Purtroppo il sistema non ci permette di raggruppare le discussioni senza alterare le stesse (sparizione del raccordo utrente-messaggio), d'altra parte ritengo che non sia un problema, anzi a voler essere sinceri la natura dei forum vorrebbe proprio che si aprissero singole discussioni per ogni singolo argomento e "Lido di Dante" è un macroargomento non un qrgomento, argomenti sono "Articolo xxx su Lido di Dante", "Domani al Lido di Dante", "Festa xxx al Lido di Dante".
E veniamo all'articolo in questione.
Al solito tanta ipocrisia e anche alcune "bugie" (tra parentesi perchè potrebbe benissimo essere che manco ci si renda conto di quello che si dice):
- "noi non abbiamo nulla contro il nudismo" però ... non lo vogliamo, non vi vogliamo, facciamo di tutto per non permettervi di essitere; bah, ipocrisia allo stato puro, se non ho nulla contro un qualcosa non mi do tanto da fare affinchè quel qualcosa non possa sussitere, ma più semplicemente lo ignoro;
- "Rispetto della Legge"???? Bene, bene, questa è la legge
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&dl=leggiV/2006/lr-er-2006-16&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=leggiV&pr=idx,1;artic,0;articparziale,0 direi che se la si vuole rispettare si DEVE identificare un'area da dedicare al naturismo, altro che storie. Certo che l'art. 5 è un bel autogoal se è stato veramente voluto dalle Associazioni naturiste.
- 125 persone tra cittadini e commercianti???!!! Uhm, credo che Ravenna faccia ben più che 125 abitanti e che 125 sia un nmumero talmente esiguo che ci sarebbe da vergognarsi solo a parlarne di una tale Assemblea Cittadina.
- In quel luogo non è vero che non si possono costruire strutture e servizi adeguati alla frequentazione nudista, ma non si possono creare strutture e servizi adeguati a qualsiasi tipo di frequentazione, indi, a rigor di logica NESSUNO può frequentare quel luogo, mica solo i nudisti.
- Purtroppo c'è di mezzo l'art. 5 che in parte taglia le gambe alla cosa, ma sarebbe stato così semplice risolvere ogni problema con una spiaggia libera sulla quale venisse permessa, come da art. 1, la pratica del nudismo