Da sempre questa trasmisione ha visitato i luoghi pi? belli per le nostre vacanze, dimenticando per? quella naturista, spedite anche voi questa mail, magari si ricorderanno. bye
Spett. redazione
Alle falde del Kilimangiaro
Spett. Licia Col?
Salve io seguo la Vs trasmissione che permette di vedere posti nuovi, avere idee per le prossime vacanze e che cerca di sensibilizzare anche al rispetto di culture diverse e dell?ambiente.
Purtroppo non ho mai visto parlare del turismo naturista che porta centinaia di italiani all?estero ogni anno e che fa preferire altre nazioni e non la nostra anche agli stranieri.
In Italia ci sono ancor poche strutture naturiste ufficiali ma le varie associazioni, a cui sono iscritti moltissimi italiani, stan lavorando perch? anche in Italia ci sia una legge che tuteli chi ? naturista.
" Il naturismo ? un modo di vivere in armonia con la natura, caratterizzato dalla pratica della nudit? in comune, allo scopo di favorire il rispetto di s? stessi, degli altri e dell'ambiente." (spiegazione di cos?? il naturismo tratto da:
http://www.fenait.org/nat.htm)Finalmente c?? una proposta di legge (sperando che non venga, come altre volte, dimenticata) e una legge regionale che riconosce il naturismo e che troverete in calce alla mia email.
Vi chiedo quindi se fosse possibile trattare il naturismo nella Vs trasmissione per sfatare anche i preconcetti che in italia ci sono verso i naturisti.
Grazie fima
Valorizzazione della pratica del naturismo (29.06.2005)
Pubblicato sul Supplemento BUR n. 15 del 12.07.2005
Relatore consigliera Guerra
Pdl licenziato dalla Commissione
- esame concluso nella seduta del 19 luglio 2006
Art. 1
Naturismo
1. La Regione Emilia-Romagna promuove le condizioni necessarie per
garantire la possibilit? di praticare il naturismo.
2. Per naturismo si intende l'insieme delle pratiche di vita sana
e prevalentemente all'aria aperta che utilizzano anche il nudismo
come forma di sviluppo della salute fisica e mentale attraverso il
contatto diretto con la natura.
Art. 2
Turismo naturista
1. La Regione, allo scopo di promuovere il turismo naturista,
favorisce l'individuazione delle aree da destinare alla pratica del
naturismo. Favorisce inoltre, la costruzione di infrastrutture
pubbliche e private destinate al medesimo scopo.
2. Le aree destinate alla pratica naturista sono definite aree
turistiche produttive .
Art. 3
Aree pubbliche destinate al naturismo
1. Le autorit? comunali possono destinare spiagge marine, lacustri o
fluviali, boschi ed altri ambienti naturali di propriet? del demanio
o di Enti pubblici alla pratica del naturismo.
2. Le aree interessate dovranno essere opportunamente tabellate e
dovranno assicurare un'adeguata identificazione che le distingua, al
fine di evitare ogni promiscuit?, da spazi frequentati dai cittadini
che non praticano il naturismo. Le aree stesse, se del caso,
dovranno essere recintate con piante autoctone.
3. Nelle aree pubbliche destinate al naturismo dovranno essere
costruite semplici infrastrutture destinate a servizi che siano
scarsamente visibili, non inquinanti, rispettose dell'ambiente e
degli eventuali vincoli esistenti.
4. La gestione di tali aree potr? essere concessa a privati, ad
associazioni o ad organizzazioni che ne garantiscano il buon
funzionamento e la fruizione stabilendone tariffe per i servizi
prestati.
5. Nel caso in cui al comma 4, la concessione individua il canone
dovuto dai soggetti gestori e l'obbligo di attrezzare l'area in modo
da garantirne il buon funzionamento e la fruizione.
6. Le Amministrazioni comunali controllano l'attivit? svolta, il
regolare allestimento delle infrastrutture e in caso di riscontro
negativo, revocano la concessione o la licenza.
Art. 4
Aree private destinate al naturismo
1. I privati che intendano aprire strutture destinate al naturismo
(campeggi, alberghi, piscine, saune o altro) dovranno attenersi, per
l'utilizzo delle aree e per la costruzione di manufatti, alle
vigenti leggi relative alle analoghe strutture non naturiste e a
quanto precisato ai commi 2 e 6 dell'art. 3 della presente legge.
Art. 5
Finanziamenti
1. La Regione concede contributi a fondo perduto pari al 15% del
valore delle strutture e dei manufatti in altre parole si accolla
gli oneri bancari su prestiti per la realizzazione delle strutture e
dei manufatti.
L'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi
capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno
dotati della necessaria disponibilit? in sede di approvazione della
legge regionale, adottata in coincidenza con l'approvazione di
bilancio o di variazione generale al bilancio.