#diamociunamano (DDL Zan)

a_fenice 02/09/2026 21:37 12.856 Visite
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01/01/2000 00:00
Se non ti basta, ecco una delle due sentenze della corte costituzionale, che afferma come stanno le cose, una cosa che gli oppositori a Zan non hanno mai letto Sentenza 180/2017 (ECLI:IT:COST:2017:180) Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE Presidente: GROSSI - Redattore: AMATO Udienza Pubblica del 20/06/2017; Decisione del 20/06/2017 Deposito del 13/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017 n. 29 Norme impugnate: Art. 1, c. 1°, della legge 14/04/1982, n. 164. Massime: 40359 40360 40361 Atti decisi: ordd. 174 e 211/2015 Pronuncia SENTENZA N. 180 ANNO 2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), promossi dal Tribunale ordinario di Trento, con due ordinanze dell’8 aprile 2015 e del 28 aprile 2015, rispettivamente iscritte ai nn. 174 e 211 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 e n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2015. Visti gli atti di costituzione di E. R. e G. N. e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell’udienza pubblica del 20 giugno 2017 il Giudice relatore Giuliano Amato; uditi l’avvocato Massimo Luciani per E. R. e G. N., e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.– Con due ordinanze di analogo tenore, dell’8 aprile 2015 (r.o. n. 174 del 2015) e del 28 aprile 2015 (r.o. n. 211 del 2015), il Tribunale ordinario di Trento ha sollevato – in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 – questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso). Tale disposizione prevede che «La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali». Ad avviso del giudice rimettente, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 della CEDU, poiché la previsione della necessità, ai fini della rettificazione anagrafica dell’attribuzione di sesso, dell’intervenuta modificazione dei caratteri sessuali primari attraverso trattamenti chirurgici pregiudicherebbe gravemente l’esercizio del diritto fondamentale alla propria identità di genere. È, inoltre, denunciato il contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost., per l’irragionevolezza insita nella subordinazione dell’esercizio di un diritto fondamentale, quale il diritto all’identità sessuale, al requisito della sottoposizione della persona a trattamenti sanitari (chirurgici o ormonali), estremamente invasivi e pericolosi per la salute. 2.– In entrambi i giudizi, il Tribunale riferisce di essere chiamato a decidere in ordine alla domanda di rettificazione anagrafica dell’attribuzione di sesso, avanzata da una persona non sposata e senza figli, intenzionata al riconoscimento di una nuova identità di genere, diversa da quella attribuita alla nascita. In particolare, nel giudizio da cui proviene l’ordinanza iscritta al n. 174 del r.o. 2015, si richiede che risulti quale genere quello maschile e quale prenome uno dello stesso tipo. A questo fine, la parte istante riferisce di aver percepito, sin da quando aveva 14 anni, un’identità maschile, anche facendosi chiamare con un nome del genere, e di essersi già sottoposta a trattamento con testosterone, nonché a mastectomia bilaterale e isterectomia. Nel giudizio da cui proviene l’ordinanza iscritta al n. 211 del r.o. 2015, la parte attrice, di sesso anagrafico maschile, chiede che risulti quale genere quello femminile e quale prenome uno dello stesso tipo, evidenziando di aver percepito da anni un’identità di genere femminile, con la quale si presenta anche nell’ambiente sociale, di avere avviato una terapia ormonale e di non ritenere necessario alcun intervento chirurgico. Solo in via di estremo subordine, è richiesta la relativa autorizzazione. 2.1.– In entrambi i giudizi, il Tribunale rimettente ritiene che il tenore letterale della disposizione censurata escluda la possibilità di ottenere la rettificazione dell’attribuzione di sesso anche in assenza della modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, vale a dire l’apparato genitale, in base al quale, al momento della nascita, si individua il sesso della persona. È ben vero – osserva il giudice a quo – che l’art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), stabilendo che «[q]uando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato», sembrerebbe prevedere che il trattamento medico-chirurgico sia solo eventuale, come farebbe intendere la locuzione «quando risulta necessario». In entrambe le ordinanze di rimessione, il Tribunale ritiene che ciò non significhi che la rettificazione sia ottenibile a prescindere dall’adeguamento dei caratteri sessuali primari, ma solo che possano esservi casi concreti nei quali gli stessi siano già modificati (ad esempio, per un intervento già praticato all’estero o per ragioni congenite). Se così non fosse – rilevano i rimettenti – non si comprenderebbe l’espressione «a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali», di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982. Infatti, ove il legislatore avesse inteso consentire la rettificazione dell’attribuzione di sesso a prescindere da tale modificazione, ad essa non avrebbe fatto alcun riferimento nella parte finale della disposizione in esame. Sarebbe necessaria, pertanto, la piena corrispondenza tra gli organi sessuali primari della persona che chiede la rettificazione e la sua nuova identità sessuale. Nella ordinanza n. 174 del r.o. 2015 si osserva, altresì, che la lettera dell’art. 1, comma 1, non precisa in cosa debbano consistere le modificazioni dei caratteri sessuali necessarie per ottenere la rettificazione, sicché, secondo il giudice a quo, l’interprete non potrebbe effettuare alcuna distinzione circa tali modificazioni. Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata richiederebbe interventi non solo “demolitivi”, ma anche “ricostruttivi”, al fine di rendere la conformazione anatomica della persona il più possibile corrispondente a quella del diverso sesso da attribuire anagraficamente. In entrambi i casi oggetto dei giudizi a quibus, il Tribunale adìto dovrebbe rigettare la domanda di rettificazione, non essendo soddisfatto tale requisito; nell’ordinanza n. 211 si riferisce, in particolare, che la parte istante non si è sottoposta ad alcun intervento chirurgico, ma solo alla terapia ormonale, mentre nel caso di cui all’ordinanza n. 174 sono stati eseguiti interventi chirurgici di tipo demolitivo, ma non quelli ricostruttivi. Di qui, la rilevanza della questione di costituzionalità dell’art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982, nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali della persona istante, dovendosi interpretare la norma nel senso che essa impone modificazioni sia demolitive, sia ricostruttive. 2.2.– Quanto alla non manifesta infondatezza, in entrambe le ordinanze di rimessione, il Tribunale rimettente ritiene che l’inciso «a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali», di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982, si ponga in contrasto con gli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 della CEDU. Il giudice a quo, dopo avere premesso che ogni persona ha un sesso «anagrafico» attribuitole al momento della nascita in base a un esame morfologico, ritiene che in alcuni casi non vi sia coincidenza tra il sesso anagrafico e quello «biologico». In tali casi, il sesso attribuito diverrebbe una mera finzione, perché la componente psicologica si discosta dal dato biologico. Quando ciò avviene, si manifestano le molteplici componenti della sessualità umana, la quale è al contempo genetica, fenotipica, endocrina, psicologica, culturale e sociale. Si osserva che il dato fondamentale non è più il sesso biologico o anagrafico, ma il genere, definito quale «variabile socio-culturale», vale a dire «qualità della persona in base alla quale della stessa si può dire che è maschile o femminile». Laddove vi sia una «percezione» soggettiva di non coincidenza tra il genere assegnato alla nascita e il genere cui la persona acquista la consapevolezza di appartenere, tale mutamento opera sul piano dell’identità di genere. D’altra parte, l’imposizione di un determinato trattamento medico, sia ormonale, sia di riassegnazione chirurgica dei caratteri sessuali (d’ora in avanti: RCS), costituirebbe una grave ed inammissibile limitazione del diritto all’identità di genere. Infatti, per il raggiungimento del benessere psico-fisico della persona è richiesta la rettificazione di attribuzione di sesso, e non la riassegnazione sessuale sul piano anatomico, la quale non sempre è voluta dalla persona. In altra prospettiva, il Tribunale ordinario di Trento osserva che, al fine di identificare una persona come uomo o donna, non si procede ad un esame della sua conformazione anatomica – atto che costituirebbe una grave intromissione nella vita privata della persona – bensì dei suoi documenti. Ne deriva che il trattamento clinico non influirebbe sul riconoscimento sociale nella stessa misura nella quale vi contribuisce, invece, il mutamento anagrafico. Evidenzia il rimettente che sia il trattamento ormonale, sia la RCS, sono notoriamente molto rischiosi per la salute ed, in alcuni casi, le condizioni di salute potrebbero sconsigliare ogni tipo di intervento chirurgico e, pertanto, la rettificazione non sarebbe ottenibile, se non a discapito della propria salute. Il giudice a quo richiama l’art. 8 della CEDU, il quale sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare in cui – secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo – rientra a pieno titolo il diritto all’identità. Viene, poi, rilevato come la stessa Corte costituzionale abbia ricondotto nell’alveo dei diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost., sia «il diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità sessuale, da ritenere aspetto e fattore di svolgimento della personalità», che gli altri membri della collettività sono tenuti a riconoscere «per dovere di solidarietà sociale» (sentenza n. 161 del 1985); sia il diritto alla libertà sessuale, poiché, «[e]ssendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto» (sentenza n. 561 del 1987). Pertanto, l’art. 2 Cost., come l’art. 8 CEDU, riconosce e tutela il diritto all’identità di genere, nel senso che – ritiene il rimettente – ogni persona ha il diritto di scegliere la propria identità sessuale, a prescindere dal dato biologico. La disposizione censurata si porrebbe in contrasto con tali principi, in quanto – pur riconoscendo il diritto della persona di scegliere la propria identità sessuale – ne subordinerebbe l’esercizio alla modificazione dei caratteri sessuali primari, da realizzare attraverso un intervento chirurgico. L’imposizione di tale requisito sarebbe tale da pregiudicare l’esercizio del diritto, tanto da vanificarlo. La previsione normativa in esame sarebbe, altresì, in conflitto con gli artt. 3 e 32 Cost., poiché, per l’esercizio di un diritto fondamentale, si imporrebbe un trattamento chirurgico non pertinente, né necessario. Sarebbe così vanificato, o comunque reso eccessivamente gravoso, l’esercizio del diritto alla propria identità sessuale. L’art. 8 CEDU e l’art. 2 Cost. tutelano la ricongiunzione dell’individuo con il proprio genere, quale risultato del procedimento di rettificazione; la modificazione dei caratteri sessuali primari non sempre è necessaria ed anzi, alla luce dei diritti in questione, la persona deve avere il diritto di rifiutarla. Non sarebbe, pertanto, né ragionevole, né logico, condizionare il riconoscimento del diritto ad un incommensurabile prezzo per la salute della persona. Il Tribunale rimettente è consapevole che, laddove la questione fosse accolta, l’esame esteriore della persona sarebbe inidoneo a rilevare il suo sesso. Ciò, tuttavia, non potrebbe suscitare alcuna perplessità, perché in un paese civile l’identità sessuale viene accertata tramite i documenti di identità, e non per mezzo di un’ispezione corporale. In entrambe le ordinanze di rimessione, il giudice a quo osserva come tali concetti siano stati ribaditi nella «Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell’Unione europea in materia». In particolare, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione e l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ad eliminare i disturbi dell’identità di genere dall’elenco dei disturbi mentali e comportamentali, auspicando, altresì, l’intensificazione degli sforzi per porre fine alla patologizzazione delle identità transgender; inoltre, ha accolto con favore il crescente sostegno politico per la messa al bando della sterilizzazione, quale requisito per il riconoscimento giuridico del genere, come espresso dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, condividendo l’impostazione secondo cui tali requisiti dovrebbero essere trattati e perseguiti come una violazione del diritto all’integrità fisica, nonché della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti. 3.– Nei giudizi innanzi alla Corte si sono costituite le parti ricorrenti nei guidizi principali, chiedendo che, in accoglimento della questione sollevata dal Tribunale ordinario di Trento, sia dichiarata l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata. 3.1.– Nell’atto di costituzione depositato nel giudizio iscritto al r.o. n. 174 del 2015, è richiamata, in primo luogo, la sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138. Tale pronuncia ha escluso, anche in sede d’interpretazione logica, che la considerazione sistematica degli artt. l e 3 della legge n. 162 del 1984 imponga la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari per poter accedere al riconoscimento anagrafico dell’altro genere. Secondo la Corte di cassazione, una lettura conforme a Costituzione della disposizione censurata porta a riconoscere il diritto alla rettificazione anagrafica, purché risulti accertato, anche attraverso l’opportuna documentazione medico-psicologica, «lo svolgimento di un processo di acquisizione dell’identità di genere “serio e univoco nel percorso scelto” e “compiuto nell’approdo finale”». Tale soluzione sarebbe comunque satisfattiva degli interessi della parte deducente, che, pur chiedendo l’accoglimento della questione sollevata dal rimettente, auspica che le argomentazioni della Corte di cassazione siano condivise da questa Corte. In via subordinata, chiede l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale, per tutti i profili segnalati dal rimettente. La previsione che la rettificazione dell’attribuzione di sesso possa avvenire solamente all’esito di un intervento chirurgico di cosiddetta normoconformazione dei caratteri sessuali primari rappresenterebbe, infatti, un’irragionevole compressione del diritto alla propria identità sessuale, in violazione degli artt. 2, 32 e 117, primo comma, Cost. e dell’art. 8 CEDU. Ciò si rifletterebbe anche nel pregiudizio dell’interesse pubblico alla «chiarezza dei rapporti sociali» e alla «certezza dei rapporti giuridici». Pur non essendo più considerato clinicamente un «disturbo», cioè una condizione patologica, il transessualismo potrebbe essere affrontato attraverso un «percorso di scoperta e mutamento dell’identità di genere», in cui la persona è aiutata a raggiungere e conservare il proprio stato di salute. La previsione di un intervento chirurgico per il trattamento della “disforia di genere” risulta irragionevole e in contrasto con l’art. 32 Cost. È richiamata la giurisprudenza costituzionale, secondo la quale «la pratica dell’arte medica si fonda sulle acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione» e pertanto «la regola di fondo in questa materia è costituita dalla autonomia e dalla responsabilità del medico che, sempre con il consenso del paziente, opera le scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze a disposizione» (sono citate le sentenze n. 282 del 2002, n. 338 del 2003 e n. 151 del 2009). L’imposizione dell’intervento chirurgico di normoconformazione rappresenterebbe, quindi, un’illegittima ingerenza del legislatore in un ambito che deve essere lasciato all’autonomia e alla responsabilità del professionista sanitario, al quale l’ordinamento demanda la scelta del trattamento medico e psicologico più opportuno per assistere la persona nella transizione di genere. Al riguardo, è richiamata la sentenza del Tribunale costituzionale federale tedesco, l° Sen., 11 gennaio 2011, l BvR 3295/07, che ha ritenuto che «la decisione sulla giustificabilità e opportunità clinica di un cambio di sesso deve essere presa sulla base di una diagnosi medica individuale; perciò il legislatore, al fine della prova della permanente esistenza della transessualità, pone un requisito eccessivo, che non considera in maniera sufficiente i diritti fondamentali che devono essere protetti». Del pari fondata sarebbe la censura riferita alla violazione dell’art. 8 della CEDU. Secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, infatti, il diritto all’identità di genere rientra nell’ambito protetto dall’art. 8 della Convenzione; pertanto, il rifiuto della riattribuzione di sesso, così come l’imposizione di un trattamento chirurgico di normoconformazione, costituirebbero «ingerenza di una pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto». La non necessità del trattamento chirurgico sarebbe dimostrata anche da numerosi atti adottati nell’ambito del Consiglio d’Europa. A tal proposito, è richiamata la Raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere, adottata il 31 marzo 2010; la Resolution 1728 (2010) dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, concernente «Discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity», nonché il rapporto del Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa del dicembre 2011. Non vi sarebbero, d’altra parte, interessi meritevoli di considerazione che ostino a che la correzione dell’attribuzione di sesso possa avvenire anche senza il preventivo intervento chirurgico di normoconformazione dei caratteri sessuali primari. Pur essendo necessario che l’ordinamento giuridico salvaguardi la sicurezza e la certezza dei rapporti giuridici e non consenta la rettificazione dei dati anagrafici per un mero capriccio e senza un’adeguata verifica, siffatte esigenze sarebbero adeguatamente soddisfatte dalla circostanza che l’intero procedimento è garantito dalle competenze dei professionisti sanitari e comunque presieduto dall’autorità giudiziaria, la quale, ove ne ravvisi la necessità, può procedere a «rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale». 3.2.– Nel successivo atto di costituzione nel giudizio iscritto al r.o. n. 211 del 2015, così come nelle ulteriori memorie depositate in prossimità dell’udienza da entrambe le parti costituite, si sottolinea l’importanza della sopravvenuta sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Sono, peraltro, richiamate alcune successive pronunce della giurisprudenza di merito, le quali – nel ritenere tuttora necessaria l’intervenuta modificazione dei caratteri sessuali secondari #8210; non avrebbero pienamente recepito le indicazioni interpretative offerte dalla citata pronuncia. Ciò imporrebbe un intervento chiarificatore da parte di questa Corte, al fine di evitare che si perpetui l’effetto incostituzionale già evidenziato nella pronuncia richiamata. Ad avviso delle parti costituite, alla luce dei principi affermati nella sentenza n. 221 del 2015, l’interpretazione costituzionalmente orientata della legge n. 164 del 1982 consentirebbe al giudice di rilevare il completamento della transizione laddove la persona interessata abbia già esercitato in maniera definitiva il proprio diritto all’identità di genere (ad esempio, manifestando la propria condizione nella famiglia, nella rete degli affetti, nel luogo di lavoro, nelle formazioni di partecipazione politica e sociale), ancorché senza interventi farmacologici o chirurgici sui caratteri sessuali secondari. In ossequio ai principi affermati dalla sentenza n. 221 del 2015, l’accertamento giudiziale ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011 dovrebbe essere preordinato esclusivamente alla verifica della serietà dell’intento di transizione di genere, quale manifestazione del diritto all’autodeterminazione della persona umana, nell’alveo del quale è stata ricondotta la questione in esame. Ad avviso delle parti costituite, pertanto, tale accertamento non potrebbe debordare nell’onere di sottoporsi a verifiche tecniche (siano esse mediche, psichiatriche, etc.) potenzialmente invasive della sfera privata della parte interessata, così da reintrodurre, in sede processuale, quell’obbligo di sottoposizione a trattamenti (medici o anche solo psicologici) che sarebbero stati esclusi dalla pronuncia richiamata. Viceversa, la verifica giudiziale dovrebbe prendere le mosse dall’identità personale dell’interessato e dalla sua estrinsecazione in quegli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che contribuiscono a comporre l’identità di genere. 3.3.– Nel giudizio iscritto al r.o. n. 174 del 2015, la difesa della parte costituita ha parzialmente modificato, nella propria memoria, le conclusioni rassegnate nell’atto di costituzione, richiedendo, in via principale, una declaratoria di non fondatezza, basata sul riconoscimento espresso che l’accertamento giudiziale previsto dalla disposizione censurata abbia esclusivamente la funzione di verificare la serietà, la irreversibilità e la definitività della transizione di genere, ancorché senza modificazione chirurgica o farmacologica dei caratteri sessuali primari o secondari. In via subordinata, chiede che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982, «nella parte in cui subordina la rettificazione dell’attribuzione di sesso alla intervenuta modificazione dei caratteri sessuali primari della persona istante, mediante intervento chirurgico demolitivo e ricostruttivo». 3.3.1.– Nel giudizio iscritto al r.o. n. 211 del 2015, la parte costituita richiede, in via principale, che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata manifestamente infondata, attraverso il riconoscimento che l’accertamento giudiziale può avere solo due funzioni: a) riscontro delle modalità con le quali è intervenuto il cambiamento; b) verifica della definitività della volontà del cambiamento di identità di genere. In via subordinata, chiede che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982, «nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alla intervenuta modificazione dei caratteri sessuali della persona istante». 4.– Nei giudizi innanzi alla Corte, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata. 4.1.– L’interveniente ha eccepito, in primo luogo, l’inammissibilità della questione, poiché il giudice rimettente non avrebbe verificato la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa censurata, anche alla luce dell’art. 3 della citata legge n. 164 del 1982, il quale prevedeva che «Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza. In tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio». Osserva l’Avvocatura generale dello Stato che, prima delle ordinanze di rimessione, l’art. 3 è stato abrogato dall’art. 34, comma 39, lett. c), del d.lgs. n. 150 del 2011, ancorché esso continui ad applicarsi alle controversie pendenti alla data dell’entrata in vigore dello stesso decreto (art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011). In ogni caso, la giurisprudenza di merito avrebbe già da tempo offerto un’interpretazione costituzionalmente orientata, affermando che, ai fini dell’accoglimento della domanda di rettificazione dell’attribuzione del sesso, non è sempre necessario un preventivo intervento medico-chirurgico per la modificazione dei caratteri sessuali. Tali argomenti sarebbero stati, in seguito, condivisi dalla Corte di cassazione, la quale, nella sentenza n. 15138 del 2015, ha ritenuto «del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali un’interpretazione della legge n. 164 del 1982, artt. l e 3, che, valorizzando la formula normativa “quando risulti necessario” non imponga l’intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari». La difesa dell’interveniente richiama, altresì, la sentenza n. 161 del 1985, in cui questa Corte, pur individuando l’esigenza fondamentale da soddisfare nel «far coincidere il soma con la psiche», ha ricondotto la ricomposizione di tale equilibrio al conseguimento «di uno stato di benessere, in cui consiste la salute». La nozione di identità sessuale non sarebbe, quindi, limitata ai caratteri sessuali esterni, potendo essere determinata anche da elementi di carattere psicologico e sociale: ne deriva una concezione dell’identità sessuale, «come dato complessivo della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l’equilibrio, privilegiando […] il o i fattori dominanti» (sentenza n. 161 del 1985). L’Avvocatura generale dello Stato sottolinea come, di fronte a plurime soluzioni interpretative, allorché su nessuna si sia formato un diritto vivente, il giudice abbia l’obbligo di scegliere quale interpretazione intenda seguire. D’altra parte, la ricerca di soluzioni ermeneutiche costituzionalmente orientate non potrebbe tradursi in una sorta di “tutela”. Ciò sarebbe confermato dalla costante giurisprudenza costituzionale, che ritiene inammissibili istanze volte ad ottenere un avallo all’interpretazione che il giudice a quo ritenga di dover dare, così rendendo chiaro un uso distorto dell’incidente di costituzionalità (sono richiamate le ordinanze n. 28, n. 86, n. 114 e n. 299 del 2006). In entrambi i giudizi in esame, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, «gli atti andrebbero restituiti al giudice a quo per il riesame della rilevanza della questione». 4.2.– In prossimità dell’udienza pubblica, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato memorie nelle quali, dopo avere richiamato i principi affermati nella sentenza n. 221 del 2015, ha insistito affinché la questione sia dichiarata inammissibile e gli atti siano restituiti ai giudici a quibus per il riesame della rilevanza. Considerato in diritto 1.– Con due ordinanze di analogo tenore, il Tribunale ordinario di Trento ha sollevato – in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 – questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso). Tale disposizione prevede che «La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali». Ad avviso del giudice rimettente, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 della CEDU, poiché la previsione della necessità, ai fini della rettificazione anagrafica dell’attribuzione di sesso, dell’intervenuta modificazione dei caratteri sessuali attraverso trattamenti chirurgici altamente invasivi pregiudicherebbe gravemente l’esercizio del diritto fondamentale alla propria identità di genere. È, inoltre, denunciato il contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost., per l’irragionevolezza insita nella subordinazione dell’esercizio di un diritto fondamentale, quale il diritto all’identità sessuale, al requisito della sottoposizione della persona a trattamenti sanitari (chirurgici o ormonali), estremamente invasivi e pericolosi per la salute. 1.1.– Nel dispositivo della prima ordinanza (r.o. n. 174 del 2015) è sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, primo comma, della legge n. 164 del 1982 «nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alla intervenuta modificazioni dei caratteri sessuali primari della persona istante, mediante intervento chirurgico demolitivo e ricostruttivo». Con la successiva ordinanza n. 211 del 2015, lo stesso Tribunale ordinario di Trento chiede a questa Corte di accogliere la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione «nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alla intervenuta modificazione dei caratteri sessuali della persona istante». 2.– In considerazione della sostanziale coincidenza delle questioni sollevate dal Tribunale rimettente, i giudizi possono essere riuniti per essere congiuntamente trattati e decisi. 3.#8722; In via preliminare, va rilevato che l’eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, proposta dall’Avvocatura generale dello Stato, è infondata. 3.1.– Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato la questione sarebbe inammissibile, in quanto il giudice a quo non avrebbe adeguatamente verificato la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata. 3.2.– Il Tribunale ordinario di Trento ritiene, in particolare, che il tenore letterale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 escluda la possibilità di ottenere la rettificazione dell’attribuzione di sesso, anche in assenza della modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, vale a dire l’apparato genitale, in base al quale, al momento della nascita, si individua il sesso della persona. Il rimettente è consapevole che l’art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69) sembrerebbe qualificare il trattamento medico-chirurgico come eventuale, ai fini della rettificazione dell’attribuzione di sesso. A suo avviso, tuttavia, ciò non significa che la stessa sia ottenibile a prescindere dall’adeguamento dei caratteri sessuali primari, bensì soltanto che possano esservi casi concreti nei quali gli stessi siano già modificati (ad esempio, per un intervento già praticato all’estero, ovvero per ragioni congenite). 3.3.– Al riguardo, va ribadito quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale, laddove ha ritenuto che «[l]a possibilità di un’ulteriore interpretazione alternativa, che il giudice a quo non ha ritenuto di fare propria, non riveste alcun significativo rilievo ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, in quanto la verifica dell’esistenza e della legittimità di tale ulteriore interpretazione è questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilità» (sentenza n. 221 del 2015, in riferimento alla medesima eccezione sollevata in analogo giudizio; nello stesso senso, da ultimo, le sentenze n. 42 del 2017, n. 240, n. 219, n. 95, n. 45 del 2016 e n. 262 del 2015). 4.– Nel merito, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 non è fondata. 4.1.– La possibilità di un’interpretazione della disposizione censurata, rispettosa dei valori costituzionali di libertà e dignità della persona umana, è stata individuata e valorizzata sia dalla giurisprudenza di legittimità, sia da quella costituzionale. Questa Corte ha, da tempo, riconosciuto che «[l]a legge n. 164 del 1982 si colloca […] nell’alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale» (sentenza n. 161 del 1985). In questo ordine di idee si è posta la Corte di cassazione, sezione prima civile, nella sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, nella quale è stata condivisa un’interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell’art. 1 della legge n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011. In questa pronuncia, la Corte nomofilattica ha ritenuto che, per ottenere la rettificazione dell’attribuzione di sesso nei registri dello stato civile, non sia obbligatorio l’intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, si è riconosciuto che l’acquisizione di una nuova identità di genere possa essere il risultato di un processo individuale che non postula la necessità di tale intervento, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell’approdo finale siano oggetto di accertamento anche tecnico in sede giudiziale. 4.2.– Più recentemente, con la sentenza n. 221 del 2015, successiva ad entrambe le ordinanze di rimessione, questa Corte ha riconosciuto che la disposizione censurata «costituisce l’approdo di un’evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all’identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all’identità personale, rientrante a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)». Alla luce di tale evoluzione, che è al tempo stesso culturale e ordinamentale, questa Corte ha, quindi, affermato che «la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell’accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l’adeguamento dei caratteri sessuali. […] Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell’individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente –, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico». La possibilità di un’interpretazione della disposizione censurata compatibile con i valori costituzionali porta al rigetto della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali. 5.– Nell’affermazione del valore nomofilattico della scelta ermeneutica operata in questo senso dalla Corte di cassazione va, pertanto, individuata la soluzione delle incertezze interpretative, peraltro del tutto isolate, richiamate dalla difesa delle parti private. 5.1.– La riconfermata validità di tale interpretazione esclude, altresì, il fondamento delle ulteriori istanze formulate, solo implicitamente, nell’ordinanza iscritta al n. 211 del r.o. 2015 ed espressamente nelle difese delle parti costituite. In particolare – ancorché le argomentazioni svolte dal rimettente vertano esclusivamente sulla non necessità dell’intervento chirurgico ai fini della rettifica anagrafica – il petitum formulato nel dispositivo di detta ordinanza è volto alla caducazione della previsione relativa alle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali della parte istante. Con ciò il rimettente appare invocare un intervento più ampio di quello illustrato nelle proprie motivazioni, in quanto volto ad escludere la previsione della necessità delle stesse modificazioni, quali che siano le modalità (chirurgiche, ormonali o congenite) attraverso le quali le stesse siano intervenute. In questa stessa prospettiva, la difesa delle parti costituite, nelle memorie successive alla sentenza n. 221 del 2015 – della quale riconosce il carattere satisfattivo delle precedenti istanze di tutela – auspica che dagli accertamenti giudiziali prodromici alla rettifica anagrafica sia esclusa, in via generale, la sottoposizione della parte istante a esami medici o psicologici, in quanto potenzialmente invasivi della sfera privata. Tali accertamenti dovrebbero vertere esclusivamente sulla estrinsecazione sociale dell’identità personale e sugli aspetti psichici, comportamentali e fisici che contribuiscono a comporre l’identità di genere. 5.2.– Alla luce dei principi affermati nella sentenza n. 221 del 2015, va ribadito che l’interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell’intervento chirurgico di normoconformazione. E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell’intento, ma anche dell’intervenuta oggettiva transizione dell’identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata; percorso che corrobora e rafforza l’intento così manifestato. Pertanto, in linea di continuità con i principi di cui alla richiamata sentenza, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell’accertamento della transizione. In coerenza con quanto affermato nella sentenza richiamata, va ancora una volta rilevato come l’aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz’altro espressione del diritto al riconoscimento dell’identità di genere. Nel sistema della legge n. 164 del 1982, ciò si realizza attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici. Il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato, infatti, individuato affidando al giudice, nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l’entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l’identità personale e di genere. Per Questi Motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dal Tribunale ordinario di Trento con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Giuliano AMATO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
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01/01/2000 00:00
Si, sull’odio si prendono voti. Basta seguire lo scenario politico attuale e vedere le statistiche come si muovono
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01/01/2000 00:00
Ovvio non sia giusto e corretto, e ciò è determinato dall’odio? Bene, inseriamolo tra i reati d’odio. Menare qualcuno, offenderlo per strada, al lavoro, a scuola, non lasciargli la libertà di esprimersi, di vivere, è più che odio. Così come menare ad una donna in quanto ritenuta meno di te, o scavalcare un disabile o non favorirlo nella sua disgrazia. Nessuno qui dice che nella Mancino ci sia compreso tutto, neanche con questo decreto, sicuramente di aggravanti, visto come va la società oggi, ce ne sono per tante altre cose. Questa riguarda quattro (se non sbaglio i conti alla veloce) categorie nuove. Avanti gli altri crimini d’odio. @quagliozzi mi meraviglio, dopo tanti anni ancora con ste domande e dubbi? Trovami dove è stato vietato di parlare di gay molesti, e invece non è stato detto, sempre: basta indicare una spiaggia come solo gay, o segnalarne la presenza come fossero marziani. Le spiagge essendo luoghi pubblici son aperte a tutti, etero gay maschi e femmine. Se ci son comportamenti sbagliati di alcuni, chiunque essi siano, semmai si segnalano quei comportamenti, non la tipologia maggioritaria di chi frequenta. in una spiaggia di norma son rappresentati un po’ tutti, sempre, e le note che venivano messe erano più da “segnalazione di alieni” che non altro. Poi te eri particolarmente fortunato ad acchiappare, e se non ricordo male ti dissi qualcosa del tipo: occhio, che piu di attirare gay, mi sa che attiri gente sposata che ama far altro, perché di norma un gay può fare un saluto, una carineria, insomma può tastare il terreno, ma chi rompe per farti son ben altre persone, che han poco tempo, scappano dalla moglie, e devono soddisfare le voglie velocemente. Ma di sicuro mai nessuno, io men di altri, ti ho mai detto che dicevi cazzate. Dicevo che era brutto identificare una spiaggia come x perché è una segnalazione fine a se stessa e pure inopportuna. Ma bada bene, come è stato detto in questi giorni a leonidas e altri: smettiamo di dire che ci sono scambisti e altro nella spiaggia x; 1- sono ovunque anche loro, 2- se mai ti rompono agisci al momento con gli interessati e non generalizzare 3- quale vantaggio c’è a pubblicare che ci son ladri, visto che sono ovunque? Forse scatenare il sindaco sceriffo del luogo per fargli chiudere la spiaggia (vizzola docet). Ultima considerazione: quel che hai scritto non è di parte? Se una donna riceve allora, se io ricevo allora, ma non nomini se un gay riceve allora. La legge non è uguale per tutti? @ Siman, mo mi scappa … ecche@@. Scrivevo in privato a lui come scrivevo in privato a te. Le argomentazioni eran tutte vere, il modo di porle no. Ho dato tempo a lui come detti tempo a te a suo tempo. Te hai cambiato (allora; adesso invece ricominci), lui. In ha cambiato, punto e a capo. Le opposizioni Zan. Le opposizioni con una base si possono discutere, se la base è inesistente è falsa e solo falsa. Punto. Vuoi discutere se si iniziamo certe lezione dalle elementari o dalle medie? È un discorso è una valutazione di merito discutibile. Dici che la legge da lei cita all’identita di genere? È un falso, c’è già. Dici che favorisce gpa matrimoni etc, falso non c’è scritto dici che c’è ancora bisogno di discutere? Di cosa? So leggi già esistenti, qui solo riportato il termine. Forzi la mano per inserire un rafforzamento alla libertà di opinione alla camera e poi al senato la vuoi ritogliere perché doppione? Fa pace col cervello, (non te ovviamente), deciditi. E cmq un rafforzamento non leva, semmai aggiunge, quindi di che parlano? Qui siamo come al filmato si Saverio Tommasi che è andato tra i novax a firenze, per fanpage. A parte le offese e gli attacchi, comprese quelle mamme e papà di sante famiglie che istigavano i figli a dirgli stronzo e quant’altro, ad un certo punto arriva un signore che grida se lui ha visto cosa c’è nel vaccino, dice di no, e il signore tira fuori il cellulare, e mostra la foto di un ago: è una foto al microscopio elettronico, nel vaccino ci sono aghi. Ora, se vogliamo parlare di opportunità o meno di vaccinarsi si può discorrere, se per dileggiare il vaccino mostri certi fake, che vuoi discutere? Ti prendi dell’imbecille e stop.
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01/01/2000 00:00
@quagliozzi Dunque, dire che sei stato assalito? Certo che puoi dirlo. Semmai c’è da ragionare sul “conviene renderlo pubblico”? Non che chi fa queste attività non sappia già dove farle, son molto più informati di noi, ma nel contempo si fa dilazione, anche se reale, che può andare solo a scapito di tutti. (Ripeto, vizzola docet, trombano a castelnovate, ma parlano di vizzola e a chiudere è stato vizzola) Vedi, io odio quando, leggendo la descrizione di una spiaggia, non leggo che so, belle brutta, pulita sporca, poca gente o tanta ma … ci sono gay. E quindi? Ci sono anche giovani e vecchi, segaioli e scambisti, guardoni e … fa te. No, come solo e sempre evidenziato, a quei tempi almeno, solo e soltanto se c’erano gay. È un puntate un dito senza senso. E se io raccontavo che in un certo campeggio mi è successo che … mi si sono infilate in roulotte delle coppie per farmi trombare la moglie, oppure della ragazza che durante il ballo si sedeva sulle mie gambe e mi metteva le sue mani nel suo intimo ben depilato e nudo? E che più tardi mi invitò a trombare con lei e il suo ragazzo che l’aveva lungo perché “voleva curarmi”? O di quella signora che una sera mi acchiappo il piffero e mi trascino in roulotte cacciando il marito perché dovevamo… o quando facevo la doccia e mi ritrovavo ogni tipo di persona che entrava e voleva … Cioè, se ci mettiamo a raccontare ogni cosa sessuale che può succedere, ci trasformiamo in sito porno e festa finita. Sai che elenchi infiniti ne ho a disposizione da raccontare? Dimmi quante volte mi hai letto dir qualcosa di ciò che può succedere, sia che poi uno acconsenta o meno. Ricordo ancora come ieri quando mi incontrai con marcolino al nido, a quei tempi pieno di carabinieri, lodare la spiaggia per la sua sicurezza, girai lo sguardo e dietro di lui c’era uno che guardava la moglie, notoriamente tessile, e si stava segando. (Ndr: non gli dissi nulla per evitare scene in spiaggia, ma feci capire al tizio che non era aria). Morale: a che pro? @mizio. Ci provo. Qui usiamo spesso l’esempio più classico ed eclatante delle botte, ma se pur si stanno moltiplicando in forma esponenziale, il tema reale e tutt’altro è più “di ogni giorno e in ogni situazione”. Donne: rielenco le angherie a cui son sottoposte? Scelte nel lavoro, stipendi, maltrattamenti casalinghi, trattar più che spesso da isteriche puttane che non madri o comunque donne degne di rispetto? Disabili: ho fatto degli esempi sopra, tipo parcheggi, sorpassi nelle file, rifiutati nei locali, disprezzati nella menomazione sia con gli sguardi che nelle relazioni sociali, continuo? Trans: lavoro, scuola, bullismo, libertà di vestire, … Gay lesbo LGBT in genere: lavoro, scuola, famiglia, te puoi dare un bacio alla tua Anto in pubblico? Ma scendiamo pure nelle “esibizioni”, puoi passeggiare tenendole un braccio sulla spalla, in vita, o anche solo mano nella mano? Puoi andare al mare con lei e stenderti a prendere il sole? Non è stato così per la coppia nelle spiagge in zona Napoli, non ricordo il comune. Sere fa un ragazzo ordina dei panini, il Cameriere al posto del nome sulla Comanda scrive “gay” Se i gay sono persone, non sono né malati me delinquenti, possono vivere e amarsi come gli altri, come i bistrattati etero? Tutto quello di cui sopra possono vivere la propria vita senza temere ritorsioni, la loro incolumità, etc etc Dove c’è scritto che bisogna vivere secondo regole dettate da qualcun altro? Se domani ti dicessero non puoi più fare questo o quest’altro, ti starebbe bene? E se questo non poter fare riguarda il vivere la tua vita come preferisci? Io ritengo giusto che ognuno detto le sue regole ai suoi seguaci, ma ai suoi seguaci. Gli altri son ben liberi di fare le proprie scelte no? Se concordi finora, e queste violazioni di diritti sono dettati da…? Odio di genere e di orientamento sessuale, sesso, disabilità, per te non è forse un’aggravante? Dove sta il diritto di quelle persone di decidere cosa possono fare altre persone su questi temi? Cioè in giro ci sono migliaia di novax che parlano di dittatura sanitaria per una protezione preventiva della salute di tutti, e andrebbe anche bene, questi altri non subiscono dittature di mentalità arcaiche e negazioniste? Ritorniamo ai lager? Non so se mi son spiegato bene
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01/01/2000 00:00
Ps, e OT, per non esser frainteso e per dire come la penso: io sono per la libertà di vaccinarsi, ma applicando il permesso di muoversi col green pass, per quanto limitato nella sicurezza. La libertà di non vaccinarsi non può essere presupposto della libertà di ammalarsi o di morire per una malattia come il covid. Fine ps fine ot
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01/01/2000 00:00
Beh ti potrei rispondere, se il politico facesse il politico, cioè colui che vien votato per creare uguaglianza, dignità sociale, lavoro, benessere, tutto doveva esser già compreso nella legge originaria, senza singole distinzioni, ma genericamente: quando un reato viene compiuto a motivo di differenze sociali, viene aggravato da… Ma così non è mai stato, ne in Italia ne altrove, perché i politici sono minimo faziosi, quando non arrivano ad essere mafiosi (la storia ne ha dato ben dimostrazione). Però… però non mi pare di scendere in una lotta tra poveri, inscenando il “io sto peggio di lui”, ma piuttosto cogliere il filone dire del tipo” ok adesso è stata fatta questa, a parte perché 1- mancante 2- incamera proposte di tipo culturale per superare il gap culturale, quindi intanto lei passa”, poi domani, ma anche adesso, dire “visto ci siamo resi contro che “anche le lotte tra tifoserie” (e sicuramente anche altri aspetti della vita sociale” hanno come origine l’odio, si estende ulteriormente all’aspetto x y e z” e magari si studia se è il caso di tenere altri “corsi, lezioni, iniziative” atte a far crescere la società.” Quanto al creare precedenze nelle assunzioni, ad oggi esiste solo la legge 61 (se non ricordo male) che crea posti appositi per particolari profili lavorativi di disabili, ma una qualsiasi nuova legge deve passare per il parlamento, quindi se creasse disuguaglianze in nome di un’uguaglianza, non è che un diritto nasce da una legge di punizione di un crimine d’odio; nemmeno in un film di fantascienza sarebbe possibile. Ad oggi le uniche leggi fantascientifiche che passano son quelle a favore di chi le scrive, tipo continuare a pagare vitalizi a chi ha rubato, tipo poter far eleggere emeriti condannati alle cariche dello stato, e come vedi su quelle stiamo tutti belli zitti. Ti risulta ci sia una sola legge vigente che protegge o da precedenze a qualcuno su qualcosa?
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01/01/2000 00:00
Però esistono persone di serie B, quindi il minimo sindacale sarebbe riportarle alla pari. Ciò che va contrastando la legge non sono due che litigano per un incedente di auto e trascendono, ma chi fa del male in ogni forma per il gusto di farlo. È quel piccolo ma non insignificante particolare che sfugge. Si, entrambi gli schieramenti cercano di portare voti, ma di sicuro il mio non va a chi mi rompe le @@. Anche se il mio voto futuro non sara certo vincolato a questo decreto, di sicuro chi osteggia in corso modo, seppur ero più di destra che di sinistra, se lo scorda, anzi se posso, gliene tolgo anche altri. A me interessano quelli che perseguono giustizia ed economia, di sopraffazioni e chiacchiere non so che farmene. Per quanto riguarda il nostro amico, ho ricevuto invettive ben più feroci delle sue nei vostri confronti, per le descrizioni (non le “aggettivizzo”) che avete postato. Per quanto possibile, anche se mi animo, io cerco sempre il dialogo, finché è possibile, anche con chi mi da addosso. Quando l’ex carcerato mi menó a Dante, non risposi a notte nemmeno allora, e parlando alla fine mi chiese scusa. Figurati se scendo in una realtà discorsiva. Certo è anche vero, che qualche affermazione, mi ha fatto scrivere, e cancellare, cose ben più pessime di quelle. Mi ripeto sempre: non sanno, perché se sapessero, per ciò che sono, non direbbero queste cose nemmeno per scherzo, quindi calmati e spiegale, forse chissà, capiranno. Io spero sempre questo, che parlando si riesca a far capire. Se si fa capire, un amico fidato in più, se non ci si riesce, uno in più o uno in meno contro, non sposta molto l’ago della bilancia.
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01/01/2000 00:00
Eroe ha scritto:
a_fenice ha scritto:
Vorrei tanto che qualcuno aggradisse il tipo in fondo all’articolo. Sono pessimo, ma è facile fare il bullo coperto dal fatto di esser famoso
Non ho capito a chi ti riferisci.
Ops, vedo che sotto cambia ad ogni accesso. Vabbè lo conoscete, quell’essere abbastanza in carne, molto in carne, con i finti capelli platinati
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01/01/2000 00:00
Mauroverona ha scritto:
a_fenice ha scritto: Ma di certi argomenti non tutti sono così aperti che ne parlano,
Sono uno di questi....ma più che altro alcuni argomenti non saprei come spiegarli.
Di solito si spiega con le parole, in italiano, cominciando dal principio, e senza nascondimenti che fanno anche peggio E non c’è bisogno di arricchire di particolari come si fosse tra amici alla bettola. Semplice. Il più difficile può essere trovare il momento giusto, se uno non ha avuto aperture di parola sin da piccoli, quindi li va studiato un po’ come e quando. E se son già grandicelli… ti capita di aprire un discorso, e loro con la faccia stanca e il sorrisino sardonico… che sanno già quasi tutto … quasi, la conoscenza completa non l’avranno mai.
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01/01/2000 00:00
Ma voglio porre un altro punto di riflessione, anzi due, giusto per completare il quadro. Gli attuali oppositori concorrono sulla necessità di una legge, concordano che i fatti considerati siano da proteggere, ma son pronti a far saltare tutto se non si tolgono i tre punti più volte descritti. Falsità o cos’altro? È una domanda, ho la mia risposta ma lascio spazio Seconda. Dato il fatto del concordare sul tema, dare una protezione in più, chi sta ledendo? Chi avrà protezioni in meno? Se non si esce dal seminato solo misogini, maschilisti, xenofobi e omonitransfobici. Se riteniamo queste fobie degne di essere annullate, che male c’è ad approvare una legge che è solo un punto di partenza per creare col tempo una società veramente giusta, inclusiva , razionale, culturalmente avanzata? Terza (aggiungo al volo) se tutti gli stati moderni e culturalmente avanzati sono già dotati di norme identiche chi da poco e chi da decenni, possibile che il mondo più giusto e corretto sia quello che usa ancora carcere e impiccagione per regolare la libertà altrui?
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01/01/2000 00:00
quagliozzi ha scritto:
a_fenice ha scritto:
@quagliozzi...
Se non conosco una spiaggia a me interessa sapere da chi è frequentata. Se devo andare con minori m'interessa sapere se ci sono esibizionisti, se vado con un'amica alle prime armi m'interessa sapere se ci sono guardoni e se vado da solo m'interessa sapere se ci sono gay. E in tutti i casi non si tratta di discriminazione ma, casomai, di autodiscriminazione perché sono io che non ci vado nel caso di frequentazioni che potrebbero turbare la mia tranquillità.
Sapere se una spiaggia è tranquilla è nel novero, ma vale per ogni aspetto giusto? Quindi descrizione e info dovrebbero essere impostate sulla corrette fruizione della tipologia di spiaggia, senza perdersi in descrizioni porno in cui “ho visto due trombare davanti a tutti, ho visto quello che si sega”, scrivendone ben tre pagine per poi ammettere alla fine di aver visto solo una scena nell’unica volta in cui è andato un anno fa. Questo significa gettare merda in un posto. Che ci servirebbe tra l’altro. E non è utile a nessuno, anzi semmai attira altri. Se ci sono gay? I gay sono ovunque, grazie a dio, semmai se c’è gente trasgressiva, unico dato di fatto reale, perché girando la cosa, se vai solo e invece ci sono coppie che cercano il single ti andrebbe bene? Da quanto ti conosco sarebbe la stessa cosa, vai a prendere il sole e vuoi stare in pace. Quindi l’unico dato che ti serve è: nella spiaggia c’è gente che sa comportarsi a modo o no? La sessualità che hanno non dovrebbe essere dirimente, sbaglio? Se sbaglio correggimi pure.
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01/01/2000 00:00
quagliozzi ha scritto:
a_fenice ha scritto:
quagliozzi ha scritto:
a_fenice ha scritto:
@quagliozzi...
Se non conosco una spiaggia a me interessa sapere da chi è frequentata. Se devo andare con minori m'interessa sapere se ci sono esibizionisti, se vado con un'amica alle prime armi m'interessa sapere se ci sono guardoni e se vado da solo m'interessa sapere se ci sono gay. E in tutti i casi non si tratta di discriminazione ma, casomai, di autodiscriminazione perché sono io che non ci vado nel caso di frequentazioni che potrebbero turbare la mia tranquillità.
Sapere se una spiaggia è tranquilla è nel novero, ma vale per ogni aspetto giusto? Quindi descrizione e info dovrebbero essere impostate sulla corrette fruizione della tipologia di spiaggia, senza perdersi in descrizioni porno in cui “ho visto due trombare davanti a tutti, ho visto quello che si sega”, scrivendone ben tre pagine per poi ammettere alla fine di aver visto solo una scena nell’unica volta in cui è andato un anno fa. Questo significa gettare merda in un posto. Che ci servirebbe tra l’altro. E non è utile a nessuno, anzi semmai attira altri. Se ci sono gay? I gay sono ovunque, grazie a dio, semmai se c’è gente trasgressiva, unico dato di fatto reale, perché girando la cosa, se vai solo e invece ci sono coppie che cercano il single ti andrebbe bene? Da quanto ti conosco sarebbe la stessa cosa, vai a prendere il sole e vuoi stare in pace. Quindi l’unico dato che ti serve è: nella spiaggia c’è gente che sa comportarsi a modo o no? La sessualità che hanno non dovrebbe essere dirimente, sbaglio? Se sbaglio correggimi pure.
Hai perfettamente ragione. Ma ognuno si cautela per evitare di ritrovarsi in situazioni spiacevoli. Che ci siano coppie in cerca di single non è una fattispecie che ha mai turbato la mia tranquillità. Allo stesso modo non ho mai chiesto se la spiaggia è frequentata da geometri o da ragionieri. Se la categoria che più mi ha rovinato la tranquillità, portandomi ad evitare di frequentare locali e spiagge, è quella dei gay, cosa ci posso fare? Se hai un altro termine per definirli, benvenga.
Esiste, ed è anche semplice: cercasesso? Vale per tutti, non fa discriminazioni, non crea barriere o false visioni.
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01/01/2000 00:00
siman ha scritto:
a_fenice ha scritto:
“ Men che meno la caccia ai gay. Perché si era più educati? Forse.” Non direi. Basta ricordare hitler e i fasci, era direttamente camera a gas.
E vabbeh che sono vecchio, ma "ai miei tempi (di adolescente e ragazzo)" stiamo parlando degli anni 60 e 70. [:D]
Infatti l’ho scritto. Son partito un po’ prima per rimembrare, poi ho descritto i tuoi tempi, che son anche i miei
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01/01/2000 00:00
Vorrei ricordare che dai 14 anni hanno la libertà di fare sesso, e che l’età abortiva è scesa sotto i 12 anni. Quando vogliamo spiegargli la vita? O ancora la storia dei fiori e dell’ape? Poveri piccoli, non vanno sconvolti… e i miei nipoti di 10/11 anni mi fanno domande e han conoscenze che quasi non ho io … Basta fare i moralisti e perbenisti, svegliamoci, guardiamo in faccia la realtà
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01/01/2000 00:00
Ho messo dei se perché: esistono certo famiglie che insegnano a vivere e il rispetto, ma nel momento che esistono dei bulli, evidenziano delle famiglie che non svolgono questo ruolo. Non è generalista. E il se vale anche per gli insegnanti: il presupposto specifico e di persone formate apposta, non è che non esistano insegnanti bulli che son peggio degli alunni. Le famiglie andrebbero sollecitate ad essere più aperte e a fare il loro lavoro Gli insegnanti: non dai la cattedra di matematica a uno con la laurea in italiano, non so se mi spiego senza dire ulteriormente E comunque alla fin fine stiamo parlando di educaIone civica, non di altro. Educazione civica non riguarda solo rispettare la segnaletica stradale, non gettare rifiuti per terra, e si possono e devono portare a scuola materiale didattico apposito per far vedere le conseguenze degli atti di inciviltà, così come andrebbero adottate tutte le misure atte a “almeno provare” a far capire come si vive in comunità. Perché tanto chi fa il sordo ci sarà sempre
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