Stralcio Proposta LACQUANITI, ZAN, ZARATTI, DI SALVO, DURANTI, MATARRELLI,
SCOTTO, KRONBICHLER, NICCHI, MELILLA, PELLEGRINO, FRATOIANNI,
RICCIATTI, AIELLO, FRANCO BORDO, BRUNO BOSSIO,
COMINELLI, MIGLIORE, NARDI, PIAZZONI, RAMPI, SANNICANDRO
Che dorme negli archivi del parlamento. Intanto si discute sulla Jus primae nocti....pardon....ius soli.
Basterebbe anche solo questo articolo, il resto verrebbe da se.
ART. 2.
1. La pratica del naturismo non costituisce
comportamento contrario alla legge
né atto contrario alla pubblica decenza ai
sensi dell’articolo 726 del codice penale o
atto osceno in luogo pubblico ai sensi
dell’articolo 527 del medesimo codice.
2. Nei limiti di quanto stabilito dalla
presente legge, è sempre ammessa la nudità
integrale nelle spiagge o in altre aree
riservate ai nudisti o da essi solitamente
frequentate.