Non ho visto le foto, ma vorrei suggerire alcune riflessioni.
Riporto la legge in merito:
" Art. 25 legge 675/96. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso dell’interessato non e' richiesto quando il trattamento dei dati e' effettuato nell’esercizio della professione giornalistica e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalita', nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell’essenzialita' dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico".
Il fotogiornalismo e la privacy sono regolamentati dall'art 25 della "vecchia" 675/96, e poi dall'articolo 136 nel dlgs 196/2003, in sostanza rendono NON APPLICABILI le norme generali previste per la privacy, anche se all'interno di regole di comportamento.
"art. 136 dlgs 196/2003: 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento: a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'; b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69; c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica.
Art. 137 (Disposizioni applicabili) 1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice relative: a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26; b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari; c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte I. 2.
Il trattamento dei dati di cui al comma 1 e' effettuato anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26. 3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalita' di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in particolare, quello dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.
Ora, per quello che riguarda il fotoreporter, questa norma significa che la pubblicazione delle immagini (in senso lato, il "trattamento" di dati personali) NON e' subordinata ad assenso se essa avviene per finalita' giornalistiche, e per fare davvero informazione.
Ciò premesso invito ad una riflessione :
1. la pubblicazione di un resoconto fotografico di una località, qualunque essa sia, è informazione e quindi non dovrebbe essere necessario il consenso delle persone ritratte. Se una persona frequenta un luogo pubblico è consapevole di poter essere fotografata. La pubblicazione in internet, nel forum de inudisti potrebbe rientrare nell' art. 136 dlgs 196/2003, comma C, quindi attività temporanea.
2. Ci battiamo perché la pratica del nudismo non sia confusa con attività inerenti la sfera sessuale, ma inneggiamo alla privacy appellandoci al diritto di non divulgare dati sensibili relativi a cosa? Alla vita sessuale? Se è così cadiamo clamorosamente in un controsenso.
Non sto dicendo di ripubblicare le immagini, sono solo spunti di riflessione. .