sentenza 28990/2012

a_fenice 09/08/2012 22:18 5.643 Visite
Avatar
blatore
Utente
Messaggi: 69723
11/08/2012 07:56
Il pessimismo aleggia inesorabile sulle nostre teste. Ma verrà il giorno in cui potremmo correre liberi e nudi sul bagnasciuga e sentire l'alito del mare accarezzare i nostri corpi rivestiti di natura. Verrà il giorno nel quale potremo liberi scalare montagne e avvicinarci al sole e dallo stesso farci avvolgere. Verrà il giorno nel quale potremo saltare qua e là nei verdi prati e nelle distese di grano assorbendo profumi e spezie. Verrà il giorno ..... Si va beh! Ma pp dobbiamo correre , scalare, saltare che p alle non potremmo starcene fermi che a me mi viene il fiatone.[:D] Se non abbiamo il nudismo libero vorrà dire che ci accontenteremo di quello coatto .[:)][;)]
Avatar
Utente
Messaggi: 1335
11/08/2012 10:50
.... effettivamenti mi chiedo anch'io cosa ci facevo alle 3:25 di notte ancora alzato, mentre la mia bella dormiva.... hehehehe[:D][:D] Comunque quanto ai tesserati..... effettivamente hai ragione..... forse è anche solo paura di esporsi da parte della maggioranza delle persone che preferiscono la riservatezza, proprio a causa della mente bacata della società in merito al naturismo!!! Io, affascinato da Nido dell'Aquila, ho fatto quest'anno la tessera all'ESNA..... si comincia daltronde da qualcosa[;)] ..... però una mia nota.... hai sottolineato che non esiste ancora una legge sul naturismo..... ma tra i nostri politici molto in alto, quanta gente c'è che pratica naturismo?????...... hanno paura di rovinarsi la reputazione a rendersi attivi difendendo dei diritti di gente che non fa assolutamente nulla di male?????...... boh....... tutti i giorni vado al casello 41 di Selinunte.... non ho mai.... ma proprio mai sentito di controlli in quel tratto di spiaggia...... rischio dopo anni che frequento quel luogo anche li allora???? Ehm.... forse è meglio che torno dalla mia Cucciola.... è più piacevole che inka.... per un qualcosa in cui daltronde credo vivendo in un paese ormai invaso dalla muffa!!!!![:D][;)]........ ciao e grazie....... speriamo più che altro qualcosa cambi...... mai dire mai nella vita[8D]
Avatar
Utente
Messaggi: 5650
11/08/2012 23:34
Come già detto in altra discussione non è male organizzare un incontro con quei politici che si sono dimostrati sensibili alla causa naturista. Invitando tutte le associazioni naturiste, operatori turistici e commercianti, qualche giurista e altre figure professionali che troverebbero giovamento dalla nuova legge. Elaborare o proporre eventuali iniziative da intraprendere in tutti quei posti dove sarà possibile privilegiando però i luoghi dove è presente una pur minima realtà naturista. E' il momento giusto per iniziare una certa politica di visibilità sull'intero territorio nazionale. Ma poter fare ciò è indispensabile incontrarsi prima e senza ipocrisie affrontare e dare una volta per tutte una chiaro segnale di cambiamento.
Avatar
Utente
Messaggi: 2316
16/08/2012 15:49
Ma scusate, ho visto l'altro giorno un incontro a Montecitorio, mi pare per la presentazione di un caratteristico prodotto di nicchia, sconosciuto a tutti ( trattavasi di cibo, non ricordo se un salume o un tipo di frutta ), non si può organizzarne uno simile sul naturismo?
Avatar
Amministratore
Messaggi: 7475
16/08/2012 17:29
Certo la Cassazione non assolve o condanna, ma può confermare o annullare una sentenza del Giudice Ordinario, il che vuol dire che poteva anche esprimersi a favore e non solo necessariamente a sfavore. In ogni caso quello di cui si sta parlando non è il risultato della sentenza ma le motivazioni per la stessa addotte, motivazioni che non hanno riscontro obbligatorio nella legge. Infatti l'articolo 726 del Codice Penale non dice che il nudo è reato, ma dice solo che esiste un reato di atti contrari alla pubblica decenza. Da nessun'altra parte la legge italiana chiarisce quali siano questi atti, lo stabiliscono i Giudici e molti di questi avevano recentemente sentenziato che il nudo di per sè stesso non è contrario alla pubblica decenza. Solo la Cassazione ancora la pensa in modo diverso (ma d'altra parte ultimamente, precorrendo gli interessi dei poteri forti e allendosi con i giochi di potere, sembra solo motivata a ribaltare le sentenze dei Giudici Ordinari, annullandole a più riprese, e non parlo solo di sentenze sulla questione del nudismo). Ma la cosa per noi più importante da rilevare, atteso che tanto alla sentenza non c'è modo di opporsi) è che nel 2000 la Cassazione aveva detto che il nudismo è lecito se praticato in luoghi dove da tempo lo si praticava o comunque isolati (che non vuol dire reconditi e irraggiungibili), anche se non espressamente autorizzati; ora sconfessa se stessa venendo a dire che lo si deve praticare solo in luoghi appositamente dedicati e "non in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico" (il che mette in serio pericolo anche le spiagge autorizzate, dato che sono pubbliche, aperte ed esposte al pubblico); la presunta incoerenza in raltà non essite, in un caso (quando si parla di poche persone nude e tante vestite) si esamina la situazione per cui si sta sentenziando (indi non è una formulazione di legalità o meno, solo una considerazione di stato dalla quale non è possibile e lecito dedurre cosa sarebbe successo se i nudisti fossero stati tanti), nell'altro (luoghi appositamente deputati) si definiscono i parametri di legalità per il nudismo (e si stabilisce che è legale solo se fatto in aree sostanzialmente recintate, se si mettono insieme i vari parametri è questo che ne risulta). Ora se è vero che la Cassazione, come tuti, può anche cambiare idea, è anche vero che in genere si compie un percorso evolutivo nelle proprie idee e visto che nel 2000 era stato fatto un passo avanti, ora ci si sarebbe aspettati un altro passo avanti e non uno indietro. Per altre questioni: come detto chiaramente negli articoli che illustravano la sentenza, e anche riportato dall'imputato stesso la spiaggia era a frequentazione nudista e c'erano altre persone nude ma il tizio s'è trovato solo perchè gli altri si sono rivestiti o defilati all'arrivo dei militi, e non stava facendo nulla di strano, solo prendendo il sole.
Avatar
Amministratore
Messaggi: 7475
03/09/2012 16:02
Ecco una disanima illuminata e illuminante su questa sentenza, non è mia ma di un amcio che da poco ha iniziato la sua collaborazione con il mio blog ma già ha dato tanti buoni frutti. http://emanuelecinelli.wordpress.com/2012/09/03/la-sentenza-2899012/
Avatar
blatore
Utente
Messaggi: 69723
03/09/2012 17:14
Che dalla sentenza in oggetto traspaia un pregiudizio e neanche fin troppo velato è quasi inutile rimarcarlo. Ció che ci deve preoccupare è l'assoluta ininfluenza di ció che normalmente viene considerata giurisprudenza . Il singolo giudice , in Italia , esprime il proprio giudizio a prescindere da altre sentenze emesse in materia simile ( è indifferente di che materia trattasi) . Ne consegue, come avevo già avuto modo di dire , che le sentenze a favore o contro il naturismo libero non fanno giurisprudenza. Si potrebbe dire che nello stesso accadimento con circostanze medesime uno puó essere assolto e l'altro condannato solo perchè processati da due giudici. Non mi consta esistano regole per cui ció non debba avvenire. In altri paesi in particolare di stampo anglosassone, ció che non è specificatamente riferibile ad un articolo di legge viene sentenziato attraverso la giurisprudenza per evitare che vi siano abusi giudiziari e ineguaglianza di giudizio. In Italia tale percezione giuridica è del tutto sconosciuta. Chiunque di noi puó incorrere in un simile fatto e sperare di avere c ulo. Unico fattore giurisprudenziale a cui possiamo far riferimento.
Avatar
Amministratore
Messaggi: 7475
03/09/2012 17:20
Qui non si sta parlando di un Giudice Ordinario ma della Cassazione, la quale non fa legislazione (come accade in altri stati), ma, in teoria, fa giurisprudenza.
Avatar
Amministratore
Messaggi: 23750
03/09/2012 17:30
come si evince dal rigetto delle denunce della forestale a Dante, in cui il PM fa preciso riferimento alle sentenze della cassazione, proprio per dire che in quei casi, anche se non è scritto in nessuna legge, il nudismo non è perseguibile. Non illudiamoci. La giustizia è una catena piramidale. Al vertice, salvo la corte di Strasburgo, c'è la cassazione, poco prima del Presidente della Repubblica, ma che è noto che è il presidente, ma non dirà mai nulla se non telegrammi di sentite condoglianze, cordoglio, esecrabilità e ...... solleciti a pagare più tasse. E' come se il tuo amministratore delegato dicesse questa cosa va intepretata in questo modo, e te piccolo direttore emetti una direttiva diversa. E' normale e logico che chiunque può tornare dall'amministratore e pretendere lo stesso trattamento. Per cui il direttore, anche di fronte ad una legge non scritta, terrà conto di cosa ha deciso il suo superiore, prima che gli dia contro e gli faccia fare bruta figura, come minimo. La fregatura in questo caso, è che il tizio a fatto ricorso per un luogo NON a normale frequentazione nudista, indi fuori dai canoni esposti nel 2000. E la doppia fregatura è stata che la corte, non contenta di deliberare la non applicabilità di quella sentenza, ha emesso un'estensione del giudizio, castrandoci di brutto a tutti. Se la leggiamo bene, per assurdo, anche in campo nudista, se arriva un non consenziente, può pretendere che tutti si mutandano. Vero è che poi lo si appicca al più vicino palo, ma intanto......
Avatar
Utente
Messaggi: 2408
03/09/2012 17:41
credo che a questo punto bisognerebbe andare a Strasburgo puntando sulla discriminazione:a dante secondo l'interpretazione mistica quel posto non è agibile se nudi ma lo è se costumati,ovunque si è provato salvo le eccezioni che conosciamo ci è stato detto nulla contro il naturismo ma in un posto adatto(cioè a est di muggia o a ovest di ventimiglia),tutti posti che se hai il costume sono agibili mentre per andarci senza no... basta dimostrare che questi sono pretesti per discriminare,visto l'evidenza non dovrebbe essere difficile
Avatar
Amministratore
Messaggi: 7475
03/09/2012 17:42
Per altro, la prassi giudiziale non è certo quella che il Giudice decide secondo sua singola, specifica e magari momentanea opinione, ma... 1) esamina se le leggi prevedono il caso specifico; 2)) in caso affermativo parte da quello che le leggi dicono e poi si vedono aggravanti e attenuanti (e qui è il gioco degli avvocati a fare il risultato) 3) in caso negativo esamina cosa è stato deciso in altre sentenze su casi analoghi e se ci sono sentenze della Cassazione queste prendono predominanza su quelle Ordinarie perchè diventa evidente che se emetti una sentenza diversa e la parte perdente fa ricorso in cassazione diventerà vincente. Aggiungiamoci che la Cassazione è unica e fissa ( http://www.cortedicassazione.it/ProcuraGenerale/ProcuraGenerale.asp), varia nel tempo solo a seguito di dimissioni, pensionamento o morte di uno dei suoi componenti, evidente che le sue decisioni resteranno uguali nel tempo (anche se nel caso di questa sentenza, di fatto sono peggiorate nel merito del pronunciamento di diritto): nel 2000 accettarono il ricorso conto il nudista assolto; inq uesto caso, 2012, accettano il ricorso del nudista condannato. Di fatto stesso risultato in ambedue i casi a distanza di 12 anni: il nudista viene condannato Dal sito della Cassazione ( http://www.cortedicassazione.it/Cassazione/Cassazione.asp)
Le funzioni della Corte di Cassazione In Italia la Corte Suprema di Cassazione è al vertice della giurisdizione ordinaria; tra le principali funzioni che le sono attribuite dalla legge fondamentale sull'ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941 n. 12 (art. 65) vi è quella di assicurare "l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni". Una delle caratteristiche fondamentali della sua missione essenzialmente nomofilattica ed unificatrice, finalizzata ad assicurare la certezza nell'interpretazione della legge (oltre ad emettere sentenze di terzo grado) è costituita dal fatto che, in linea di principio, le disposizioni in vigore non consentono alla Corte di Cassazione di conoscere dei fatti di una causa salvo quando essi risultino dagli atti già acquisiti nel procedimento nelle fasi che precedono il processo e soltanto nella misura in cui sia necessario conoscerli per valutare i rimedi che la legge permette di utilizzare per motivare un ricorso presso la Corte stessa. Il ricorso in Cassazione può essere presentato avverso i provvedimenti emessi dai giudici ordinari nel grado di appello o nel grado unico: i motivi esposti per sostenere il ricorso possono essere, in materia civile, la violazione del diritto materiale (errores in iudicando) o procedurale (errores in procedendo), i vizi della motivazione (mancanza, insufficienza o contraddizione) della sentenza impugnata; o, ancora, i motivi relativi alla giurisdizione. Un regime simile è previsto per il ricorso in Cassazione in materia penale. Quando la Corte rileva uno dei vizi summenzionati, ha il potere-dovere non soltanto di cassare la decisione del giudice del grado inferiore, ma anche di enunciare il principio di diritto che il provvedimento impugnato dovrà osservare: principio cui anche il giudice del rinvio non potrà fare a meno di conformarsi quando procederà al riesame dei fatti relativi alla causa. I principi stabiliti dalla Corte di Cassazione non sono, invece, vincolanti per i giudici, in generale, quando questi devono decidere cause diverse, rispetto alle quali la decisione della Corte Suprema può comunque considerarsi un "precedente" influente. In realtà, i giudici delle giurisdizioni inferiori si conformano alle decisioni della Corte di Cassazione nella maggioranza dei casi. Non è necessaria alcuna autorizzazione speciale per presentare un ricorso innanzi alla Corte Suprema. Secondo l'articolo 111 della Costituzione ogni cittadino può ricorrere alla Corte di Cassazione per violazione di legge contro qualunque provvedimento dell'autorità giudiziaria, senza dover esperire alcun appello in materia civile o penale, o contro qualunque provvedimento che limiti la libertà personale. Alla Corte di Cassazione è anche attribuito il compito di stabilire la giurisdizione (vale a dire, di indicare, quando si crea un conflitto tra il giudice ordinario e quello speciale, italiano o straniero, chi abbia il potere di trattare la causa) e la competenza (vale a dire, di risolvere un conflitto tra due giudici di merito). La Corte di Cassazione svolge anche funzioni non giurisdizionali in materia di elezioni legislative e di referendum popolare per l'abrogazione di leggi
Avatar
Utente
Messaggi: 2878
03/09/2012 17:51
Ho trovato l'art. 10 della carta europea dei diritti umani. Certamente si tratta di interpretare ed a noi può risultare facile interpretare a nostro vantaggio, ma tant'è: Articolo 10 Libertà di pensiero, di coscienza e di religione 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. Impedire d'avere una legge chiara riguardante il nudismo, contravviene alla libertà di praticare una propria convinzione, se non sbaglio. Mi piacerebbe sentire un'analisi legalmente competente
Avatar
Amministratore
Messaggi: 7475
03/09/2012 18:01
Tanto per essere chiari, quando si parla di strasburgo è bene precisare che la ci sono due organismi: - la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ( http://it.wikipedia.org/wiki/Corte_di_giustizia_dell%27Unione_europea) a cui possono accedere solo gli stati e le istituzioni - la Corte Europea dei diritti dell'uomo ( http://it.wikipedia.org/wiki/Corte_Europea_dei_diritti_dell%27uomo)a cui possono accedere anche i singoli individui, ma solo dopo aver tentato tutte le vie di ricorso previste nella propria nazione. Non è necessario avere una legge che definisca ogni singola cosa (infatti solo in Italia ci si avvicina a questa prassi, all'estero le leggi sono decisamente meno che in Italia, e anche per il nudismo solo la Spagna prevede un dispositivo legislativo in merito), basta che ci sia chiarezza e uniformità sul modo in cui le leggi vadano interpretate: ad esempio se una cosa non è citata come non praticabile, di fatto è praticabile... da nessuna parte si dice che stare nudi è un reato, indi non reato dev'essere!
Avatar
Amministratore
Messaggi: 23750
03/09/2012 18:16
infatti, come il cane che si morde la coda, perchè quando una cosa non è normata o normata male, automaticamente si fa riscorso ad altre per assimilazione. Ti posso fare la multa solo se ho un autovelox certificato, tarato, con tanto di cartello ben visibile posto a tot metri di distanza, del giusto colore etc etc? bene, se ti voglio multare lo stesso, ti do velocità pericolosa e ti frego a prescindere. Stare nudi, non stare nudi.... ti dico che è contro il pubblico pudore, o peggio che stai facendo atti osceni, indi ti frego lo stesso. In casi come questi, vero che senza divieto non c'è permesso, ma più o meno lo è, un permesso; il più o meno si supera solo con il permesso scritto, con regole scritte, e qui che scatta poi la certezza e la fine della rottura di @@@@...Nessuna altra norma potrà essere usata per contrastare il nudo in questo caso
Avatar
blatore
Utente
Messaggi: 69723
03/09/2012 18:54
Il reato di atto contrario alla pubblica decenza è DISCREZIONALE. Indicare che da nessuna parte esiste specificatamente un divieto di nudità non ci assolve automaticamente (purtroppo) . Qui, in Italia , non vige il concetto che tutto è permesso se non espressamente vietato. Vi sono innumerevoli esempi di mancanza di divieto specifico che possono essere oggetto di sanzione. Se poi si aggiunge l'enorme discrezionalità del giudice a cui nulla vieta di non far riferimento ad altre sentenze ( basta una sfumatura) allora il quadri si completa. Si dovrebbe avere la modifica della norma: negli atti contrari alla pubblica decenza è esclusa la nudità od in alternativa la pratica del nudismo . Insomma visto che tutto è vietato dovremmo avere lo specifico consenso .
Devi effettuare il login per poter rispondere a questa discussione.