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V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
a_fenice Inserito il - 30/06/2022 : 22:52:20
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-terzo/titolo-i/capo-ii/sezione-i/art726.html

Riportiamo un bellissimo compendio di tutto ciò che riguarda il famigerato 726 cp





Articolo 726 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
[Aggiornato al 29/04/2022]
Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio

Dispositivo dell'art. 726 Codice Penale
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza(1) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000(2)(3).

Note
(1) Per pubblica decenza si tratta, secondo la giurisprudenza, di un insieme di regole etico-sociali, che tutelano la società dai comportamenti disapprovevoli in senso generale, non dunque solo quelli definibili osceni.
(2) Il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 ha depenalizzato il reato in commento.
(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 9 marzo - 14 aprile 2022, n. 95 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 726 del codice penale, come sostituito dall'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria «da euro 5.000 a euro 10.000» anziché «da euro 51 a euro 309»".

Spiegazione dell'art. 726 Codice Penale

Il bene giuridico oggetto di tutela è la pubblica decenza, intesa come rispetto delle regole sociali che impongono una certa continenza nell'esprimere il proprio pensiero.

Spiegazione dell'art. 726 Codice Penale

Il bene giuridico oggetto di tutela è la pubblica decenza, intesa come rispetto delle regole sociali che impongono una certa continenza nell'esprimere il proprio pensiero.

Il concetto di decenza è generico ed attiene a quell'insieme di norme che impongono, in aderenza al comune sentimento, di astenersi dal compiere atti che offendono i principi della costumatezza, della pudicità e della morale, o che sono capaci di destare sentimenti di ripugnanza. Espresso in tal senso, il concetto di decenza è più ampio di quello di pudore, che attiene precipuamente alla sfera sessuale.

Classico esempio è la nudità integrale di una persona, la quale può costituire un comportamento naturalmente inverecondo.

La differenza rispetto al delitto di cui all'art. 527 (atti osceni in luogo pubblico) va individuato nel contenuto più specifico degli atti osceni, i quali richiamano la verecondia sessuale (autoerotismo in pubblico ecc.).

Massime relative all'art. 726 Codice Penale

Cass. pen. n. 39860/2014
Ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 726 cod. pen. non è sufficiente che l'agente indossi un abbigliamento trasgressivo e spinto per arrecare offesa alla pubblica decenza, occorrendo invece che lo stesso accompagni all'uso di tali forme di vestiario comportamenti idonei ad offendere concretamente il bene giuridico tutelato, in modo da suscitare nell'uomo medio del tempo presente e in relazione al contesto spazio-temporale della condotta, un senso di riprovazione, disgusto o disagio. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato nella condotta delle imputate che, verosimilmente per esercitare il meretricio, sostavano sulla pubblica strada ricoperte da un abbigliamento succinto in modo da consentire ai passanti la visione dei glutei parzialmente scoperti).
(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 39860 del 26 settembre 2014)
Cass. pen. n. 23234/2012
Integra il reato di atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 cod. pen.) il comportamento di colui che, completamente nudo ed immobile, si trovi a dormire all'interno di un'autovettura al fianco di una donna semisvestita, poiché, pur senza compiere gesti attinenti alla sfera sessuale, ha un atteggiamento comunque idoneo ad offendere il comune sentimento di costumatezza e compostezza.
(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 23234 del 13 giugno 2012)

Cass. pen. n. 40012/2011
Ai fini della configurabilità del reato di atti contrari alla pubblica decenza non è richiesto che gli stessi siano effettivamente percepiti da terzi, essendo sufficiente la mera possibilità della loro percezione.
(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 40012 del 4 novembre 2011)
Cass. pen. n. 23083/2011
Integra il reato di atti contrari alla pubblica decenza l'esibizione dei glutei scoperti ai passanti in luogo di pubblico transito.
(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 23083 del 8 giugno 2011)

Cass. pen. n. 31407/2006
Poiché la pubblica decenza va commisurata secondo un criterio storico-sociologico al sentimento comune dell'uomo medio e non alla particolare sensibilità di un singolo, la nudità integrale in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al di fuori della particolare situazione dei campi di nudisti, integra comunque gli estremi del reato di cui all'art. 726 c.p., non rilevando che il denunciante abbia dichiarato di non aver provato disgusto.
(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 31407 del 21 settembre 2006)

Cass. pen. n. 26388/2004
Il criterio di distinzione tra il reato di atti osceni e quello di atti contrari alla pubblica decenza va individuato nel contenuto più specifico del delitto di atti osceni che si richiama alla verecondia sessuale, rispetto al contenuto del reato di cui all'art. 726 c.p. che invece sanziona la violazione dell'obbligo di astenersi da quei comportamenti che possano offendere il sentimento collettivo della costumatezza e della compostezza. (Nella fattispecie la Corte ha qualificato atti contrari alla pubblica decenza il palpeggiamento dei genitali davanti ad altri soggetti in quanto appariva manifestazione di scostumatezza e di scompostezza più che concupiscenza e dimostrazione di libido).
(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 26388 del 11 giugno 2004)

Cass. pen. n. 41735/2001
La esibizione degli organi genitali maschili integra il reato di atti osceni, di cui all'art. 527 c.p., e non quello di atti contrari alla pubblica decenza, di cui all'art. 726 stesso codice, stante la inequivoca attinenza di tale gesto, allorché sia intenzionale, alla sfera sessuale. (Nell'occasione la Corte ha altresì affermato che al fine della configurabilità del reato de quo non è necessario il turbamento subito da chi sia stato destinatario del gesto, non essendo tale elemento ricompreso nella fattispecie tipica del citato art. 527 c.p.).
(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 41735 del 22 novembre 2001)

Cass. pen. n. 3557/2000
Vanno qualificati come atti contrari alla pubblica decenza quelli che, a differenza degli atti osceni, non toccano la sfera degli interessi sessuali ma ledono semplicemente le regole etico sociali attinenti al normale riserbo ed alla elementare costumatezza, sì da produrre, se non anche disgusto, quanto meno disagio, fastidio e riprovazione, avuto riguardo ai comuni parametri di valutazione, rapportati allo specifico contesto ed alle particolari modalità di ogni fatto. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto che fosse da qualificare come contrario alla pubblica decenza il comportamento di un soggetto il quale, su una spiaggia non appartata ed in presenza di altre persone, si era completamente denudato, con esposizione, quindi, degli organi genitali, atteso che una tale esposizione non poteva essere assimilata a quella del seno nudo femminile, entrata ormai da vari lustri nel novero dei comportamenti comunemente accettati).
(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 3557 del 20 marzo 2000)

Cass. pen. n. 10657/1997
Il toccamento di parti intime del corpo (nella specie: seni e glutei), sia pure al di sopra degli abiti, sono caratteristiche espressioni di concupiscenza su minori (non ancora pervenuti alla maturità sessuale e dunque non in grado di autodeterminarsi) che, se realizzate in luogo aperto al pubblico, integrano il profilo soggettivo e subiettivo (oltre al reato di atti di libidine violenti ravvisato nella specie) del reato di atti osceni, di cui all'art. 527 c.p., in quanto offendono il pudore secondo il comune sentimento dell'uomo normale, intendendosi per tale l'individuo che, avendo raggiunto la maturità sul piano etico, è alieno dalla fobia e dalla mania per il sesso, anche se accetta il fenomeno sessuale come dato fondamentale della persona umana. Né può trattarsi del reato di atti contrari alla pubblica decenza, di cui all'art. 726 c.p., che ha ad oggetto regole etico-sociali relative al normale riserbo e alla elementare costumatezza, essendo la condotta sopra descritta offensiva della verecondia sessuale e quindi non più soltanto indecente, ma oscena.
(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 10657 del 24 novembre 1997)


Cass. pen. n. 8959/1997
Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 527 e 726 c.p. le nozioni di osceno e di pudore non sono riferite ad un concetto considerato in sè, ma al contesto ed alle modalità in cui gli atti o gli oggetti sono compiuti o esposti ... Il criterio discretivo va individuato nel contenuto più specifico del delitto di «atti osceni», che si richiama alla «verecondia sessuale», rispetto a quel complesso di regole etico-sociali, che impongono a ciascuno di astenersi da tutto quanto possa offendere il sentimento collettivo della più elementare costumatezza. Ne consegue che il nudo integrale - considerando il sentimento medio della comunità ed i valori della coscienza sociale e le reazioni dell'uomo medio normale - assume differenti valenze. Può essere incluso nella speciale causa di esclusione dell'oscenità (art. 529 c.p.) - come ad esempio per le lezioni di educazione sessuale o per le opere cinematografiche o teatrali - ovvero essere espressione della libertà individuale o derivare da convinzioni salutiste o da un costume particolarmente disinibito. Esso, se praticato in una spiaggia appartata, frequentata da soli naturisti, è penalmente irrilevante; mentre non è tale in una località balneare affollata da soggetti variamente abbigliati. In particolare, l'esibizione degli organi genitali (diversamente da quella del seno nudo, che non integra più alcuna ipotesi di reato) - al di fuori delle eccezioni ricordate - configura il delitto di atti osceni, poiché mira al soddisfacimento della «libido». (Nella specie trattavasi di soggetto, che si era denudato in uno scompartimento ferroviario. Il pretore aveva ravvisato la contravvenzione di cui all'art. 726. La Corte ha annullato la sentenza, affermando il suddetto principio).
(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 8959 del 3 ottobre 1997)


Cass. pen. n. 9685/1996
Ai fini della determinazione delle categorie dell'osceno e degli atti contrari alla pubblica decenza, il giudice deve adottare, quali parametri di valutazione del modificarsi dei costumi sull'intero territorio nazionale, mode (costumi generalizzati ed accettati) e mass-media (televisione, radio e giornali quali «fabbrica» e «specchio del comune sentire», del generale stato di accettazione del mutamento di costume, della tolleranza nel pluralismo); parametri non variabili nello spazio, ma, pur tuttavia, il giudice medesimo deve prendere approfonditamente in considerazione le diverse, concrete circostanze (la vicenda concreta, il luogo in cui l'atto si manifesta). (Nella specie, relativamente ad annullamento senza rinvio, perché il fatto non sussiste, di sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 726 c.p., l'imputata, avvocato, si era presentata nell'androne del carcere indossando una succinta minigonna).
(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 9685 del 13 novembre 1996)


Cass. pen. n. 2194/1987
La forza preclusiva del principio ne bis in idem, di cui all'art. 90 c.p.p., non opera nel caso in cui il fatto sul quale si è formato il giudicato, pur essendo unico come entità di ordine materiale, importi la violazione di diverse disposizioni di legge. Infatti, dovendosi in tal caso applicare le norme sul concorso formale di reati, lo stesso fatto può essere riesaminato sotto il profilo della violazione di legge rimasta estranea al giudicato già formatosi. (Nella specie, relativa ad ostentati toccamenti dei genitali in luogo pubblico rivolti specificamente all'indirizzo della querelante, la Suprema Corte ha ritenuto che legittimamente, emesso decreto penale passato in cosa giudicata per il reato di atti contrari alla pubblica decenza, si era poi proceduto per il reato di ingiurie).
(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 2194 del 18 febbraio 1987)

Cass. pen. n. 3254/1986
Sono atti contrari alla pubblica decenza tutti quegli atti che, in spregio ai criteri di convivenza e di decoro che debbono essere osservati nei rapporti tra i consociati, provocano in questi ultimi disgusto e disapprovazione, come l'orinare in luogo pubblico. Né la norma dell'art. 726 c.p. esige che l'atto abbia effettivamente offeso in qualcuno la pubblica decenza e neppure che sia stato percepito da alcuno, quanto si sia verificata la condizione di luogo, cioè la possibilità che qualcuno potesse percepire l'atto.
(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3254 del 28 aprile 1986)


https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-terzo/titolo-i/capo-ii/sezione-i/art726.html


30   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
siman Inserito il - 11/09/2022 : 08:25:34
Eroe ha scritto:

siman ha scritto:

...

Più che altro è stupido perorare una propria aspirazione col luogo comune "io pago le tasse".
...

Non è mai stupido dire "io pago le tasse"....
.....

...Detto questo la nostra società regolamenta quei diritti che vanno contro i diritti altrui ovvero ho il diritto di stare nudo ma altri hanno il diritto di non vedermi nudo.



Non ho detto che è stupido pagare le tasse.

Ho affermato, riguardo a un commento più sopra, che sia stupido e da allocchi, pretendere siccome si pagano le tasse, che lo Stato consenta quello che soggettivamente si preferisce.

Praticamente ho detto le medesime cose del tuo intervento.

Eroe Inserito il - 10/09/2022 : 20:30:31
siman ha scritto:

...

Più che altro è stupido perorare una propria aspirazione col luogo comune "io pago le tasse".
...

Non è mai stupido dire "io pago le tasse", in quanto se le paghi fai il tuo dovere al contrario di troppi furbetti, piuttosto direi che è parziale nel senso che i diritti sono per tutti sia per la partita IVA, che paga le tasse, che per chi, essendo disoccupato o studente non le paga e persino per chi evade le tasse. Detto questo la nostra società regolamenta quei diritti che vanno contro i diritti altrui ovvero ho il diritto di stare nudo ma altri hanno il diritto di non vedermi nudo.
siman Inserito il - 09/09/2022 : 19:24:11
a_fenice ha scritto:

Troppo semplice però dire: stare nudo è un mio diritto, pago le tasse etc etc.
Un diritto così impostato vale zero.
Potrò dire, non ci son parcheggi, quindi parcheggiare in doppia fila è un mio diritto…
Oppure, a me piace trombare sotto il sole, però le tasse, quindi…
E non può nemmeno essere tolto del tutto il 726; ti immagini che uno, dopo aver fatto l’aperitivo, decida di lisciare direttamente sui gradini del duomo sotto la madonnina? O nell’atrio di un negozio? O di un condominio?
Per fare uno o due esempi del cavolo ovviamente.
Più che altro il 726 dovrebbe essere particolarizzato? E aggiornato nel tempo, con le cose che cambiano aspetto.
Hai letto quella sentenza della cassazione che riteneva disdicevoli le chiappe nude bei costumi? Dimmi oggi quanti culi non son visibili in perizoma, dalle spiagge, ai cartelloni pubblicitari, alla tv, fino ad arrivare ai normali vestiti di tutti i giorni.
Quindi invece di andare avanti a sentenze, ci vorrebbe una specifica, del tipo ciò che comprende, o ciò che non comprende quindi è lecito.
Questo si sarebbe una cosa più completa e chiara e non soggetta allo spirito di chi va a rompere alla gente e a chi applica poi pene o multe varie








Concordo in toto Fenice.

Più che altro è stupido perorare una propria aspirazione col luogo comune "io pago le tasse"
Uno vuole A perché paga le tasse? Bastano due che le pagano anch'essi e che vogliono B ed è fregato.
Mi pare assurdo che persone ormai mature, esprimano certi ragionamenti puerili.





a_fenice Inserito il - 08/09/2022 : 23:06:47
Troppo semplice però dire: stare nudo è un mio diritto, pago le tasse etc etc.
Un diritto così impostato vale zero.
Potrò dire, non ci son parcheggi, quindi parcheggiare in doppia fila è un mio diritto…
Oppure, a me piace trombare sotto il sole, però le tasse, quindi…
E non può nemmeno essere tolto del tutto il 726; ti immagini che uno, dopo aver fatto l’aperitivo, decida di lisciare direttamente sui gradini del duomo sotto la madonnina? O nell’atrio di un negozio? O di un condominio?
Per fare uno o due esempi del cavolo ovviamente.
Più che altro il 726 dovrebbe essere particolarizzato? E aggiornato nel tempo, con le cose che cambiano aspetto.
Hai letto quella sentenza della cassazione che riteneva disdicevoli le chiappe nude bei costumi? Dimmi oggi quanti culi non son visibili in perizoma, dalle spiagge, ai cartelloni pubblicitari, alla tv, fino ad arrivare ai normali vestiti di tutti i giorni.
Quindi invece di andare avanti a sentenze, ci vorrebbe una specifica, del tipo ciò che comprende, o ciò che non comprende quindi è lecito.
Questo si sarebbe una cosa più completa e chiara e non soggetta allo spirito di chi va a rompere alla gente e a chi applica poi pene o multe varie




19alberto60 Inserito il - 08/09/2022 : 22:41:31
La sentenza della Corte Costituzionale certo male non fa. A chiunque di noi può capitare di essere sanzionato e dover pagare qualche decina di euro è certamente meglio che doverne sborsare alcune migliaia ma...

...c'è sempre un risvolto della medaglia. Innanzitutto bisogna ribellarsi alla sanzione. Stare nudi è un nostro diritto e la sanzione è illegittima. mi irrita addirittura che si parli di spiagge "autorizzate" alla pratica del naturismo. No, caro Stato: tu non autorizzi un bel niente! E' un mio diritto e tu, a me che pago le tasse, devi garantirmi di poterlo esercitare liberamente. (Con regolamentazione, eventualmente. ma, in questo Paese, chi fa la fatica di elaborare un regolamento quando è così facile scrivere un divieto? Divieto poi, magari, applicato solo in casi rari.)

Pochi euro di sanzione, inoltre, inducono il malcapitato a pagare e chiudere li la cosa. NO!!! bisogna fare ricorso, eventualmente chiedendo ad A.N.ITA. di attivare il Fondo di Solidarietà e coprire le spese legali. I ricorsi li vinciamo praticamente sempre! (Ultimo quello dei sanzionati di Abbadia Lariana).

Una notizia: abbiamo due tesserati che sono candidati alla Camera. Sono in contatto con entrambi. Se eletti... gli spacco i marroni finché non ci portano a casa una legge sul naturismo e l'abrogazione del 726 C.P-

Buona notte a tutti

Alberto
bobby Inserito il - 15/08/2022 : 18:09:52
a_fenice ha scritto:

Perché in Croazia puoi stare nudo dove ti pare, anche fuori dai luoghi autorizzati? O li ti arrestano direttamente?






Teoricamente in Croazia le multe sono l'equivalente in Euro
che corrisponde all'incirca a sanzioni da 70 a 700 € ma vengono difficilmente applicate se non proprio ostenti la tua nudità magari nei luoghi non proprio adeguati. Comunque se ho capito bene sul'isola di Pag, ad esempio, ma anche nella Città di Dubrovnik, sarebbero state elevate nel 2020/3022 circa 300 multe da circa 70 € per nudità in spiaggia o nel centro abitato, forse per qualche atteggiamento provocatorio. Non si parla mai, per il momento di arresti o gravissime sanzioni. La cosa preoccupante è che la stampa croata non spinge per questo tipo di turismo e si ha l'impressione che la pratica del nudismo in spiaggia sia sempre meno diffusa specialmente in alta stagione. Inoltre non mi risulta che nuove spiagge vengono designate per tale occorrenza, anzi qualcuna che era FKK non lo è più.. Un segno dei tempi ? Una perdita di valori ? Una nuova fase oscurantista ? ...o più semplicemente che ormai il turismo nudista non porta più affari mentre le masse turistiche dei locali notturni si ?


Andrea vi Inserito il - 14/08/2022 : 15:52:49
prova ad andare quando non c'è alpe adria
cescoballa Inserito il - 14/08/2022 : 15:05:17
Andrea vi ha scritto:

in nome di una finta tolleranza(a cui do una definizione che fa rima con orione)nei villaggi ormai clothing optional croati se non vuoi essere apostrofato come esibizionista esci dalla tenda(appartamento bungalow quello che è)vestito o comunque costumato,ti spogli solo una volta arrivato in spiaggia e quando lasci la spiaggia ti rivesti per tornare al tuo alloggio

Caro Andrea mi sembri un po' esagerato , sono stato a giugno al Solaris e ti assicuro che io, e molti altri, sta amo nudi quasi ovunque, i soli posti in cui usavo un piccolo pareo erano il supermercato, il self service e il bar e il ristorante alla sera.
Francesco
a_fenice Inserito il - 14/08/2022 : 15:04:50
Figurati se già nei campeggi è così, come sarà negli altri luoghi.


Non sempre l’erba del vicino è più verde della nostra, anzi

Andrea vi Inserito il - 14/08/2022 : 09:38:45
in nome di una finta tolleranza(a cui do una definizione che fa rima con orione)nei villaggi ormai clothing optional croati se non vuoi essere apostrofato come esibizionista esci dalla tenda(appartamento bungalow quello che è)vestito o comunque costumato,ti spogli solo una volta arrivato in spiaggia e quando lasci la spiaggia ti rivesti per tornare al tuo alloggio
a_fenice Inserito il - 14/08/2022 : 04:49:35
Perché in Croazia puoi stare nudo dove ti pare, anche fuori dai luoghi autorizzati? O li ti arrestano direttamente?



bobby Inserito il - 13/08/2022 : 22:12:42
Grazie, era come temevo allora......Di sicuro una situazione così non incoraggia a far le ferie in Italia e mi dispiace nel portar i soldi all'estero in Croazia.
a_fenice ha scritto:

Te l’avevo già scritto, leggi sopra. La presenza dei bambini come aggravante è prevista nel 527, non nel 726.
Di certo però se ci son minori e il luogo non è autorizzato, meglio stare accorti.
Il problema non è tanto il rientrare nelle specifiche dell’uno o dell’altro articolo, ma quello che viene appioppato in caso di “denuncia”.
siman Inserito il - 12/08/2022 : 19:50:48
Peloso85 ha scritto:


...aperto un altro sulla questione "balcone" che mi interessava da vicino.



Come sempre l'Italia si dimostra un Paese da cui è meglio andar via...



Anche un mio amico la pensava come te.
È andato in Germania dove si sta nudi anche nei parchi pubblici ma una volta messosi nudo sul balcone di casa, la polizia gli ha intimato di rivestirsi.
Allora è andato in Francia dove il nudismo non è tabù. Niente da fare. Una volta messosi nudo sul balcone, i vigili urbani sono intervenuti.
Imperterrito sui propri diritti, ha optato per la liberissima Spagna dove puoi stare nudo in qualunque spiaggia.
Purtroppo anche nella penisola iberica, appena nudo sul balcone, gli hanno intimato di smetterla.
Ora finalmente ha trovato il paradiso!
Vive negli Emirati Arabi in un appartamento privo di balcone.

Peloso85 Inserito il - 12/08/2022 : 11:28:19
Non mi ero accorto proprio di questo topic, altrimenti non ne avrei aperto un altro sulla questione "balcone" che mi interessava da vicino.
Sorry.


Come sempre l'Italia si dimostra un Paese da cui è meglio andar via...
a_fenice Inserito il - 12/08/2022 : 05:58:29
Te l’avevo già scritto, leggi sopra. La presenza dei bambini come aggravante è prevista nel 527, non nel 726.
Di certo però se ci son minori e il luogo non è autorizzato, meglio stare accorti.
Il problema non è tanto il rientrare nelle specifiche dell’uno o dell’altro articolo, ma quello che viene appioppato in caso di “denuncia”.
bobby Inserito il - 11/08/2022 : 22:57:33
Scusate ma non mi è ancora chiaro: se vado con mia Moglie in una spiaggia non autorizzata FKK e prendiamo il sole nudi, arrivano dei bambini accompaganati perchè di solitole spiagge sono frequentate anche dai bambini,(non rimangono da soli a casa senza genitori) dunque siamo sanzionabili ancora con un'ammenda da 5000€ a Max 30000€ ? Se i bambini non arrivano , o non ci sono mai stati pago invece da 51 a 309€ ? Mentre se è colposo (ma di cosa è colposo ?)pago solo da 51 € a 309 € ? Non ci capisco assolutamente NULLA .....
a_fenice Inserito il - 08/08/2022 : 04:59:08
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ix/capo-ii/art527.html



Dispositivo dell'art. 527 Codice Penale
Chiunque, inluogo pubblico o aperto o esposto al pubblico(1), compie atti osceni(2) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori(3) e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano(4).
Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

Note
(1) Il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 ha depenalizzato il reato in commento.
La giurisprudenza ritiene che l'offesa al pudore sia strettamente connessa con il requisito della pubblicità degli atti osceni, che deve intendersi dunque come la possibile percezione degli stessi da parte di un numero indeterminato di persone.
2) La dottrina maggioritaria ritiene che l'espressione "atti" indichi la volontà di punire solo le condotte attive e non anche quelle omissive. Quale presupposto necessario per l'applicabilità della disposizione in esame è richiesto che il carattere di oscenità degli atti, i quali dunque devono violare, turbare o ferire il naturale senso del riserbo a riguardo dei fatti e delle manifestazioni che si riferiscono alla sfera sessuale. La dottrina a tal proposito distingue tra atti assolutamente osceni, se l'oscenità è indubitabile, e atti relativamente osceni, che dipendono da condizioni o circostanze di fatto esterne.
3) Per luoghi abitualmente frequentati da minori si intendono quei luoghi che si caratterizzano in tal senso per le proprie caratteristiche strutturali, per la stabile destinazione funzionale, nonché per la loro conoscibilità alla generalità dei consociati. Quindi non si fa riferimento all'ipotesi in cui il minore assista ad atti osceni, quanto al caso in cui questi vengano posti in essere in un luogo in cui è prevedibile che siano presenti dei minori perché abituati a frequentare quei luoghi.
(4) Tale comma è stato inserito dall’art. 3, comma 22, della l. 15 luglio 2009, n. 94 e prevede una circostanza aggravante speciale di natura oggettiva.
Spiegazione dell'art. 527 Codice Penale

Il bene giuridico oggetto di tutela è la moralità pubblica ed il buon costume.

Per moralità pubblica va definita come la coscienza etica di un popolo in riferimento alla sfera sessuale, ovvero il modo collettivo di intendere ciò che è bene da ciò che è male nell'ambito sessuale.
Per buon costume si intende invece il modo di vivere in adesione alle regole sociali in tema di morale, decenza, etichetta e, per quanto riguarda più da vicino i delitti in esame, le abitudini che attengano alle manifestazioni sessuali.

La condotta di cui al presente articolo non richiede un evento in senso naturalistico (ad esempio lo sconcerto di chi assista), e dunque configura un'ipotesi di reato di pericolo astratto, in cui è sufficiente che vi sia la mera possibilità che altri scorgano ciò che si sta compiendo. La visibilità degli atti va quindi valutata ex ante, in relazione al luogo, all'ora ed alle modalità del fatto.
Tale forte anticipazione della soglia del penalmente rilevante si compensa con la necessità di un rigoroso accertamento, da parte del giudice, dell'oscenità dell'atto.

Come ha infatti chiarito la Corte di Cassazione nel 2012, la mera esposizione della nudità integrale non integra necessariamente il reato di atti osceni, dato che, quando l'atto non è espressione di concupiscenza e dimostrazione di libido, non può dirsi che esso sia osceno, ledendo perlopiù il sentimento della compostezza.
Dunque, per unanime giurisprudenza, l'atto deve avere un'inequivoca attinenza con la sfera sessuale. Qualora tale attinenza non vi sia, sarà configurabile il meno grave reato atti contrari alla pubblica decenza (art. 726).

Per luogo pubblico è da intendersi quello continuamente libero, di diritto o di fatto, a tutti.
Luogo aperto al pubblico è quello a cui può accedere il pubblico, ma soltanto in certi momenti, mentre esposto al pubblico è il luogo che, quantunque non aperto o pubblico, è comunque situato in modo tale che chiunque possa vedere all'interno di esso (anche la commissione di atti osceni in luogo privato può integrare il delitto in esame qualora si lasci volontariamente aperta la finestra, di modo che chiunque possa vedere).
Da ultimo, va dato atto dell'inconfigurabilità del tentativo, dato che se manca la possibilità di offesa al pubblico pudore, viene meno l'oggettività giuridica del reato.

Così è più chiaro?

Per altre note leggere l’articolo originale nel link indicato


Andrea vi Inserito il - 07/08/2022 : 20:26:51
no se uno prende il sole nudo sono atti contro la pubblica decenza e basta,se uno fa sesso (anche da solo)sono attti osceni,entrambi sono stati depenalizzati dalla famosa legge e adesso puniti con una sanzione amministrativa con l'eccezione degli atti osceni in presenza o in luoghi comunemente frequentati da minori,in quel caso resta reato penale come prima
bobby Inserito il - 07/08/2022 : 11:20:58
Non capisco se prendere il sole nudi siano atti osceni o atti contrari alla pubblica decenza; cosa rischiamo sia nell'uno che nell'altro caso. Quindi per capire: se due fanno sesso in spiagia o uno si masturba prende ancora 10000€ di multa mentre se prende solo il sole nudo ma non ci sono minorenni, prende solo 309 e di multa ? se invece ci sono minorenni prende ancora 10000€ di sanzione ? L'Italia è proprio un bel paese dove vivere dal punto di vista amministrativo penale !!!

Andrea vi ha scritto:

si una cosa sono gli atti osceni 726 cp che fra l'altro è depenalizzato solo se non ci sono minori o non sono commessi in luoghi frequentati da minori,se no è penale come prima,un altra gli atti contro la pubblica decenza ex 527:l'incostutizionalità derivava proprio dal fatto che nonostante la gravità e l'entità dei reati fosse diversa la sanzione fosse uguale
Andrea vi Inserito il - 06/08/2022 : 22:04:02
si una cosa sono gli atti osceni 726 cp che fra l'altro è depenalizzato solo se non ci sono minori o non sono commessi in luoghi frequentati da minori,se no è penale come prima,un altra gli atti contro la pubblica decenza ex 527:l'incostutizionalità derivava proprio dal fatto che nonostante la gravità e l'entità dei reati fosse diversa la sanzione fosse uguale
bobby Inserito il - 06/08/2022 : 21:31:06
Quindi al massimo se stiamo interpretando correttamente rischiamo di pagare soltanto da 51 a 309. Lo scrivo sapete perchè, perchè continuo a leggere sui giornali di turisti multati con 10000€ o di quello che si masturba e preso dai vigili è costretto a pagare 10000€. Boh.
a_fenice ha scritto:

Da 51 a 309. La sentenza è scritta all’inizio. Non credo proprio che la corte dica qualcosa, e poi ci voglia una legge apposta, anche perché tutto ciò che verrebbe commentato nel frangente sarebbe già “condannato”.
a_fenice Inserito il - 13/07/2022 : 05:20:35
Da 51 a 309. La sentenza è scritta all’inizio. Non credo proprio che la corte dica qualcosa, e poi ci voglia una legge apposta, anche perché tutto ciò che verrebbe commentato nel frangente sarebbe già “condannato”.
bobby Inserito il - 12/07/2022 : 22:22:15
salve a tutti, che voi sappiate la decisione della Corte di Cassazione che ripristina le sanzioni da 300 a 500€ mi pare, per gli atti contrari alla pubblica decenza è già in vigore ? Siete a conoscenza di qualcuno che sia stato già sanzionato ? cari saluti a tutti.
cescoballa Inserito il - 02/07/2022 : 08:34:21
A mio parere la cosa migliore è che si modifichi l'articolo 726 del C.P. rendendo non punibile la nudità "naturista"; qualcosa come proposto dall'On. Franco Grillini nella sua, vecchia, proposta di legge,proposta che fu ripresa dall'On. Lacquaniti nella sua successiva proposta di legge.
Purtroppo tutte e due queste proposte non sono mai arrivate in discussione al parlamento; o per fine anticipata della legislatura o perché c'erano "cose più importanti".
Oggi siamo nuovamente ad un punto fermo; so che si sta cercando di coinvolgere alcuni senatori e deputati ma temo che con una guerra in atto, una crisi economica annunciata, un Covid ancora presente e la litigiosità tra le forze politiche al governo sarà ben difficile che cambi qualcosa prima della fine della legislatura (primavera 2023).
Francesco
a_fenice Inserito il - 02/07/2022 : 03:31:05
Quello succede già ora, soprattutto dove c’è una legge regionale che offre discrezionalità, i si sono poche gocce in giro, il resto anche se non c’è scritto, è vietato

Ma se scrivessero ad esempio, così tanto per parlare, una norma del tipo: dove ci sono stabilimenti balneari no, dove è spiaggia libera si?

E avendo valenza non solo per mare, ma anche per laghi e fiumi? Oppure aggiungessero che so, in centro abitato no, fuori si?

Basterebbe che avessero un po’ di coraggio.

Tanto son utopie, la legge fa comodo che sia espandibile ad esigenze, quindi che rimanga sempre opinabile.

Gira che ti rigira, mi pare che l’unica con dati certi siano i limiti di velocità in strada, e anche lì con l’ancora che dice: contemplata la velocità pericolosa. Quindi anche se vai a 10, ci son contesti dove sei a rischio


siman Inserito il - 02/07/2022 : 01:55:53
a_fenice ha scritto:

Beh la questione non è la cifra, cioè non più, più che altro è che una cosa che è normale da una parte venga ritenuta non normale in altra. Vero, potrebbero essere fatti dei distinguo, cioè scrivere quelle regole a lungo invocate per far contenti tutti, dove è e dove no, onde terminare la questione una volta per tutte.






Così ci sarebbe un pericolo.
Se imponi in tutta Italia di porre caetelli con scritto SI oppure NO, rischi che ci siano cartelli con NO praticamente dappertutto.
Di fatto anche in quello zone non riconosciute, ma dove il nudismo è abituale da anni.
Una volta che un comune ti mette nero su bianco "Qui è vietato il nudismo", sei fritto.

Meglio mantenere l'andazzo all'italiana (specialmente adesso che te la cavi eventualmente con una cinquantina di euro).


Andrea vi Inserito il - 02/07/2022 : 01:53:12
siman ha scritto:

Indipendentemente da come viene definito il nudismo...se non erro la Corte Costituzionale ha comunque diminuito il costo di un verbale a poche decine di euro.
Vero che rimane una (iniqua) sanzione ma rischiar di pagare 51 euro a fronte dei precedenti 10000 euro (ridotti a 3333 se si paga senza ricorrere) insomma...non fa più molta paura.


https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2022&numero=95



Quando quelli che vogliono le donne non col burqa ma vestite come gli amish ci hanno fatto la jihad i sanzionati potevano chiudere la faccenda pagando un verbale di 50€, è grazie a loro che invece hanno fatto ricorso spendendo più di venti volte tanto se si può stare relativamente tranquilli
a_fenice Inserito il - 01/07/2022 : 20:46:48
Beh la questione non è la cifra, cioè non più, più che altro è che una cosa che è normale da una parte venga ritenuta non normale in altra. Vero, potrebbero essere fatti dei distinguo, cioè scrivere quelle regole a lungo invocate per far contenti tutti, dove è e dove no, onde terminare la questione una volta per tutte.


siman Inserito il - 01/07/2022 : 18:20:34
Indipendentemente da come viene definito il nudismo...se non erro la Corte Costituzionale ha comunque diminuito il costo di un verbale a poche decine di euro.
Vero che rimane una (iniqua) sanzione ma rischiar di pagare 51 euro a fronte dei precedenti 10000 euro (ridotti a 3333 se si paga senza ricorrere) insomma...non fa più molta paura.


https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2022&numero=95

cescoballa Inserito il - 01/07/2022 : 14:28:48
Grazie Max per aver ricordato cos'è l'articolo 726 del C.P., in particolare ti ringrazio per aver riportato alcune delle numerose sentenze che negli anni hanno visto assolti i naturisti che erano stati denunciati (prima) o sanzionati (dal 2016) per questo "pericolosissimo reato".
Francesco

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