assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell'esercizio dell'attività fino ad un massimo di sessanta giorni.
3. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni, il comune ordina la cessazione dell'attività.
4. Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, il comune informa la provincia, la città metropolitana, l'ASL e l'ATL territorialmente competenti.
5. La sospensione temporanea o la cessazione volontaria dell'attività sono soggette a comunicazione secondo le modalità e le tempistiche di cui all'articolo 6, comma 6.
6. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a centottanta giorni, prorogabili da parte del comune di ulteriori centottanta giorni, nell'arco di un quinquennio, superato il quale l'attività si intende definitivamente cessata.

Art. 8. (Regolamento)
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva, acquisito il parere della commissione consiliare competente, un regolamento che definisce in particolare:
a) le disposizioni da rispettare all'interno delle aree destinate alla pratica del naturismo e nell'allestimento delle relative strutture nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi ed ambientale;
b) i criteri per l'identificazione di opportuni strumenti e accorgimenti volti a delimitare e a rendere non visibili a terzi le aree private e pubbliche destinate alla pratica del naturismo, ivi compresi i criteri per la realizzazione di un'adeguata segnaletica o logo nonché eventuali denominazioni che consentano il riconoscimento immediato di dette aree dall'esterno a tutela dell'ospite;
c) i criteri per il rilascio delle concessioni di cui all'articolo 4, comma 3, tenuto conto della disciplina vigente in materia di vincoli nelle aree e negli ambienti naturali pubblici oggetto dell'attività;
d) la destinazione urbanistica delle aree all'aperto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) nel rispetto degli strumenti di pianificazione comunale;
e) le modalità di funzionamento ed i periodi di apertura delle strutture, tenendo conto della possibilità di esercitare l'attività con apertura annuale e stagionale.

Art. 9. (Funzioni di vigilanza e controllo)
1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 8 sono esercitate dal comune e dagli altri soggetti competenti.
2. Al fine di rendere più efficace l'attività di vigilanza di cui al comma 1, i comuni esercitano preferibilmente in forma coordinata con gli altri soggetti competenti le attività di controllo ed entro il 31 gennaio di ciascun anno trasmettono alla struttura regionale competente in materia di turismo una relazione sull'attività di controllo esercitata nell'anno precedente.

Art. 10. (Sanzioni)
1. Chiunque gestisce una struttura destinata alla pratica del naturismo in assenza di SCIA è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00.
2. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 6, commi 5 e 6 e all'articolo 7, comma 5 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 1.500,00.
3. Chiunque contravviene alle disposizioni previste nel regolamento di cui all'articolo 8 è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 250,00 ad euro 1.000,00 nei casi di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b);
b) da euro 500,00 ad euro 3.000,00 nei casi di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d).
4. Qualora l'attività venga esercitata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, il comune, accertata la mancanza dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 8, procede alla revoca della concessione.
5. In caso di reiterata violazione delle disposizioni previste dal presente articolo, il comune o altro soggetto competente può procedere, previa diffida, alla sospensione o alla cessazione dell'attività.

Art. 11. (Applicazione delle sanzioni)
1. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 10 sono di competenza del comune.
2. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
3. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e nella legge regionale 14 gennaio 1997, n. 7 (Sanzioni amministrative in materia igienico-sanitaria).

Art. 12. (Rivalutazione degli importi delle sanzioni)
1. La misura delle sanzioni indicate nell'articolo 10 è aggiornata secondo le modalità di cui all'articolo 64 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).

Art. 13. (Clausola di neutralità finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Moretto65 Inserito il - 16/09/2015 : 20:30:34
Intendo proprio luoghi dove già si pratica il naturismo.... qui in Piemonte non ne sono a conoscenza sinceramente, più che altro perchè io e mia moglie andiamo dove già ci sono dei gruppetti.... vedi la Ciurma... quanto Chiavari dove già conoscevamo qualcuno, o Nido dell'Aquila in Toscana, o il gruppetto UNS in Sicilia..... non sarebbe male creare un gruppetto anche in Piemonte in qualche location naturale adatta e facilmente raggiungibile un po' da tutto il Piemonte, e... perchè no.... anche da regioni limitrofe!!!.... se una location è adatta.... chissà mai che un domani possa anche essere autorizzata..... mai dire mai...

dado73 ha scritto:

Cosa intendi con "location" ?
Strutture già esistenti ovviamente non ce ne sono, visto che fino a ieri non potevano esistere (se non nella triste forma che conosciamo....). Se invece intendi territorio bello, incontaminato e adatto allo scopo..... hai voglia !!! Già solo nella mia provincia, tra il la zona delle langhe e le vallate di montagna si potrebbero ospitare tutti i naturisti del sistema solare
Ma il problema per me rimane un altro: la testa della gente.... Il piemontese tipo non ha mai brillato né per iniziativa imprenditoriale né per apertura mentale.... ahimé....

siman Inserito il - 16/09/2015 : 19:46:41
dado73 ha scritto:

Ma il problema per me rimane un altro: la testa della gente.... Il piemontese tipo non ha mai brillato né per iniziativa imprenditoriale né per apertura mentale.... ahimé....




E se è davvero così in una provincia dinamica come il cuneese...figuriamoci in tante altre realtà italiane.
La Liguria, per esempio è molto avanti: da noi ti lasciano stare nudo finché vuoi ma sotto i vestiti...


dado73 Inserito il - 16/09/2015 : 19:30:10
Cosa intendi con "location" ?
Strutture già esistenti ovviamente non ce ne sono, visto che fino a ieri non potevano esistere (se non nella triste forma che conosciamo....). Se invece intendi territorio bello, incontaminato e adatto allo scopo..... hai voglia !!! Già solo nella mia provincia, tra il la zona delle langhe e le vallate di montagna si potrebbero ospitare tutti i naturisti del sistema solare
Ma il problema per me rimane un altro: la testa della gente.... Il piemontese tipo non ha mai brillato né per iniziativa imprenditoriale né per apertura mentale.... ahimé....
Moretto65 Inserito il - 16/09/2015 : 18:19:27
..... ma le location, a parte alcune strutture ben note e chiuse, ci sono in Piemonte?.... queste disposizioni comunque anche se fatte male, sono sempre un piccolo passo per vedere riconosciuto il naturismo non come un generico atto osceno, ma una vera e propria scelta di vita..... servirebbe però, più che ghettizzare in luoghi nascosti e chiusi, determinare delle vere e proprie location dove il naturismo è aperto a tutti coloro che vogliono conoscerlo ma soprattutto essere tutelati noi che lo pratichiamo seriamente!!!!...... è logorante trovarsi in presenza di persone scorrette e..... sentirsi inermi a non poter reagire per allontanare queste persone e porre fine a certi situazioni che ci danneggiano!!!!
siman Inserito il - 15/09/2015 : 21:48:13
fureant ha scritto:

ciao Siman..i fureant sono qua..e se maometto non va alla montagna...bè il resto lo sai..aspettaci di vederci alla tua soglia di casa..
bacioni
ciaooElena e Antonio


Quando volete

Quanto alle leggi, rimango della mia opinione :
intanto il nudismo è legalizzato e tra qualche anno chissà.

a_fenice Inserito il - 15/09/2015 : 21:17:48
Cmq il problema più grande rimane sempre l'originario: volere una legge che delimiti invece di aprire. Perché tutte le leggi fatte finora, e anche quelle in cantiere sono più o meno simili, non dicono semplicemente dove non si può stare nudi, ma dicono solo dove e come costruire serragli e ghetti, a volontà dei singoli amministratori.
E siamo noi stessi a proporre i serragli, invece di chiedere libero nudismo.

E non ditemi che tanto così non l'approverebbero mai. Anche i ghetti non li stanno approvando. Anzi, con le varie leggi regionali, finora, se si escludono esempi tipo Le Morge, le leggi son servite solo a chiudere ogni spazio nudista, con la scusa che li o la non è possibile farlo.

Oltre all'evidente contrasto: se voglio far qualcosa perché devo chiedere un permesso a chi non mi vuole: che andasse lui da un'altra parte, o cresca di cervello, siamo nel 2015, e ancora ragioniamo come nel 300
fureant Inserito il - 15/09/2015 : 21:02:01
ciao Siman..i fureant sono qua..e se maometto non va alla montagna...bè il resto lo sai..aspettaci di vederci alla tua soglia di casa..
bacioni
ciaooElena e Antonio
a_fenice Inserito il - 15/09/2015 : 19:16:19
Vero Marco. Se il testo approvato è quello che aveva proposto assonatura, che prevedeva pure telecamere di sorveglianza, siamo alla frutta. Già la legge, invece di riportare la normale applicazione delle norme vigenti in merito a costruzione e mantenimento di strutture ricettive, detta un'infinità di leggi, articoli, cavilli che mettono paura, figuriamoci cosa detterà le norme di applicazione. Chissà, forse misureranno anche il pelo ammissibile? Io lessi la proposta Fenait (Ribolzi) e quella di assonatura. Norme buone per rilasciare solo nudismo in struttura (vista la fonte suggeritrice era ovvio), e così condizionato che nei lager si sarebbe più liberi.
Vedo che questo scalino è superato nei primi articoli, ma ormai tutto è nelle norme applicative. E se adesso hanno approvato questa, bisognerà ancora aspettare del tempo per le attuative. Speriamo bene o finisce come in Veneto e Emilia Romagna: nudismo, si, al bagno, e ben chiuso a chiave.
Nudomark Inserito il - 15/09/2015 : 18:28:36
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPOVISUAL=XML&TIPODOC=PDL&FASEITER=COMMISSIONE&PDL=100016
Nudomark Inserito il - 15/09/2015 : 18:25:59

Se il testo approvato è quello che era in discussione è davvero negativo...recinzioni, strutture miste tessili/naturisti, regolamenti stabiliti dalla regione, assoluta mancanza di quella che è la filosofia del naturismo, vincoli, sanzioni...
dado73 Inserito il - 15/09/2015 : 17:54:51
...potresti meglio esplicitare Nudomark ?
Grazie
Nudomark Inserito il - 15/09/2015 : 17:49:00
Se il testo non è stato emendato e modificato secondo i suggerimenti presentati è estremamente negativo, purtroppo non ne trovo ancora copia...
siman Inserito il - 15/09/2015 : 16:45:08
dado73 ha scritto:

.....dai siman.... prima o poi queste queste avanguardie arriveranno anche in riviera, stai tranquillo.... nel fattempo magari avrete occasione di venire su voi dalla riviera a mostrar le chiappe al sole

(....non so perchè ma mi sa tanto di utopia....)


Forse mi sono espresso male: non ero deluso dal fatto che la regione Liguria non approntasse una legge simile (anche se ne sarei ovviamente soddisfatto) neppure mi strappo i capelli se in generale in Italia il nudismo rimane out...ho la fortuna di abitare ad un'ora scarsa da MonteCarlo e dalle Pissarelles (beh, ovviamente, Hervè da Nizza permettendo ).

Ti ringrazio dell'invito ma difficilmente riesco a spostarmi...ne sanno qualcosa i Fureant che è dall'anno scorso che mi invitano a Lago Sereno senza che sia mai riuscito a raggiungerli.


dado73 Inserito il - 15/09/2015 : 16:16:12
.....dai siman.... prima o poi queste queste avanguardie arriveranno anche in riviera, stai tranquillo.... nel fattempo magari avrete occasione di venire su voi dalla riviera a mostrar le chiappe al sole

(....non so perchè ma mi sa tanto di utopia....)
siman Inserito il - 15/09/2015 : 15:49:40
Non mi intendo di legislatura ma rimango della mia idea che sia comunque positivo lo sdoganamento ufficiale del nudismo in Italia. Le leggi, a ben vedere, non sono quasi mai perfette ma possono essere migliorate in seguito.

Insomma, meglio una mala legge che continuare ad essere, come nudista ed in Italia, un "nessuno".

dado73 Inserito il - 15/09/2015 : 15:28:28
...infatti sarebbe utile poter leggere cosa riporta il testo, ma per ora non si trova ancora nulla, a parte il testo della proposta del 14 luglio 2014 (http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=100016)
starless Inserito il - 15/09/2015 : 15:12:04
Devo leggere il testo della legge approvata.
Quello che era stato proposto all'inizio dell'iter legislativo era molto discutibile.

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