sentenza 28990/2012

a_fenice 02/09/2026 21:37 5.574 Visite
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01/01/2000 00:00
leggendo le varie risposte, vorrei ricordare che anche le altre sentenze furono di condanna per il nudista giudicato, ne più ne meno di questa. La cosa importante era che dicevano che il nudismo era "tollerabile" solo in luoghi "normalmente a frequentazione naturista". Questa sentenza rovescia, racchiude, specifica questi luoghi come "campi nudisti" o "spiagge autorizzate", indi fine del nudismo libero ovunque. La cassazione non legifera, ciò che dice può essere valido oggi, e non più vero domani. Se poi esce una legge specifica in merito, tutto può essere strarirovesciato. Ma queste sono importanti per tutti gli italiani, perchè "interpretano" le leggi non chiare, aperte, o danno disposizioni in vacatio legis. Prendiamo il topless. Sentenziando 40 anni fa che non era contro il pudore, l'ha escluso dala cioò che era perseguibile dal 726, lo stesso 726 che oggi ci perseguita. Non ha messo paletti, luoghi o altro. Ha detto semplicemente le tette si possono vedere nude, stop. E da allora nessuno ha mai denunciato per tette nude, e se l'ha fatto (come la donna dell'anno scorso a Cervia, se non ricordo male), si è beccata una controdenuncia per calunnia, dovendo poi sborsare 25.000 euro. In pratica la cassazione, prendendo posizione su dei fatti specifici, ed emettendo sentenze, dice agli altri giudici minori: guardate che se andate contro il nostro parere, e poi vengono da noi, noi diremo queste cose. Di conseguenza i giudici (di pace, assise etc etc), si regolano se e quando ci sono sentenze della cassazione in merito. Scusate se ho annoiato chi sapeva già queste cose, ma cosi ho informato chi non lo sapeva ancora. Questa sentenza pertanto, ugualmente di condanna come le altre, di fatto ci taglia le gambe, perchè stabilisce che in caso di denuncia saremo condannati perchè non si era in "luoghi nudisti" appositi. Non basta più il luogo "notoriamente e storicamente a frequentazione nudista" Le attuali "non luogo a procedere" delle ultime denunce di Dante, "potrebbero" ora seguire l'iter e diventare tutte di condanna. Ed è per questo che dico che il nudismo libero, ormai ce lo scordiamo.
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01/01/2000 00:00
Ci sono in effetti due frasi contrastanti in quella sentenza. Una dice che dipende "dalla quantità dei nudisti presenti e da quanti tessili son parimenti presenti" l'altra parla di "campi nudisti". Se la prima parte sembra dire che se siamo in tanti con assenza tessile si può stare, la seconda limita lo stare al campo nudisti. A prescindere sommando le due, nudismo chiuso se nessuno autorizza nello specifico. Per assurdo se un giorno nella spiaggia di pizzo greco arriva un pullman di tessili, i nudisti devono rivestirsi. A Dante, non autorizzato, bastano i guardoni o gli opzional tessili per determinare il divieto. Siamo alla frutta, festa finita.
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01/01/2000 00:00
infatti, come il cane che si morde la coda, perchè quando una cosa non è normata o normata male, automaticamente si fa riscorso ad altre per assimilazione. Ti posso fare la multa solo se ho un autovelox certificato, tarato, con tanto di cartello ben visibile posto a tot metri di distanza, del giusto colore etc etc? bene, se ti voglio multare lo stesso, ti do velocità pericolosa e ti frego a prescindere. Stare nudi, non stare nudi.... ti dico che è contro il pubblico pudore, o peggio che stai facendo atti osceni, indi ti frego lo stesso. In casi come questi, vero che senza divieto non c'è permesso, ma più o meno lo è, un permesso; il più o meno si supera solo con il permesso scritto, con regole scritte, e qui che scatta poi la certezza e la fine della rottura di @@@@...Nessuna altra norma potrà essere usata per contrastare il nudo in questo caso
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01/01/2000 00:00
vero, non basterebbe certo una tessera per salvarsi, cosi come non si appartiene ad un partito perchè se ne ha la tessera. Quello è solo clientelismo. Il nocciolo, tornando al tema, senza divagare su cose che non son nostre, è che la cassazione è tornata indietro su una conquista sociale, è che un pisello o una patata nuda fa scalpore se non è stampata su un porno, o non appare in tv. Ci sarebbe da chiedersi se il casino nasce perchè siamo gente normale, e non certo modelli da copertina. Nessun guidice ha mai sanzionato un vip per le sue nudità, nessun programam televisivo per le sue parolacce, ne per i suoi porno in diretta. SOlo noi mettiamo paura a tutti. Tanto da convincerli a rimangiarsi la libertà che avevano concesso 12 anni fa. Da dove proviene questo ritorno all'oscurantismo? Come mai, forse gli stessi giudici, dopo ben 12 anni hanno ristretto una libertà, in un mondo che invece si sta sdoganando ovunque? Gli stessi che tolgono i crocifissi dalle scuole, che vieteno i festeggiamenti natalizi nelle medesime, per non "offendere", dicono, chi la pensa diversamente, verso di noi invece tornano in area medievale. Possibile che il moralismo e la moralizzazione, valga solo per i nostri poveri Kuli nudi? Questo è il vero nodo che dovremmo cercare di capire Ma avete letto le bellissime considerazioni dell'autore dell'articolo? C'è da riflettere su una miriade di punti interessanti
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01/01/2000 00:00
Moretto, ma cosa fai alle tre di notte invece di stare abbracciato alla mogliettina? [;)][;)] Due risposte veloci per dichiarare anche a te due idee. Le associazioni dovrebbero essere composte da TUTTI i nudisti, in modo da avere numeri e forza politica. Te sei iscritto? Che numeri hanno? Più o meno 5.000 iscritti in tutta Italia, con un centinaio di attivisti e il restante solo gente diciamo amorfa o dormiente, che fa tessera per entrare in campeggio e per aderire, ma senza metterci la faccia. Pensi che in una Italia in cui milioni di lavoratori manifestano e non frega un cacchio a nessuno, 100/5000 persone siano ascoltare da qualcuno? Prima di chiedere agli altri sarebbe come minimo opportuno impegnarsi in proprio. Seconda: quello di cui si sta parlando è proprio il rovesciamento di quello che era fino a ieri. Il nudismo in Italia non ha leggi specifiche e, salvo autorizzazione ( tipo s. Vincenzo) poteva, a rischio, essere fatto in luoghi storicamente nudisti, grazie alle precedenti sentenze della cassazione. Oggi questa ha rovesciato le cose dicendo che per luoghi storici intende aree autorizzate o campeggi o luoghi specificatamente autorizzati, in pratica solo a capocotta, s, Vincenzo e marina di camerota. Più chiaro così? Siamo fregati
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blatore
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01/01/2000 00:00
Il pessimismo aleggia inesorabile sulle nostre teste. Ma verrà il giorno in cui potremmo correre liberi e nudi sul bagnasciuga e sentire l'alito del mare accarezzare i nostri corpi rivestiti di natura. Verrà il giorno nel quale potremo liberi scalare montagne e avvicinarci al sole e dallo stesso farci avvolgere. Verrà il giorno nel quale potremo saltare qua e là nei verdi prati e nelle distese di grano assorbendo profumi e spezie. Verrà il giorno ..... Si va beh! Ma pp dobbiamo correre , scalare, saltare che p alle non potremmo starcene fermi che a me mi viene il fiatone.[:D] Se non abbiamo il nudismo libero vorrà dire che ci accontenteremo di quello coatto .[:)][;)]
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01/01/2000 00:00
come dice ron: vedremo fra cent'anni... cosa sarà cambiato per il nudismo libero prima non se ne parla... cmq se non leggo male... chi è stato multato non era in una zona a frequentazione nudista risaputa... come se fosse stato nudo a rimini se non capisco male... quindi se invece fosse stato a dante o altri posti a frequentazione naturista probabilmente sarebbe stato assolto al primo grado e come dice conte non sarebbe esistito questo rigetto di ricorso... ne frattempo chiediamo strutture controllate e chiuse (aperte a tutti i naturisti/nudisti senza distinzione e tessere) e poi vedremo... ciao
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01/01/2000 00:00
Ecco una disanima illuminata e illuminante su questa sentenza, non è mia ma di un amcio che da poco ha iniziato la sua collaborazione con il mio blog ma già ha dato tanti buoni frutti. http://emanuelecinelli.wordpress.com/2012/09/03/la-sentenza-2899012/
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01/01/2000 00:00
Tanto per essere chiari, quando si parla di strasburgo è bene precisare che la ci sono due organismi: - la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ( http://it.wikipedia.org/wiki/Corte_di_giustizia_dell%27Unione_europea) a cui possono accedere solo gli stati e le istituzioni - la Corte Europea dei diritti dell'uomo ( http://it.wikipedia.org/wiki/Corte_Europea_dei_diritti_dell%27uomo)a cui possono accedere anche i singoli individui, ma solo dopo aver tentato tutte le vie di ricorso previste nella propria nazione. Non è necessario avere una legge che definisca ogni singola cosa (infatti solo in Italia ci si avvicina a questa prassi, all'estero le leggi sono decisamente meno che in Italia, e anche per il nudismo solo la Spagna prevede un dispositivo legislativo in merito), basta che ci sia chiarezza e uniformità sul modo in cui le leggi vadano interpretate: ad esempio se una cosa non è citata come non praticabile, di fatto è praticabile... da nessuna parte si dice che stare nudi è un reato, indi non reato dev'essere!
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01/01/2000 00:00
A dire il vero in Italia esiste proprio il conecetto giuridico che ciò che non è espressamente vietato è concesso, e me l'hanno confermato ben tre avvocati, solo che l'applicazione dello stesso non è ne immediata ne semplice. Per altro io ho detto "basta che" è, se l'italiano non è cambiato, tale formulazione sintattica enuncia un ipotesi risolutiva e non una situazione esistente. Non serve un legge ad hoc per stabilire che il nudo non viola l'articolo 726 del CP, basta un'aggiunta allo stesso... ma perchè mai all'estero, Germania ad esempio, pur senza una lagge ad hoc il nudo non è sancito? E smettiamola con sto menata del naturismo, qui si parla di stare nudi quindi di nudismo, il naturismo è ben altra cosa e non abbisogna di nessuna legge per essere sancito, se non per la parte che riguarda lo stare nudi, indi il nudismo! Se venisse fatta una legge in cui si parla di naturismo, saremme bell'è che fregati dato che di certo non andrebbero a definire nei minimi termini cosa sia il naturismo e... stessa situazione di ora e delle multe per eccesso di velocità come da esempio di max.
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01/01/2000 00:00
Qui non si sta parlando di un Giudice Ordinario ma della Cassazione, la quale non fa legislazione (come accade in altri stati), ma, in teoria, fa giurisprudenza.
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01/01/2000 00:00
Per altro, la prassi giudiziale non è certo quella che il Giudice decide secondo sua singola, specifica e magari momentanea opinione, ma... 1) esamina se le leggi prevedono il caso specifico; 2)) in caso affermativo parte da quello che le leggi dicono e poi si vedono aggravanti e attenuanti (e qui è il gioco degli avvocati a fare il risultato) 3) in caso negativo esamina cosa è stato deciso in altre sentenze su casi analoghi e se ci sono sentenze della Cassazione queste prendono predominanza su quelle Ordinarie perchè diventa evidente che se emetti una sentenza diversa e la parte perdente fa ricorso in cassazione diventerà vincente. Aggiungiamoci che la Cassazione è unica e fissa ( http://www.cortedicassazione.it/ProcuraGenerale/ProcuraGenerale.asp), varia nel tempo solo a seguito di dimissioni, pensionamento o morte di uno dei suoi componenti, evidente che le sue decisioni resteranno uguali nel tempo (anche se nel caso di questa sentenza, di fatto sono peggiorate nel merito del pronunciamento di diritto): nel 2000 accettarono il ricorso conto il nudista assolto; inq uesto caso, 2012, accettano il ricorso del nudista condannato. Di fatto stesso risultato in ambedue i casi a distanza di 12 anni: il nudista viene condannato Dal sito della Cassazione ( http://www.cortedicassazione.it/Cassazione/Cassazione.asp)
Le funzioni della Corte di Cassazione In Italia la Corte Suprema di Cassazione è al vertice della giurisdizione ordinaria; tra le principali funzioni che le sono attribuite dalla legge fondamentale sull'ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941 n. 12 (art. 65) vi è quella di assicurare "l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni". Una delle caratteristiche fondamentali della sua missione essenzialmente nomofilattica ed unificatrice, finalizzata ad assicurare la certezza nell'interpretazione della legge (oltre ad emettere sentenze di terzo grado) è costituita dal fatto che, in linea di principio, le disposizioni in vigore non consentono alla Corte di Cassazione di conoscere dei fatti di una causa salvo quando essi risultino dagli atti già acquisiti nel procedimento nelle fasi che precedono il processo e soltanto nella misura in cui sia necessario conoscerli per valutare i rimedi che la legge permette di utilizzare per motivare un ricorso presso la Corte stessa. Il ricorso in Cassazione può essere presentato avverso i provvedimenti emessi dai giudici ordinari nel grado di appello o nel grado unico: i motivi esposti per sostenere il ricorso possono essere, in materia civile, la violazione del diritto materiale (errores in iudicando) o procedurale (errores in procedendo), i vizi della motivazione (mancanza, insufficienza o contraddizione) della sentenza impugnata; o, ancora, i motivi relativi alla giurisdizione. Un regime simile è previsto per il ricorso in Cassazione in materia penale. Quando la Corte rileva uno dei vizi summenzionati, ha il potere-dovere non soltanto di cassare la decisione del giudice del grado inferiore, ma anche di enunciare il principio di diritto che il provvedimento impugnato dovrà osservare: principio cui anche il giudice del rinvio non potrà fare a meno di conformarsi quando procederà al riesame dei fatti relativi alla causa. I principi stabiliti dalla Corte di Cassazione non sono, invece, vincolanti per i giudici, in generale, quando questi devono decidere cause diverse, rispetto alle quali la decisione della Corte Suprema può comunque considerarsi un "precedente" influente. In realtà, i giudici delle giurisdizioni inferiori si conformano alle decisioni della Corte di Cassazione nella maggioranza dei casi. Non è necessaria alcuna autorizzazione speciale per presentare un ricorso innanzi alla Corte Suprema. Secondo l'articolo 111 della Costituzione ogni cittadino può ricorrere alla Corte di Cassazione per violazione di legge contro qualunque provvedimento dell'autorità giudiziaria, senza dover esperire alcun appello in materia civile o penale, o contro qualunque provvedimento che limiti la libertà personale. Alla Corte di Cassazione è anche attribuito il compito di stabilire la giurisdizione (vale a dire, di indicare, quando si crea un conflitto tra il giudice ordinario e quello speciale, italiano o straniero, chi abbia il potere di trattare la causa) e la competenza (vale a dire, di risolvere un conflitto tra due giudici di merito). La Corte di Cassazione svolge anche funzioni non giurisdizionali in materia di elezioni legislative e di referendum popolare per l'abrogazione di leggi
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01/01/2000 00:00
Certo la Cassazione non assolve o condanna, ma può confermare o annullare una sentenza del Giudice Ordinario, il che vuol dire che poteva anche esprimersi a favore e non solo necessariamente a sfavore. In ogni caso quello di cui si sta parlando non è il risultato della sentenza ma le motivazioni per la stessa addotte, motivazioni che non hanno riscontro obbligatorio nella legge. Infatti l'articolo 726 del Codice Penale non dice che il nudo è reato, ma dice solo che esiste un reato di atti contrari alla pubblica decenza. Da nessun'altra parte la legge italiana chiarisce quali siano questi atti, lo stabiliscono i Giudici e molti di questi avevano recentemente sentenziato che il nudo di per sè stesso non è contrario alla pubblica decenza. Solo la Cassazione ancora la pensa in modo diverso (ma d'altra parte ultimamente, precorrendo gli interessi dei poteri forti e allendosi con i giochi di potere, sembra solo motivata a ribaltare le sentenze dei Giudici Ordinari, annullandole a più riprese, e non parlo solo di sentenze sulla questione del nudismo). Ma la cosa per noi più importante da rilevare, atteso che tanto alla sentenza non c'è modo di opporsi) è che nel 2000 la Cassazione aveva detto che il nudismo è lecito se praticato in luoghi dove da tempo lo si praticava o comunque isolati (che non vuol dire reconditi e irraggiungibili), anche se non espressamente autorizzati; ora sconfessa se stessa venendo a dire che lo si deve praticare solo in luoghi appositamente dedicati e "non in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico" (il che mette in serio pericolo anche le spiagge autorizzate, dato che sono pubbliche, aperte ed esposte al pubblico); la presunta incoerenza in raltà non essite, in un caso (quando si parla di poche persone nude e tante vestite) si esamina la situazione per cui si sta sentenziando (indi non è una formulazione di legalità o meno, solo una considerazione di stato dalla quale non è possibile e lecito dedurre cosa sarebbe successo se i nudisti fossero stati tanti), nell'altro (luoghi appositamente deputati) si definiscono i parametri di legalità per il nudismo (e si stabilisce che è legale solo se fatto in aree sostanzialmente recintate, se si mettono insieme i vari parametri è questo che ne risulta). Ora se è vero che la Cassazione, come tuti, può anche cambiare idea, è anche vero che in genere si compie un percorso evolutivo nelle proprie idee e visto che nel 2000 era stato fatto un passo avanti, ora ci si sarebbe aspettati un altro passo avanti e non uno indietro. Per altre questioni: come detto chiaramente negli articoli che illustravano la sentenza, e anche riportato dall'imputato stesso la spiaggia era a frequentazione nudista e c'erano altre persone nude ma il tizio s'è trovato solo perchè gli altri si sono rivestiti o defilati all'arrivo dei militi, e non stava facendo nulla di strano, solo prendendo il sole.
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01/01/2000 00:00
Che cavernicoli (loro...) [V]
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01/01/2000 00:00
Ma scusate, ho visto l'altro giorno un incontro a Montecitorio, mi pare per la presentazione di un caratteristico prodotto di nicchia, sconosciuto a tutti ( trattavasi di cibo, non ricordo se un salume o un tipo di frutta ), non si può organizzarne uno simile sul naturismo?
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