Il dubbio normativo

blatore 02/09/2026 21:37 5.403 Visite
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blatore
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01/01/2000 00:00
N77 un ordinanza comunale non puó prevaricare una legge dello stato . Pensa se autorizzassero la pratica dello scippo , ma solo nella via principale del paese. L'ordunanza di vizzola prevede una sanzione amministrativa ma fatte salve le prerogative legislative in materia . La denuncia puó esserci eccome . È la sentenza di nin procedibilità che sarà favorevole . Col cavolo che non possiamo essere denunciati . Siamo in pubblico, non in una zona privata , ecco perché i camping naturisti sono associazioni . Al raduno poteva benissimo partire una denuncia , l'ordinanza non ha alcun valore se la denuncia è di atti contrari alla pubblica decenza. E su quella spiaggia nin c'erano muri , ma solo un cartello ed eravamo in pubblico . Se uno solo dei presenti avesse voluto avrebbe tranquillamente potuti denunciare e ka denuncia avrebbe fatto il suo corso a prescindere dalla sentenza.
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blatore
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01/01/2000 00:00
Andrea sesto ! Le sentenze le conosco. Ma queste finora non hanno impedito le denunce. Forse non mi spiego. Fino ad oggi, permissivismo a parte, è possibile la denuncia . Tu ritieni che questa non sua possibile Io no. Ed infatti questa avviene comunque indifferentemente dal luogo e o dal permesso della gente. Poi sarai anche assolto, ma intanto sei ae prese con la giustizia per aver preso il sole nudo , ne più ne meno che se avessi rubato.
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blatore
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01/01/2000 00:00
Si è vero , dopo che ha dubito un giudizio, derivato da una denuncia . io non sono affatto disponibile a farmi giudicare , neppure per 100.000 euro. È una questione di principio. E poi quei soldi li ha ottenuti attraverso un altro giudizio per danni morali, non nello stesso giudizio da cui era stata prosciolta. È lei che ha fatto causa . Pensa che casino per una banale denuncia per un seno nudo. Vuoi affrontarlo ? Va bene . Io preferisco essere nella legalità e non avere alcun disturbo anche se poi ripagato.
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Saverlake
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01/01/2000 00:00
Vi ringrazio per questo interessante scambio di informazioni e interpretazioni normative. Un po' ingenuamente, finora pensavo di non correre alcun rischio di denuncia standomene nudo in barca, ritenendola assimilabile ad un luogo privato. Ma l'enunciazione degli articoli 726 e 527 del codice penale (che non avevo letto...) parla di "luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico", quindi immagino che nemmeno in mezzo al lago possa ritenermi completamente al riparo da questo rischio, essendo decisamente aperto ed esposto al pubblico di altre imbarcazioni che potrebbero incrociarmi. E' certamente più difficile incorrere in problemi rispetto al nudismo "terrestre", ma a quanto pare non è impossibile! [:(] Qualcuno del forum ha avuto esperienze negative in questo senso al lago/mare?
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blatore
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01/01/2000 00:00
Vero siman . È quello che cercavo di far capire. Se sei nudo in Croazia al massimo possono chiederti di rivestirti , le istituzioni preposte , xche alla gente non gliene frega niente. Ovvio che parlo di una spiaggia e non di una piazza in città . Mentre qui in Italia lo sport nazionale è quello di non farsi i c. propri e se possibile di scassarti il c. con le scuse più svariate, se poi ti possono sputtanare allora la cosa è completa . Noi dobbiamo sempre guardare cosa c. fanno gli altri , mai quello che facciamo noi. Siamo immaturi civilmente , siamo faziosi, capziosi , ficcanaso e scassapalle e non solo verso il nudismo. Ecco perché sarà sempre possibile in ogni dove e in qualsiasi momento essere oggetto di denuncia e questo anche a fronte di una specifica legge , che non ci sarà mai, perché siamo i maestri dei vizi privati e delle pubbliche virtù . Non ci sono ne spiagge autorizzate e neppure camping o strutture simili , così come centri benessere, perché ci sará sempre qualcuno che penserà che ció che non va bene a lui non deve andare bene per nessuno.
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blatore
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01/01/2000 00:00
Mi sembra che la legge non faccia queste distinzioni . È vero che non è proprio uguale per tutti , ma la variabile della località mi sembra un pó troppo. O volevi forse dire che se sei solo in un posto sperduto allora non scatta la denuncia? Per forza se non c'è nessuno che la fa. Ma se passa qualche rappresentante dell'ordine perché non dovrebbe denunciare? non ho detto condannav, ho detto denuncia .
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blatore
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01/01/2000 00:00
Va bene. Mettiamola così . Avremmo potuto a norma di legge essere tutti denunciati al raduno ? Non mi frega se poi vinciamo la causa , mi i teressa sapere se possiamo essere denunciati in linea di diritto.
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blatore
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01/01/2000 00:00
Quindi in conclusione , come dici , siamo un "vuoto normativo". Tutto avrei pensato meno che essere definito tale (sigh) . Penso che l'interpretazione sia un pó tirata . L'unica differenza che puó reggere è che nel caso di denuncia per atti contrari ... chi la riceve non prosegue l'iter perché il luogo indicato sarebbe autorizzato. Ma se non sbaglio il lido di Dante non lo è più o perlomeno non per l'intera parte utilizzata per il naturismo. Ne consegue che vi sia un rischio oggettivo. Quanto alla ipotetica copertura derivata dall'autorizzazione rimango scettico , ne prendo atto, ma devo presupporre che nulla avvenga non tanto per il vuoto normativo ma per uno stato di normalità ormai consolidata.
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blatore
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01/01/2000 00:00
N77 ma chi ha mai parlato di atti osceni ? Tu sei convinto che siamo tutti assolti in caso di denuncia perché esistono sentenze in tal senso , che tra parentesi non fanno legge ma fanno giurisprudenza. Bene ti do una notizia ne sono convintissimo anch'io . Pero ho paura che vi possa essere comunque chi denuncia per questo reato anche in zone autorizzate , le cui segnalazioni sono alquanto misere e possono non essere viste . Quindi una signora cin bambino che passa per la spiaggia autorizzata puó benissimo fare la denuncia , questa farà il suo corso e poi saremo assolti. Max ha detto che nessuna denuncia per un divieto di sosta . Ne siamo proprio sicuri?
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blatore
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01/01/2000 00:00
Vedo che adesso i dubbi sono molto di più e le certezze di meno. Intatti molte norme giuridiche in Italia assumono un vero e proprio carattere soggettivo e interpretativo in modo discrezionale della norma. Era a questo che intendevo puntare ma , come al solito, si èvfitenuto di polemizzare , perfino da parte di un moderatore. Il sistema giuridico in Italia è particolarmente farraginoso e peculiare , questo determina posizioni talvolta antiteche per effetto di troppa specifica in materia sia penale che civilistica . È come se una norma dovesse coprire tutte le variabi che possono avvenire in un dato reato . Caliamo tutti che non è possibile e che la norma deve necessariamente avere un carattere multo generale e che spetta alla giurisprudenza l'applicazione più consona . In Inghilterra il diritto è basato sulla "common law" senza che vi siano particolare riferìmenti legislativi e negli Usa parimenti si utilizza mto il riferimento alla giurisprudenza ( cioè a come sono state giudicate cause similari ) per ottenere una più corretta uniformità nel giudizio . Qui in Italia ció non avviene ed ecco perché diciamo che esistono vuoti normativi . Se fossimo in un altro paese sarebbe bastata la prima sentenza di non punìbilità della nudità in talune circostanze a fare giurisprudenza e questo avrebbe comportato , in un altro paese , l'immediato respingimento di un eventuale denuncia senza l'avvio di alcuna procedura, perché la giustizia si era già pronunciata. In Italia il ricorso alla giurisprenza pregressa non è moralmente vincolante anche perché il procedimento è demandato pubblico ministero e solo successivamente interviene un giudice terzo (per modo di dire) mentre negli altri paesi il giudice terzo interviene subito.
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blatore
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01/01/2000 00:00
Conte un privè non è pubblico . E poi un divanetto della Fenice di Venezia è di uno scomodo mostruoso , parte la denuncia non per atti osceni ( quella non è pubblica decenza) ma per amplesso scomodo [:D][:D][:D]
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blatore
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01/01/2000 00:00
......"tralascio di continuare a questionare su dati di fatto e cerco di rispondere a questo questito. Ogni luogo esposto al pubblico, ....... Questa frase estrapolata da un precedente intervento la considero polemica . Infatti viene usato a proposito il verbo "questionare" che vuol dire fare questione , con l'aggiunta di "dati di fatto" che interpretata vuol dire che le cose sono così e non si discutono. Sono in errore ? Per il resto ti ringrazio Max hai perfettamente azzeccato il quesito posto . Se le cose possono essere grigie e non definite il dubbio da me posto rimane ed era quello che volevo sapere . Nessuna certezza quindi. Ps: piccola nota . In molti paesi i giudici sono a garanzia del corretto iter procedurale sulla base della legge. Chi dirime e giudica è la giuria. Dipende dai reati ovviamente , ma si tratta di una differenza sostanziale di amministrazione della giustizia.
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01/01/2000 00:00
Biotto ha scritto:
Nathanaele77 ha scritto:
Andrea vi ha scritto:
ho trovato questa sentenza,sfavorevole,ma che dovrebbe aiutare a capire http://www.avvocatotornielli.net/atti_contrari_alla_pubblica_decenza.htm
Anche questo per me è un punto di vista interessante. ...
Dopo aver letto il tutto, non mi sembra poi tanto sfavorevole: riporto qualcosa: ************************
ricordo che tutte le sentenze erano in pratica di condanna, ma in ognuna di esse c'era la conferma che il nudo, in spiaggia normalmente nudista (per cui nemmeno autorizzata, ma semplicemente a strica o normale frequentazione nudista) non era condannabile. In pratica l'alta corte, analizzando i ricorsi a sentenze di assoluzione, condannava il tizio di turno, perchè si era messo nudo in contesto diverso da quelli plausibili. Ma nel frattempo giustificava chi fa nudo in zone nudiste. E' qui la nostra forza...finchè non arriva ordinanza o delibera di divieto, necessaria perchè il nudo pubblico non è normato in italia (vedi Vizzola etc)
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01/01/2000 00:00
propulsione..... gas di scarico... non è che sbaglia ad attaccare il fazzoletto?
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01/01/2000 00:00
Saverlake ha scritto:
Vi ringrazio per questo interessante scambio di informazioni e interpretazioni normative. Un po' ingenuamente, finora pensavo di non correre alcun rischio di denuncia standomene nudo in barca, ritenendola assimilabile ad un luogo privato. Ma l'enunciazione degli articoli 726 e 527 del codice penale (che non avevo letto...) parla di "luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico", quindi immagino che nemmeno in mezzo al lago possa ritenermi completamente al riparo da questo rischio, essendo decisamente aperto ed esposto al pubblico di altre imbarcazioni che potrebbero incrociarmi. E' certamente più difficile incorrere in problemi rispetto al nudismo "terrestre", ma a quanto pare non è impossibile! [:(] Qualcuno del forum ha avuto esperienze negative in questo senso al lago/mare?
tralascio di continuare a questionare su dati di fatto e cerco di rispondere a questo questito. Ogni luogo esposto al pubblico, deve sottostare a queste normative. Se te stai nudo in casa, puoi starci, se non tieni le finestre aperte in modo che ti vedano da fuori, altrimenti potresti essere denunciato...a meno che il vicino non debba fare acrobazie per vederti. Cioè, se sei in una posizione in cui nessuno ti vede, stai tranquillo; se puoi essere visto, accertati che non ci sia la beghina di turno che ti possa vedere, perchè sei comunque in un luogo ESPOSTO al pubblico, anche se dentro casa tua. A tal proposito esiste una barzelletta, che però è vera. La donnina chiama la polizia denunciando il vicino perchè stava in cortile nudo. Arriva la medesima, si guarda intorno ma non vede nulla e chiede: "ma dov'è?". "Se vi arrampicate sull'albero al confine potete vederlo." Ecco in tal caso l'essere in un luogo aperto non è un problema, perchè la vicina deve esporsi lei per poter vedere. Se te stai nudo in barca, son cavolini tuoi, ma se si avvicna un'altra barca, meglio che prudentemente ti rivesti. Se poi ti vedono invece col binocolo, da lontano.... sono in torto loro per violazione della privacy. A tal proposito l'anno scorso abbiamo assistito ad un processo a forum, dove c'era Marcacci nella veste di uno che stava nudo in casa con amici, ma con le tende abbassate, e il vicino che era quello che doveva sporgersi per vederli. Non solo, ma la nudità vista non era esibita, ma solo occasionale. Esibita, cioè uno che si piazza davanti alla finestra per farsi ammirare, ma casulamente era visibile durante il suo movimento. Al di la che sappiamo che la maggioranza di quelle cause son inventate, ma le sentenze son vere, cioè secondo normativa. Ebbe il giudice ha stabilito: A) che il vicino doveva andare a guardare apposta per vedere B) che il passaggio nudi non era un'esposizione vera e propria. Indi non ammissibilità della domanda di censura.
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