sentenza 28990/2012

a_fenice 02/09/2026 21:37 5.573 Visite
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Marcolino
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01/01/2000 00:00
Stiamo freschi...[:(][:(]
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blatore
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01/01/2000 00:00
La cassazione ( terzo grado di giudizio) ha l'incarico di verificare che le formalita processuali siano state pienamente rispettate e che non sussistano vizi di forma . Non entra nel merito e ció che riporta è la motivazione del precedente giudizio. O lo ammette , o lo fa decadere senza in alcun modo prendere posizione giuridica, salvo fatto che vi siano state vizi di forma procedurali e non interpretativi. Quindi ció che leggiamo non è altro che il giudizio precedente. Nel merito rimane sempre e comunque la labilità e la volatilità della norma giuridica che, anche se condizionata dal senso comune è sempre cmq interpretata . Non sarà mai possibile modificare una norma si fatta . La stessa punta ad avere una continuità temporale e non specifica, non potendo di certo elencare casi e circostanze nelle quali vi possano essere gli estremi degli atti contrari alla pubblica decenza. È quindi una norma che demanda interamente il giudizio al giudicante il quale verifica o dovrebbe verificare luoghi, circostanze , in un ottica temporale. Fino a quando vi saranno denunce , il giudice dovrà tener conto, come fa, del turbamento che il denunciante ha sofferto. In questo caso il denunciante rappresenta la cartina di tornasole del comune sentire. E qui che io mi discosto dal pensare che una legge possa essere formulata o nel caso del 726 , riformulata . Per sua natura giuridica il 726 è un articolo di legge che non decade mai. In conclusione la legge di cui noi abbiamo bisogno è quella del pubblico. Piu il pubblico rimarrà indifferente alla nudità meno si applicherà l'articolo 726. Ma in un paese dove la legislazione prende anni ed i giudizi penali e non, altrettanto , è probabile che la non applicazione dell'articolo 726 riguardo al nudismo sia già possibile in base al comune sentire, ma la politica non se n'è accorta, come non si accorge dell'enorme distanza tra la stessa e la gente. Noi italiani siamo in Europa . Chi ci governa ancora deve entrarci.
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blatore
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01/01/2000 00:00
La sentenza fa riferimento a "campi di nudisti " . Non so perchè ma questa espressione mi fa gelare il sangue . Forse poi passeremo ai forni. Il tipo di vocabolo utilizzato la dice lunga sul pregiudizio . Si potrebbero configurare gli estremi per la ricusazione per manifesto pregiudizio.
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blatore
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01/01/2000 00:00
Che dalla sentenza in oggetto traspaia un pregiudizio e neanche fin troppo velato è quasi inutile rimarcarlo. Ció che ci deve preoccupare è l'assoluta ininfluenza di ció che normalmente viene considerata giurisprudenza . Il singolo giudice , in Italia , esprime il proprio giudizio a prescindere da altre sentenze emesse in materia simile ( è indifferente di che materia trattasi) . Ne consegue, come avevo già avuto modo di dire , che le sentenze a favore o contro il naturismo libero non fanno giurisprudenza. Si potrebbe dire che nello stesso accadimento con circostanze medesime uno puó essere assolto e l'altro condannato solo perchè processati da due giudici. Non mi consta esistano regole per cui ció non debba avvenire. In altri paesi in particolare di stampo anglosassone, ció che non è specificatamente riferibile ad un articolo di legge viene sentenziato attraverso la giurisprudenza per evitare che vi siano abusi giudiziari e ineguaglianza di giudizio. In Italia tale percezione giuridica è del tutto sconosciuta. Chiunque di noi puó incorrere in un simile fatto e sperare di avere c ulo. Unico fattore giurisprudenziale a cui possiamo far riferimento.
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blatore
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01/01/2000 00:00
Il reato di atto contrario alla pubblica decenza è DISCREZIONALE. Indicare che da nessuna parte esiste specificatamente un divieto di nudità non ci assolve automaticamente (purtroppo) . Qui, in Italia , non vige il concetto che tutto è permesso se non espressamente vietato. Vi sono innumerevoli esempi di mancanza di divieto specifico che possono essere oggetto di sanzione. Se poi si aggiunge l'enorme discrezionalità del giudice a cui nulla vieta di non far riferimento ad altre sentenze ( basta una sfumatura) allora il quadri si completa. Si dovrebbe avere la modifica della norma: negli atti contrari alla pubblica decenza è esclusa la nudità od in alternativa la pratica del nudismo . Insomma visto che tutto è vietato dovremmo avere lo specifico consenso .
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01/01/2000 00:00
Moretto, ma cosa fai alle tre di notte invece di stare abbracciato alla mogliettina? [;)][;)] Due risposte veloci per dichiarare anche a te due idee. Le associazioni dovrebbero essere composte da TUTTI i nudisti, in modo da avere numeri e forza politica. Te sei iscritto? Che numeri hanno? Più o meno 5.000 iscritti in tutta Italia, con un centinaio di attivisti e il restante solo gente diciamo amorfa o dormiente, che fa tessera per entrare in campeggio e per aderire, ma senza metterci la faccia. Pensi che in una Italia in cui milioni di lavoratori manifestano e non frega un cacchio a nessuno, 100/5000 persone siano ascoltare da qualcuno? Prima di chiedere agli altri sarebbe come minimo opportuno impegnarsi in proprio. Seconda: quello di cui si sta parlando è proprio il rovesciamento di quello che era fino a ieri. Il nudismo in Italia non ha leggi specifiche e, salvo autorizzazione ( tipo s. Vincenzo) poteva, a rischio, essere fatto in luoghi storicamente nudisti, grazie alle precedenti sentenze della cassazione. Oggi questa ha rovesciato le cose dicendo che per luoghi storici intende aree autorizzate o campeggi o luoghi specificatamente autorizzati, in pratica solo a capocotta, s, Vincenzo e marina di camerota. Più chiaro così? Siamo fregati
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01/01/2000 00:00
Ci sono in effetti due frasi contrastanti in quella sentenza. Una dice che dipende "dalla quantità dei nudisti presenti e da quanti tessili son parimenti presenti" l'altra parla di "campi nudisti". Se la prima parte sembra dire che se siamo in tanti con assenza tessile si può stare, la seconda limita lo stare al campo nudisti. A prescindere sommando le due, nudismo chiuso se nessuno autorizza nello specifico. Per assurdo se un giorno nella spiaggia di pizzo greco arriva un pullman di tessili, i nudisti devono rivestirsi. A Dante, non autorizzato, bastano i guardoni o gli opzional tessili per determinare il divieto. Siamo alla frutta, festa finita.
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01/01/2000 00:00
come si evince dal rigetto delle denunce della forestale a Dante, in cui il PM fa preciso riferimento alle sentenze della cassazione, proprio per dire che in quei casi, anche se non è scritto in nessuna legge, il nudismo non è perseguibile. Non illudiamoci. La giustizia è una catena piramidale. Al vertice, salvo la corte di Strasburgo, c'è la cassazione, poco prima del Presidente della Repubblica, ma che è noto che è il presidente, ma non dirà mai nulla se non telegrammi di sentite condoglianze, cordoglio, esecrabilità e ...... solleciti a pagare più tasse. E' come se il tuo amministratore delegato dicesse questa cosa va intepretata in questo modo, e te piccolo direttore emetti una direttiva diversa. E' normale e logico che chiunque può tornare dall'amministratore e pretendere lo stesso trattamento. Per cui il direttore, anche di fronte ad una legge non scritta, terrà conto di cosa ha deciso il suo superiore, prima che gli dia contro e gli faccia fare bruta figura, come minimo. La fregatura in questo caso, è che il tizio a fatto ricorso per un luogo NON a normale frequentazione nudista, indi fuori dai canoni esposti nel 2000. E la doppia fregatura è stata che la corte, non contenta di deliberare la non applicabilità di quella sentenza, ha emesso un'estensione del giudizio, castrandoci di brutto a tutti. Se la leggiamo bene, per assurdo, anche in campo nudista, se arriva un non consenziente, può pretendere che tutti si mutandano. Vero è che poi lo si appicca al più vicino palo, ma intanto......
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01/01/2000 00:00
leggendo le varie risposte, vorrei ricordare che anche le altre sentenze furono di condanna per il nudista giudicato, ne più ne meno di questa. La cosa importante era che dicevano che il nudismo era "tollerabile" solo in luoghi "normalmente a frequentazione naturista". Questa sentenza rovescia, racchiude, specifica questi luoghi come "campi nudisti" o "spiagge autorizzate", indi fine del nudismo libero ovunque. La cassazione non legifera, ciò che dice può essere valido oggi, e non più vero domani. Se poi esce una legge specifica in merito, tutto può essere strarirovesciato. Ma queste sono importanti per tutti gli italiani, perchè "interpretano" le leggi non chiare, aperte, o danno disposizioni in vacatio legis. Prendiamo il topless. Sentenziando 40 anni fa che non era contro il pudore, l'ha escluso dala cioò che era perseguibile dal 726, lo stesso 726 che oggi ci perseguita. Non ha messo paletti, luoghi o altro. Ha detto semplicemente le tette si possono vedere nude, stop. E da allora nessuno ha mai denunciato per tette nude, e se l'ha fatto (come la donna dell'anno scorso a Cervia, se non ricordo male), si è beccata una controdenuncia per calunnia, dovendo poi sborsare 25.000 euro. In pratica la cassazione, prendendo posizione su dei fatti specifici, ed emettendo sentenze, dice agli altri giudici minori: guardate che se andate contro il nostro parere, e poi vengono da noi, noi diremo queste cose. Di conseguenza i giudici (di pace, assise etc etc), si regolano se e quando ci sono sentenze della cassazione in merito. Scusate se ho annoiato chi sapeva già queste cose, ma cosi ho informato chi non lo sapeva ancora. Questa sentenza pertanto, ugualmente di condanna come le altre, di fatto ci taglia le gambe, perchè stabilisce che in caso di denuncia saremo condannati perchè non si era in "luoghi nudisti" appositi. Non basta più il luogo "notoriamente e storicamente a frequentazione nudista" Le attuali "non luogo a procedere" delle ultime denunce di Dante, "potrebbero" ora seguire l'iter e diventare tutte di condanna. Ed è per questo che dico che il nudismo libero, ormai ce lo scordiamo.
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blatore
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01/01/2000 00:00
Il pessimismo aleggia inesorabile sulle nostre teste. Ma verrà il giorno in cui potremmo correre liberi e nudi sul bagnasciuga e sentire l'alito del mare accarezzare i nostri corpi rivestiti di natura. Verrà il giorno nel quale potremo liberi scalare montagne e avvicinarci al sole e dallo stesso farci avvolgere. Verrà il giorno nel quale potremo saltare qua e là nei verdi prati e nelle distese di grano assorbendo profumi e spezie. Verrà il giorno ..... Si va beh! Ma pp dobbiamo correre , scalare, saltare che p alle non potremmo starcene fermi che a me mi viene il fiatone.[:D] Se non abbiamo il nudismo libero vorrà dire che ci accontenteremo di quello coatto .[:)][;)]
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01/01/2000 00:00
come dice ron: vedremo fra cent'anni... cosa sarà cambiato per il nudismo libero prima non se ne parla... cmq se non leggo male... chi è stato multato non era in una zona a frequentazione nudista risaputa... come se fosse stato nudo a rimini se non capisco male... quindi se invece fosse stato a dante o altri posti a frequentazione naturista probabilmente sarebbe stato assolto al primo grado e come dice conte non sarebbe esistito questo rigetto di ricorso... ne frattempo chiediamo strutture controllate e chiuse (aperte a tutti i naturisti/nudisti senza distinzione e tessere) e poi vedremo... ciao
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01/01/2000 00:00
Ecco una disanima illuminata e illuminante su questa sentenza, non è mia ma di un amcio che da poco ha iniziato la sua collaborazione con il mio blog ma già ha dato tanti buoni frutti. http://emanuelecinelli.wordpress.com/2012/09/03/la-sentenza-2899012/
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01/01/2000 00:00
Tanto per essere chiari, quando si parla di strasburgo è bene precisare che la ci sono due organismi: - la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ( http://it.wikipedia.org/wiki/Corte_di_giustizia_dell%27Unione_europea) a cui possono accedere solo gli stati e le istituzioni - la Corte Europea dei diritti dell'uomo ( http://it.wikipedia.org/wiki/Corte_Europea_dei_diritti_dell%27uomo)a cui possono accedere anche i singoli individui, ma solo dopo aver tentato tutte le vie di ricorso previste nella propria nazione. Non è necessario avere una legge che definisca ogni singola cosa (infatti solo in Italia ci si avvicina a questa prassi, all'estero le leggi sono decisamente meno che in Italia, e anche per il nudismo solo la Spagna prevede un dispositivo legislativo in merito), basta che ci sia chiarezza e uniformità sul modo in cui le leggi vadano interpretate: ad esempio se una cosa non è citata come non praticabile, di fatto è praticabile... da nessuna parte si dice che stare nudi è un reato, indi non reato dev'essere!
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01/01/2000 00:00
A dire il vero in Italia esiste proprio il conecetto giuridico che ciò che non è espressamente vietato è concesso, e me l'hanno confermato ben tre avvocati, solo che l'applicazione dello stesso non è ne immediata ne semplice. Per altro io ho detto "basta che" è, se l'italiano non è cambiato, tale formulazione sintattica enuncia un ipotesi risolutiva e non una situazione esistente. Non serve un legge ad hoc per stabilire che il nudo non viola l'articolo 726 del CP, basta un'aggiunta allo stesso... ma perchè mai all'estero, Germania ad esempio, pur senza una lagge ad hoc il nudo non è sancito? E smettiamola con sto menata del naturismo, qui si parla di stare nudi quindi di nudismo, il naturismo è ben altra cosa e non abbisogna di nessuna legge per essere sancito, se non per la parte che riguarda lo stare nudi, indi il nudismo! Se venisse fatta una legge in cui si parla di naturismo, saremme bell'è che fregati dato che di certo non andrebbero a definire nei minimi termini cosa sia il naturismo e... stessa situazione di ora e delle multe per eccesso di velocità come da esempio di max.
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01/01/2000 00:00
Per altro, la prassi giudiziale non è certo quella che il Giudice decide secondo sua singola, specifica e magari momentanea opinione, ma... 1) esamina se le leggi prevedono il caso specifico; 2)) in caso affermativo parte da quello che le leggi dicono e poi si vedono aggravanti e attenuanti (e qui è il gioco degli avvocati a fare il risultato) 3) in caso negativo esamina cosa è stato deciso in altre sentenze su casi analoghi e se ci sono sentenze della Cassazione queste prendono predominanza su quelle Ordinarie perchè diventa evidente che se emetti una sentenza diversa e la parte perdente fa ricorso in cassazione diventerà vincente. Aggiungiamoci che la Cassazione è unica e fissa ( http://www.cortedicassazione.it/ProcuraGenerale/ProcuraGenerale.asp), varia nel tempo solo a seguito di dimissioni, pensionamento o morte di uno dei suoi componenti, evidente che le sue decisioni resteranno uguali nel tempo (anche se nel caso di questa sentenza, di fatto sono peggiorate nel merito del pronunciamento di diritto): nel 2000 accettarono il ricorso conto il nudista assolto; inq uesto caso, 2012, accettano il ricorso del nudista condannato. Di fatto stesso risultato in ambedue i casi a distanza di 12 anni: il nudista viene condannato Dal sito della Cassazione ( http://www.cortedicassazione.it/Cassazione/Cassazione.asp)
Le funzioni della Corte di Cassazione In Italia la Corte Suprema di Cassazione è al vertice della giurisdizione ordinaria; tra le principali funzioni che le sono attribuite dalla legge fondamentale sull'ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941 n. 12 (art. 65) vi è quella di assicurare "l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni". Una delle caratteristiche fondamentali della sua missione essenzialmente nomofilattica ed unificatrice, finalizzata ad assicurare la certezza nell'interpretazione della legge (oltre ad emettere sentenze di terzo grado) è costituita dal fatto che, in linea di principio, le disposizioni in vigore non consentono alla Corte di Cassazione di conoscere dei fatti di una causa salvo quando essi risultino dagli atti già acquisiti nel procedimento nelle fasi che precedono il processo e soltanto nella misura in cui sia necessario conoscerli per valutare i rimedi che la legge permette di utilizzare per motivare un ricorso presso la Corte stessa. Il ricorso in Cassazione può essere presentato avverso i provvedimenti emessi dai giudici ordinari nel grado di appello o nel grado unico: i motivi esposti per sostenere il ricorso possono essere, in materia civile, la violazione del diritto materiale (errores in iudicando) o procedurale (errores in procedendo), i vizi della motivazione (mancanza, insufficienza o contraddizione) della sentenza impugnata; o, ancora, i motivi relativi alla giurisdizione. Un regime simile è previsto per il ricorso in Cassazione in materia penale. Quando la Corte rileva uno dei vizi summenzionati, ha il potere-dovere non soltanto di cassare la decisione del giudice del grado inferiore, ma anche di enunciare il principio di diritto che il provvedimento impugnato dovrà osservare: principio cui anche il giudice del rinvio non potrà fare a meno di conformarsi quando procederà al riesame dei fatti relativi alla causa. I principi stabiliti dalla Corte di Cassazione non sono, invece, vincolanti per i giudici, in generale, quando questi devono decidere cause diverse, rispetto alle quali la decisione della Corte Suprema può comunque considerarsi un "precedente" influente. In realtà, i giudici delle giurisdizioni inferiori si conformano alle decisioni della Corte di Cassazione nella maggioranza dei casi. Non è necessaria alcuna autorizzazione speciale per presentare un ricorso innanzi alla Corte Suprema. Secondo l'articolo 111 della Costituzione ogni cittadino può ricorrere alla Corte di Cassazione per violazione di legge contro qualunque provvedimento dell'autorità giudiziaria, senza dover esperire alcun appello in materia civile o penale, o contro qualunque provvedimento che limiti la libertà personale. Alla Corte di Cassazione è anche attribuito il compito di stabilire la giurisdizione (vale a dire, di indicare, quando si crea un conflitto tra il giudice ordinario e quello speciale, italiano o straniero, chi abbia il potere di trattare la causa) e la competenza (vale a dire, di risolvere un conflitto tra due giudici di merito). La Corte di Cassazione svolge anche funzioni non giurisdizionali in materia di elezioni legislative e di referendum popolare per l'abrogazione di leggi
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