Il dubbio normativo

blatore 02/09/2026 21:37 5.402 Visite
Avatar
Utente
Messaggi: 754
01/01/2000 00:00
Saverlake ha scritto: Ma l'enunciazione degli articoli 726 e 527 del codice penale (che non avevo letto...) parla di "luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico", quindi immagino che nemmeno in mezzo al lago possa ritenermi completamente al riparo da questo rischio, essendo decisamente aperto ed esposto al pubblico di altre imbarcazioni che potrebbero incrociarmi.
Non devi confondere tra "atti contrari alla pubblica decenza" e "atti osceni in luogo pubblico", perchè sono due articoli oggettivamente diversi. Se fossero attinenti lo stesso reato (stare nudi o trombare) non sarebbero occorsi due articoli del codice penale, ne sarebbe bastato uno. Ripeto, un conto è stare nudi in una spiaggia nudista in stato di quiete, un altro è trombare in pubblico dinanzi ad adolescenti e bambini: sono due occorrenze diametralmente opposte. Il vuoto legislativo piuttosto, come dicevo pocanzi a Blatore, riguarda il significato ILLEGITTIMO della nudità in pubblico, ove non rivesta alcun significato di pertinenza sessuale (come può essere l'esposizione della nudità a scopi salutisti, educativi o artistici), e non piuttosto dalla confusione ingenerata dal punire equamente sia il nudo in pubblico che l'atto sessuale esplicitamente praticato in luogo pubblico ed ove vi sia la chiara esposizione ad estranei.
E' certamente più difficile incorrere in problemi rispetto al nudismo "terrestre", ma a quanto pare non è impossibile! [:(] Qualcuno del forum ha avuto esperienze negative in questo senso al lago/mare?
Ti invito ad un atteggiamento prudente, ma non ad un eccesso di scrupolosità e di maniacalità che ti impedirebbe di goderti la nudità ove non sia perfettamente legittima. A mio modo di vedere, ove il luogo sia sufficientemente riparato e non frequentato dal pubblico, la nudità può essere tranquillamente praticata. Ma ripeto, si incorre comunque in un vuoto legislativo che dovrebbe colmare questa lacuna; fino ad allora, mi attengo ad invitare ad un atteggiamento modigerato e prudente. Giammai che praticando trekking naturista in sentieri di montagna si commetta un reato, ma purtroppo in Italia anche questo è possibile! Ciao.
Avatar
Utente
Messaggi: 754
01/01/2000 00:00
Andrea vi ha scritto:
ho trovato questa sentenza,sfavorevole,ma che dovrebbe aiutare a capire http://www.avvocatotornielli.net/atti_contrari_alla_pubblica_decenza.htm
Anche questo per me è un punto di vista interessante. Il legislatore mi dovrebbe spiegare come mai per il sentire comune, un topless in spiaggia in stato di quiete non configura un atto contrario alla pubblica decenza, mentre un pene in stato di quiete sarebbe offensivo sempre per questo "senso comune". Il senso comune non è forse determinato - sempre per il legislatore, al contesto ove si pone? per il senso comune il nudo a finalità scientifiche, o educative, o artistiche (ad esempio il nudo teatrale) è forse offensivo? ed allora perchè un pene in stato di quiete in spiaggia al sole in un contesto naturista lo dovrebbe essere - dove è comunemente praticato e pacificamente accettato. E' uno degli aspetti secondo me ridondanti e scarsamente recepiti è proprio quello aleatorio di "senso comune", visto che è così difficile da stabilire dove stia il confine tra il lecito e l'illecito se ad offendere è qualcosa di così soggettivamente privato. Il senso comune italiano ad esempio, condanna il bacio omosessuale tra maschi praticato in pubblico? o la pacca al sedere ad una bella ragazza in tram? ed il burqua delle donne islamiche in pubblico, non è forse anche quello offensivo della dignità umana - nella recezione del concetto di parità dei sessi in ambito legislativo occidentale? Non si vedrà allora il giudice sommerso da una quantità iperbolica di atti di denuncia di privati cittadini, ciascono offeso dalla propria soggettiva sensibilità se il criterio è una quantomeno aleatorio senso privato del "sentire comune" riferito al pudore? Comunque sia, ho già ripetuto sopra: personalmente non me ne curo più di tanto e pratico il naturismo ove sia possibile, prima che sia privato di questa elementare libertà. Saluti.
Avatar
Utente
Messaggi: 754
01/01/2000 00:00
blatore ha scritto:
Quindi in conclusione , come dici , siamo un "vuoto normativo". Tutto avrei pensato meno che essere definito tale (sigh) . Penso che l'interpretazione sia un pó tirata . L'unica differenza che puó reggere è che nel caso di denuncia per atti contrari ... chi la riceve non prosegue l'iter perché il luogo indicato sarebbe autorizzato. Ma se non sbaglio il lido di Dante non lo è più o perlomeno non per l'intera parte utilizzata per il naturismo. Ne consegue che vi sia un rischio oggettivo. Quanto alla ipotetica copertura derivata dall'autorizzazione rimango scettico , ne prendo atto, ma devo presupporre che nulla avvenga non tanto per il vuoto normativo ma per uno stato di normalità ormai consolidata.
Due punti fermissimi caro Blatore: 1) L'atto contrario alla pubblica decenza (726) = stare nudi in area naturista (Nido dell'Aquila, Laguna del Mort, Capocotta, Marina di Camerata), NON E' REATO. 2) L'atto osceno in luogo pubblico (527) = trombare in spiaggia anche autorizzata al naturismo, è reato e quindi perseguibile a norma di legge. Il vuoto normativo invece al quale ti riferisci caro Blatore, non riguarda il significato di ATTO OSCENO IN LUOGO PUBBLICO (atti sessuali, masturbazione, esibizionismo), quanto piuttosto il significato del nudo in contesti naturalisti, o sanitari, o educativi, o scientifici, o artistici, ove il nudo non rivesta alcun valore a contenuto esplicitamente sessuale: in questo campo, essendo il nudo puro e semplice (vedi un pene in stato di riposo) non avente un significato meramente sessuale, allora il vuoto normativo può essere fonte di aleatorietà per il giudice giudicante, o per il pubblico ufficiale intervenuto sul luogo. Non esiste allo stato attuale alcun riconoscimento giuridico che assolva il nudo puro e semplice dal suo significato normativo di "ATTO CONTRARIO ALLA PUBBLICA DECENZA", ed è precisamente il caso normativo e giuridico in cui potrebbero incorrere i nudo/naturisti ove si trovassero a praticare il nudo/naturismo in luoghi non tradizionalmente o convenzionalmente destinati al naturismo. Esempio? Mi spoglio nudo a Rimini in un giorno affollato d'estate con famiglie di donne e bambini adolescenti. L'attuale vuoto normativo (legittimare il nudo non avente significato sessuale) potrebbe farmi incorrere nella violazione dell'articolo 726, ovvero "atti contrari alla pubblica decenza". Sarebbe più o meno come girare a torso nudo in centro città a Rimini. Altri significati che vorresti includere nel 726 mi sembrano eccessivamente cervellotici e non meritevoli di ulteriore approfondimento. Un caro saluto.
Avatar
Utente
Messaggi: 754
01/01/2000 00:00
quagliozzi ha scritto:
Per quanto ne so, l'Ordinanza Sindacale interviene per disciplinare un'attività per cui non esistono leggi nazionali che la disciplinino (come, appunto, il naturismo). Ma le Ordinanze Sindacali che autorizzano il naturismo non consentono "atti contrario alla pubblica decenza" e nemmeno "atti osceni in luogo pubblico". Quindi le Ordinanze non sono in contrasto con le leggi nazionali.
Eh certo, perchè non esiste una legge nazionale che riconosca o regolamenti il naturismo. Anzi il naturismo per la legge italiana non esiste proprio! Allora quando nell'ordinanza comunale si destina l'arenile per la pratica del "naturismo" che sta facendo? sta colmando un vuoto legislativo? dovremmo metterci dunque d'accordo sul significato di naturismo. Il bird watching ad esempio, è naturismo? e le mutande sono necessarie? dove sta scritto che il naturismo va praticato nudi? qualcuno potrebbe cavillare sul significato di naturismo ed obiettare che la nudità è oscena ANCHE in una spiaggia destinata al naturismo. Vedi è questo eccesso di cavillosità che mi rende odiosa tutta la legiferazione in materia. Devo quindi dedurne che il punto chiave della questione è che il naturismo andrebbe riconosciuto a livello legislativo e DOPO si potrebbe pensare a destinare una spiaggia o un arenile alla sua pratica. Caro amico, il tuo modo di ragionare sai, mi predispone alla disperazione. Perchè mi rendo conto che in Italia, oltre che all'eccesso di cavillosità come gli eruditi esegeti in giurisprudenza amano estrinsecare ogni sorta di articoli in conflitto tra di loro, vi è la necessità di legiferare ove basterebbe semplicemente il buon senso di dire che il nudo, ove legittimamente praticato, non ha alcun significato osceno o di attività sessuale, come potrebbe essere dedotto da una errata applicazione dell'articolo 527. Figuriamoci poi di praticare dove non vi è alcuna ordinanza comunale di destinazione al naturismo. Dobbiamo tutti rassegnarci all'attività carbonara di naturismo clandestino! Oppure fregarcene altamente. E lasciare agli esegeti in giurisprudenza di cavillare su aspetti contraddittori del nostro ordinamento giuridico (cosa ovvia, lasciatemelo dire). Abbiate pace.
Avatar
blatore
Utente
Messaggi: 69723
01/01/2000 00:00
Conte un privè non è pubblico . E poi un divanetto della Fenice di Venezia è di uno scomodo mostruoso , parte la denuncia non per atti osceni ( quella non è pubblica decenza) ma per amplesso scomodo [:D][:D][:D]
Avatar
Utente
Messaggi: 3628
01/01/2000 00:00
Due volte il gruppo con cui stavo ha ricevuto la visita di carabinieri una volta a Cesano ed una volta vicino Vasto ed entrambe le volte hanno avuto un comportamento del tipo "scusate ma a causa di una segnalazione siamo stati costretti a venire" ... a Cesano sono andati via dicendo "fra mezz'ora finiamo il turno e veniamo anche noi" a Vasto consigliandoci un altro posto dove poter praticare e consigliandoci di mettere la bandiera dell'associazione ben visibile su una asta alta. Evidenetemente erano a conoscenza che da tempo praticare naturismo in luoghi appartati e solitamente frequentati da nudisti non è di fatto un reato visto che le denunce finiscono in una bolla di sapone.
Avatar
Utente
Messaggi: 1910
01/01/2000 00:00
Nathanaele77 ha scritto:
Andrea vi ha scritto:
ho trovato questa sentenza,sfavorevole,ma che dovrebbe aiutare a capire http://www.avvocatotornielli.net/atti_contrari_alla_pubblica_decenza.htm
Anche questo per me è un punto di vista interessante. ...
Dopo aver letto il tutto, non mi sembra poi tanto sfavorevole: riporto qualcosa: "E' evidente che non può considerarsi indecente, ad esempio, la nudità integrale di un modello o di un artista in un'opera teatrale o cinematografica, ovvero in un contesto scientifico o didattico, o anche di un naturista in una spiaggia riservata ai nudisti o da essi solitamente frequentata, mentre invece suscita certamente disagio, fastidio, riprovazione chi fa mostra di sé, ivi compresi gli organi genitali, in un tram, in strada, in un locale pubblico, o anche in una spiaggia frequentata da persone normalmente abbigliate." Se non mi ricordo male, la sentenza riguardava un tizio che aveva preso il sole nudo tra un sostanzioso gruppo di costumati... In sostanza tale sentenza (che poi è in realtà l'accoglimento di un ricorso contro la prima sentenza di assoluzione del tizio in questione) dice che non possiamo andare nudi in città, in treno, a Rimini, Cesenatico, Forte dei Marmi, ecc. Ma qualcuno, al momento attuale, non sarebbe già contento se si potesse pendere il sole in qualsiasi luogo naturale e non molto frequentato? Visto che siamo in Italia, questo pronunciamento non mi sembra affatto una limitazione della situazione attuale.
Avatar
Utente
Messaggi: 1910
01/01/2000 00:00
a_fenice ha scritto: ...Se invece li chiami perchè c'è un falegname, non vengono più...
Ecco perchè poi la spiaggia è piena di tronchi.. [:D]
Avatar
Utente
Messaggi: 1180
01/01/2000 00:00
Nathanaele77 ha scritto:
Caro amico, il tuo modo di ragionare sai, mi predispone alla disperazione.
Purtroppo non è il mio modo di ragionare, ma è lo stato di fatto. Finché il naturismo non sarà accettato e regolamentato, certezze - ahinoi - non ce ne saranno.[:(]
Avatar
Utente
Messaggi: 1180
01/01/2000 00:00
Per quanto ne so, l'Ordinanza Sindacale interviene per disciplinare un'attività per cui non esistono leggi nazionali che la disciplinino (come, appunto, il naturismo). Ma le Ordinanze Sindacali che autorizzano il naturismo non consentono "atti contrario alla pubblica decenza" e nemmeno "atti osceni in luogo pubblico". Quindi le Ordinanze non sono in contrasto con le leggi nazionali. Il problema, nel caso, può riguardare la discrezionalità dell'accertatore. Se tocchi una chiappa della tua donna in una spiaggia autorizzata è naturismo o è reato? Ma il problema non è solo per il naturismo. Un poliziotto ti può contestare l'infrazione di "velocità pericolosa" (non l'eccesso di velocità) anche se vai a 40 km/h. E nella sua discrezionalità. Per te la velocità non era pericolosa ma per lui sì. Allo stesso modo la mano sulla chiappa della tua donna per te è un gesto normale è per lui può essere un atto osceno.
Avatar
Utente
Messaggi: 11770
01/01/2000 00:00
Il dilemma è prprio nel fatto che non esiste, in Italia, la determinazione ufficiale di nudismo con la conseguenza che un nudista, può essere denunciato per atti osceni e solo davanti al giudice, si vede prosciolto da tale, assurda, accusa. Il problema è, per chi non vuole o non può, scendere in prima linea contro l'attuale status legislativo, il dover perdere una giornata in tribunale (in quei posti si sà quando si entra e mai quando si avrà finito) senza contare, per chi abita in un piccolo centro urbano dove tutti si conoscono, vedere un trafiletto sulle cronache locali in cui si dice che: A.M. gestore di una rivendita di tabacchi assieme alla moglie R.T. impiegata di banca, sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico.....si capisce benissimo che la privacy è alquanto relativa.
Avatar
blatore
Utente
Messaggi: 69723
02/09/2026 21:37
Avrei un quesito da porre.  Sappiamo che il reato di cui si puó essere denunciati stando nudi e quello dell'atto contrario alla pubblica decenza . Tralascio quello degli atti osceni perché doveroso. Possiamo inoltre dedurre, senza essere legulei che una norma o ordinanza comunale o regionale che sia non puó mai prevaricare una legge dello stato. Quindi mi chiedo se la sola nudità puó essere denunciata quale reato, nelle cosiddette zone autorizzate al nudismo non possono esserci garanzie che non si sia denunciati. Sarebbe una contraddizione. Ne consegue o ne puó conseguire che il reato indicato non puó essere applicato alla nudità , perché in ogni zona autorizzata tale reato sarebbe punito. Oppure le ordinanze degli enti non prevaricano la norma e quindi si puó essere tranquillamente almeno denunciati , salvo poi essere assolti, ma con le conseguenze immaginabili. Voi che dite ?
Devi effettuare il login per poter rispondere a questa discussione.