https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ix/capo-ii/art527.html
Dispositivo dell'art. 527 Codice Penale
Chiunque, inluogo pubblico o aperto o esposto al pubblico(1), compie atti osceni(2) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori(3) e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano(4).
Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
Note
(1) Il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 ha depenalizzato il reato in commento.
La giurisprudenza ritiene che l'offesa al pudore sia strettamente connessa con il requisito della pubblicità degli atti osceni, che deve intendersi dunque come la possibile percezione degli stessi da parte di un numero indeterminato di persone.
2) La dottrina maggioritaria ritiene che l'espressione "atti" indichi la volontà di punire solo le condotte attive e non anche quelle omissive. Quale presupposto necessario per l'applicabilità della disposizione in esame è richiesto che il carattere di oscenità degli atti, i quali dunque devono violare, turbare o ferire il naturale senso del riserbo a riguardo dei fatti e delle manifestazioni che si riferiscono alla sfera sessuale. La dottrina a tal proposito distingue tra atti assolutamente osceni, se l'oscenità è indubitabile, e atti relativamente osceni, che dipendono da condizioni o circostanze di fatto esterne.
3) Per luoghi abitualmente frequentati da minori si intendono quei luoghi che si caratterizzano in tal senso per le proprie caratteristiche strutturali, per la stabile destinazione funzionale, nonché per la loro conoscibilità alla generalità dei consociati. Quindi non si fa riferimento all'ipotesi in cui il minore assista ad atti osceni, quanto al caso in cui questi vengano posti in essere in un luogo in cui è prevedibile che siano presenti dei minori perché abituati a frequentare quei luoghi.
(4) Tale comma è stato inserito dall’art. 3, comma 22, della l. 15 luglio 2009, n. 94 e prevede una circostanza aggravante speciale di natura oggettiva.
Spiegazione dell'art. 527 Codice Penale
Il bene giuridico oggetto di tutela è la moralità pubblica ed il buon costume.
Per moralità pubblica va definita come la coscienza etica di un popolo in riferimento alla sfera sessuale, ovvero il modo collettivo di intendere ciò che è bene da ciò che è male nell'ambito sessuale.
Per buon costume si intende invece il modo di vivere in adesione alle regole sociali in tema di morale, decenza, etichetta e, per quanto riguarda più da vicino i delitti in esame, le abitudini che attengano alle manifestazioni sessuali.
La condotta di cui al presente articolo non richiede un evento in senso naturalistico (ad esempio lo sconcerto di chi assista), e dunque configura un'ipotesi di reato di pericolo astratto, in cui è sufficiente che vi sia la mera possibilità che altri scorgano ciò che si sta compiendo. La visibilità degli atti va quindi valutata ex ante, in relazione al luogo, all'ora ed alle modalità del fatto.
Tale forte anticipazione della soglia del penalmente rilevante si compensa con la necessità di un rigoroso accertamento, da parte del giudice, dell'oscenità dell'atto.
Come ha infatti chiarito la Corte di Cassazione nel 2012, la mera esposizione della nudità integrale non integra necessariamente il reato di atti osceni, dato che, quando l'atto non è espressione di concupiscenza e dimostrazione di libido, non può dirsi che esso sia osceno, ledendo perlopiù il sentimento della compostezza.
Dunque, per unanime giurisprudenza, l'atto deve avere un'inequivoca attinenza con la sfera sessuale. Qualora tale attinenza non vi sia, sarà configurabile il meno grave reato atti contrari alla pubblica decenza (art. 726).
Per luogo pubblico è da intendersi quello continuamente libero, di diritto o di fatto, a tutti.
Luogo aperto al pubblico è quello a cui può accedere il pubblico, ma soltanto in certi momenti, mentre esposto al pubblico è il luogo che, quantunque non aperto o pubblico, è comunque situato in modo tale che chiunque possa vedere all'interno di esso (anche la commissione di atti osceni in luogo privato può integrare il delitto in esame qualora si lasci volontariamente aperta la finestra, di modo che chiunque possa vedere).
Da ultimo, va dato atto dell'inconfigurabilità del tentativo, dato che se manca la possibilità di offesa al pubblico pudore, viene meno l'oggettività giuridica del reato.
Così è più chiaro?
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