726 cp, e sentenze cassazione correlate

a_fenice 02/09/2026 21:37 9.008 Visite
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prova ad andare quando non c'è alpe adria[:D]
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no se uno prende il sole nudo sono atti contro la pubblica decenza e basta,se uno fa sesso (anche da solo)sono attti osceni,entrambi sono stati depenalizzati dalla famosa legge e adesso puniti con una sanzione amministrativa con l'eccezione degli atti osceni in presenza o in luoghi comunemente frequentati da minori,in quel caso resta reato penale come prima
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in nome di una finta tolleranza(a cui do una definizione che fa rima con orione)nei villaggi ormai clothing optional croati se non vuoi essere apostrofato come esibizionista esci dalla tenda(appartamento bungalow quello che è)vestito o comunque costumato,ti spogli solo una volta arrivato in spiaggia e quando lasci la spiaggia ti rivesti per tornare al tuo alloggio
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a_fenice ha scritto:
Troppo semplice però dire: stare nudo è un mio diritto, pago le tasse etc etc. Un diritto così impostato vale zero. Potrò dire, non ci son parcheggi, quindi parcheggiare in doppia fila è un mio diritto… Oppure, a me piace trombare sotto il sole, però le tasse, quindi… E non può nemmeno essere tolto del tutto il 726; ti immagini che uno, dopo aver fatto l’aperitivo, decida di lisciare direttamente sui gradini del duomo sotto la madonnina? O nell’atrio di un negozio? O di un condominio? Per fare uno o due esempi del cavolo ovviamente. Più che altro il 726 dovrebbe essere particolarizzato? E aggiornato nel tempo, con le cose che cambiano aspetto. Hai letto quella sentenza della cassazione che riteneva disdicevoli le chiappe nude bei costumi? Dimmi oggi quanti culi non son visibili in perizoma, dalle spiagge, ai cartelloni pubblicitari, alla tv, fino ad arrivare ai normali vestiti di tutti i giorni. Quindi invece di andare avanti a sentenze, ci vorrebbe una specifica, del tipo ciò che comprende, o ciò che non comprende quindi è lecito. Questo si sarebbe una cosa più completa e chiara e non soggetta allo spirito di chi va a rompere alla gente e a chi applica poi pene o multe varie
[:257][:257][:257] Concordo in toto Fenice. Più che altro è stupido perorare una propria aspirazione col luogo comune "io pago le tasse" Uno vuole A perché paga le tasse? Bastano due che le pagano anch'essi e che vogliono B ed è fregato. Mi pare assurdo che persone ormai mature, esprimano certi ragionamenti puerili.
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01/01/2000 00:00
Peloso85 ha scritto: ...aperto un altro sulla questione "balcone" che mi interessava da vicino. Come sempre l'Italia si dimostra un Paese da cui è meglio andar via...
Anche un mio amico la pensava come te. È andato in Germania dove si sta nudi anche nei parchi pubblici ma una volta messosi nudo sul balcone di casa, la polizia gli ha intimato di rivestirsi. Allora è andato in Francia dove il nudismo non è tabù. Niente da fare. Una volta messosi nudo sul balcone, i vigili urbani sono intervenuti. Imperterrito sui propri diritti, ha optato per la liberissima Spagna dove puoi stare nudo in qualunque spiaggia. Purtroppo anche nella penisola iberica, appena nudo sul balcone, gli hanno intimato di smetterla. Ora finalmente ha trovato il paradiso! Vive negli Emirati Arabi in un appartamento privo di balcone. [;)]
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a_fenice ha scritto:
Beh la questione non è la cifra, cioè non più, più che altro è che una cosa che è normale da una parte venga ritenuta non normale in altra. Vero, potrebbero essere fatti dei distinguo, cioè scrivere quelle regole a lungo invocate per far contenti tutti, dove è e dove no, onde terminare la questione una volta per tutte.
Così ci sarebbe un pericolo. Se imponi in tutta Italia di porre caetelli con scritto SI oppure NO, rischi che ci siano cartelli con NO praticamente dappertutto. Di fatto anche in quello zone non riconosciute, ma dove il nudismo è abituale da anni. Una volta che un comune ti mette nero su bianco "Qui è vietato il nudismo", sei fritto. Meglio mantenere l'andazzo all'italiana (specialmente adesso che te la cavi eventualmente con una cinquantina di euro).
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01/01/2000 00:00
Indipendentemente da come viene definito il nudismo...se non erro la Corte Costituzionale ha comunque diminuito il costo di un verbale a poche decine di euro. Vero che rimane una (iniqua) sanzione ma rischiar di pagare 51 euro a fronte dei precedenti 10000 euro (ridotti a 3333 se si paga senza ricorrere) insomma...non fa più molta paura. https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2022&numero=95
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01/01/2000 00:00
Eroe ha scritto:
siman ha scritto:
... Più che altro è stupido perorare una propria aspirazione col luogo comune "io pago le tasse". ...
Non è mai stupido dire "io pago le tasse".... ..... ...Detto questo la nostra società regolamenta quei diritti che vanno contro i diritti altrui ovvero ho il diritto di stare nudo ma altri hanno il diritto di non vedermi nudo.
Non ho detto che è stupido pagare le tasse. Ho affermato, riguardo a un commento più sopra, che sia stupido e da allocchi, pretendere siccome si pagano le tasse, che lo Stato consenta quello che soggettivamente si preferisce. Praticamente ho detto le medesime cose del tuo intervento.
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01/01/2000 00:00
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ix/capo-ii/art527.html Dispositivo dell'art. 527 Codice Penale Chiunque, inluogo pubblico o aperto o esposto al pubblico(1), compie atti osceni(2) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori(3) e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano(4). Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309. Note (1) Il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 ha depenalizzato il reato in commento. La giurisprudenza ritiene che l'offesa al pudore sia strettamente connessa con il requisito della pubblicità degli atti osceni, che deve intendersi dunque come la possibile percezione degli stessi da parte di un numero indeterminato di persone. 2) La dottrina maggioritaria ritiene che l'espressione "atti" indichi la volontà di punire solo le condotte attive e non anche quelle omissive. Quale presupposto necessario per l'applicabilità della disposizione in esame è richiesto che il carattere di oscenità degli atti, i quali dunque devono violare, turbare o ferire il naturale senso del riserbo a riguardo dei fatti e delle manifestazioni che si riferiscono alla sfera sessuale. La dottrina a tal proposito distingue tra atti assolutamente osceni, se l'oscenità è indubitabile, e atti relativamente osceni, che dipendono da condizioni o circostanze di fatto esterne. 3) Per luoghi abitualmente frequentati da minori si intendono quei luoghi che si caratterizzano in tal senso per le proprie caratteristiche strutturali, per la stabile destinazione funzionale, nonché per la loro conoscibilità alla generalità dei consociati. Quindi non si fa riferimento all'ipotesi in cui il minore assista ad atti osceni, quanto al caso in cui questi vengano posti in essere in un luogo in cui è prevedibile che siano presenti dei minori perché abituati a frequentare quei luoghi. (4) Tale comma è stato inserito dall’art. 3, comma 22, della l. 15 luglio 2009, n. 94 e prevede una circostanza aggravante speciale di natura oggettiva. Spiegazione dell'art. 527 Codice Penale Il bene giuridico oggetto di tutela è la moralità pubblica ed il buon costume. Per moralità pubblica va definita come la coscienza etica di un popolo in riferimento alla sfera sessuale, ovvero il modo collettivo di intendere ciò che è bene da ciò che è male nell'ambito sessuale. Per buon costume si intende invece il modo di vivere in adesione alle regole sociali in tema di morale, decenza, etichetta e, per quanto riguarda più da vicino i delitti in esame, le abitudini che attengano alle manifestazioni sessuali. La condotta di cui al presente articolo non richiede un evento in senso naturalistico (ad esempio lo sconcerto di chi assista), e dunque configura un'ipotesi di reato di pericolo astratto, in cui è sufficiente che vi sia la mera possibilità che altri scorgano ciò che si sta compiendo. La visibilità degli atti va quindi valutata ex ante, in relazione al luogo, all'ora ed alle modalità del fatto. Tale forte anticipazione della soglia del penalmente rilevante si compensa con la necessità di un rigoroso accertamento, da parte del giudice, dell'oscenità dell'atto. Come ha infatti chiarito la Corte di Cassazione nel 2012, la mera esposizione della nudità integrale non integra necessariamente il reato di atti osceni, dato che, quando l'atto non è espressione di concupiscenza e dimostrazione di libido, non può dirsi che esso sia osceno, ledendo perlopiù il sentimento della compostezza. Dunque, per unanime giurisprudenza, l'atto deve avere un'inequivoca attinenza con la sfera sessuale. Qualora tale attinenza non vi sia, sarà configurabile il meno grave reato atti contrari alla pubblica decenza (art. 726). Per luogo pubblico è da intendersi quello continuamente libero, di diritto o di fatto, a tutti. Luogo aperto al pubblico è quello a cui può accedere il pubblico, ma soltanto in certi momenti, mentre esposto al pubblico è il luogo che, quantunque non aperto o pubblico, è comunque situato in modo tale che chiunque possa vedere all'interno di esso (anche la commissione di atti osceni in luogo privato può integrare il delitto in esame qualora si lasci volontariamente aperta la finestra, di modo che chiunque possa vedere). Da ultimo, va dato atto dell'inconfigurabilità del tentativo, dato che se manca la possibilità di offesa al pubblico pudore, viene meno l'oggettività giuridica del reato. Così è più chiaro? Per altre note leggere l’articolo originale nel link indicato
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01/01/2000 00:00
Figurati se già nei campeggi è così, come sarà negli altri luoghi. Non sempre l’erba del vicino è più verde della nostra, anzi
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Da 51 a 309. La sentenza è scritta all’inizio. Non credo proprio che la corte dica qualcosa, e poi ci voglia una legge apposta, anche perché tutto ciò che verrebbe commentato nel frangente sarebbe già “condannato”.
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Te l’avevo già scritto, leggi sopra. La presenza dei bambini come aggravante è prevista nel 527, non nel 726. Di certo però se ci son minori e il luogo non è autorizzato, meglio stare accorti. Il problema non è tanto il rientrare nelle specifiche dell’uno o dell’altro articolo, ma quello che viene appioppato in caso di “denuncia”.
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Perché in Croazia puoi stare nudo dove ti pare, anche fuori dai luoghi autorizzati? O li ti arrestano direttamente?
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Beh la questione non è la cifra, cioè non più, più che altro è che una cosa che è normale da una parte venga ritenuta non normale in altra. Vero, potrebbero essere fatti dei distinguo, cioè scrivere quelle regole a lungo invocate per far contenti tutti, dove è e dove no, onde terminare la questione una volta per tutte.
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Quello succede già ora, soprattutto dove c’è una legge regionale che offre discrezionalità, i si sono poche gocce in giro, il resto anche se non c’è scritto, è vietato Ma se scrivessero ad esempio, così tanto per parlare, una norma del tipo: dove ci sono stabilimenti balneari no, dove è spiaggia libera si? E avendo valenza non solo per mare, ma anche per laghi e fiumi? Oppure aggiungessero che so, in centro abitato no, fuori si? Basterebbe che avessero un po’ di coraggio. Tanto son utopie, la legge fa comodo che sia espandibile ad esigenze, quindi che rimanga sempre opinabile. Gira che ti rigira, mi pare che l’unica con dati certi siano i limiti di velocità in strada, e anche lì con l’ancora che dice: contemplata la velocità pericolosa. Quindi anche se vai a 10, ci son contesti dove sei a rischio
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