Questo è quello che prevede il Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del comune di Caorle:
Art. 20
(Atti contrari al decoro e alla decenza in relazione all’abbigliamento)
1. È vietato circolare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio, in costume da bagno o a
torso nudo, qualora, in relazione alla particolare natura della località o alle circostanze, possa
derivarne pregiudizio per il decoro della città o la dignità dei luoghi stessi.
2. È altresì vietato spogliarsi nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio, compreso i luoghi
privati esposti alla pubblica vista.
3. E’ inoltre vietato esporsi nudi alla pubblica vista in qualsiasi luogo, ivi compresi gli arenili.
4. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa
determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge 24
novembre 1981, n. 689; l’accertatore, inoltre, dispone che il contravventore provveda a
indossare idonei capi di abbigliamento, consoni al decoro del luogo.