seriamente:
Giardino condominiale, come altri spazi comuni è regolamentato dall'art. 1102 del codice civile, che recita:
"Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa."
Queste norme del C.C. risalgono al 1942 quindi immaginatevi la migliaia di sentenze, anche contrapposte, al riguardo !
La normativa non va presa alla lettera ma interpretata secondo gli eventi ed i casi, altrimenti mi viene da asserire che se prendo nudo il sole in cortile sicuramente:
NON ne altero la destinazione d'uso;
NON impedisco agli altri condomini di venire con me a prendere il sole nudi....
quindi posso farlo ! [^]
Non è proprio così [:211]