#diamociunamano (DDL Zan)

a_fenice 02/09/2026 21:37 12.846 Visite
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01/01/2000 00:00
quagliozzi ha scritto:
a_fenice ha scritto:
@quagliozzi...
Se non conosco una spiaggia a me interessa sapere da chi è frequentata. Se devo andare con minori m'interessa sapere se ci sono esibizionisti, se vado con un'amica alle prime armi m'interessa sapere se ci sono guardoni e se vado da solo m'interessa sapere se ci sono gay. E in tutti i casi non si tratta di discriminazione ma, casomai, di autodiscriminazione perché sono io che non ci vado nel caso di frequentazioni che potrebbero turbare la mia tranquillità.
Sapere se una spiaggia è tranquilla è nel novero, ma vale per ogni aspetto giusto? Quindi descrizione e info dovrebbero essere impostate sulla corrette fruizione della tipologia di spiaggia, senza perdersi in descrizioni porno in cui “ho visto due trombare davanti a tutti, ho visto quello che si sega”, scrivendone ben tre pagine per poi ammettere alla fine di aver visto solo una scena nell’unica volta in cui è andato un anno fa. Questo significa gettare merda in un posto. Che ci servirebbe tra l’altro. E non è utile a nessuno, anzi semmai attira altri. Se ci sono gay? I gay sono ovunque, grazie a dio, semmai se c’è gente trasgressiva, unico dato di fatto reale, perché girando la cosa, se vai solo e invece ci sono coppie che cercano il single ti andrebbe bene? Da quanto ti conosco sarebbe la stessa cosa, vai a prendere il sole e vuoi stare in pace. Quindi l’unico dato che ti serve è: nella spiaggia c’è gente che sa comportarsi a modo o no? La sessualità che hanno non dovrebbe essere dirimente, sbaglio? Se sbaglio correggimi pure.
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quagliozzi ha scritto:
a_fenice ha scritto:
quagliozzi ha scritto:
a_fenice ha scritto:
@quagliozzi...
Se non conosco una spiaggia a me interessa sapere da chi è frequentata. Se devo andare con minori m'interessa sapere se ci sono esibizionisti, se vado con un'amica alle prime armi m'interessa sapere se ci sono guardoni e se vado da solo m'interessa sapere se ci sono gay. E in tutti i casi non si tratta di discriminazione ma, casomai, di autodiscriminazione perché sono io che non ci vado nel caso di frequentazioni che potrebbero turbare la mia tranquillità.
Sapere se una spiaggia è tranquilla è nel novero, ma vale per ogni aspetto giusto? Quindi descrizione e info dovrebbero essere impostate sulla corrette fruizione della tipologia di spiaggia, senza perdersi in descrizioni porno in cui “ho visto due trombare davanti a tutti, ho visto quello che si sega”, scrivendone ben tre pagine per poi ammettere alla fine di aver visto solo una scena nell’unica volta in cui è andato un anno fa. Questo significa gettare merda in un posto. Che ci servirebbe tra l’altro. E non è utile a nessuno, anzi semmai attira altri. Se ci sono gay? I gay sono ovunque, grazie a dio, semmai se c’è gente trasgressiva, unico dato di fatto reale, perché girando la cosa, se vai solo e invece ci sono coppie che cercano il single ti andrebbe bene? Da quanto ti conosco sarebbe la stessa cosa, vai a prendere il sole e vuoi stare in pace. Quindi l’unico dato che ti serve è: nella spiaggia c’è gente che sa comportarsi a modo o no? La sessualità che hanno non dovrebbe essere dirimente, sbaglio? Se sbaglio correggimi pure.
Hai perfettamente ragione. Ma ognuno si cautela per evitare di ritrovarsi in situazioni spiacevoli. Che ci siano coppie in cerca di single non è una fattispecie che ha mai turbato la mia tranquillità. Allo stesso modo non ho mai chiesto se la spiaggia è frequentata da geometri o da ragionieri. Se la categoria che più mi ha rovinato la tranquillità, portandomi ad evitare di frequentare locali e spiagge, è quella dei gay, cosa ci posso fare? Se hai un altro termine per definirli, benvenga.
Esiste, ed è anche semplice: cercasesso? Vale per tutti, non fa discriminazioni, non crea barriere o false visioni.
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01/01/2000 00:00
siman ha scritto:
Ah ok. La legge Mancino non è perfetta. E chi ha mai sostenuto il contrario? Allora non perfezionamola, facciamone una ad hoc che comprenda solo i gay e handicappati. E per tutti gli altri? Che ci pensino i deputati degli "altri". Ecco si, adesso è più chiaro. Grazie [:)]
Cioè? E chi dovrebbe pensarci, il sor Furio che fa il ciabattino, o la sora Maria che sforna le torte a far leggi complete e per tutti? Non stai pagando come me 1.000 persone a 15.000 € al mese per far questo? E invece stanno sempre e solo a litigare, farsi belli e far campagna elettorale? Mica ho detto di non comprendere chi vada compreso, mica ho detto che sia ingiusto, conosco il body sharing, i bulli sia scolastici che di quartiere, quelli che mi hanno isolato, che mi deridevano, e nonostante tutto non era cosa allo stesso livello, ma anche fosse, ben venga lo ripeto per la seconda volta (o devo scriverlo in grassetto), si sta menando il can per l’aia: si son sentire solo offese e portate per il culo in aula, nessuno dei tuoi protetti ha chiesto di comprendere chissà chi, anzi ne han parlato dicendo: come no, adesso mettiamoci dentro anche … si cazzo, mettiamo dentro tutto coloro che soffrono per l’imbecillita acuta di un popolo che avrebbe la potenzialità di andare sulla luna ma è bravo solo a far le pulci a chi è diverso dalla massa. E cmq è un discorso xxxx, siccome ci sarebbe anche questo e quest’altro, non c’è, non si fa nulla per nessuno. Non dovrebbe essere: mettiamoci anche questi, oppure una parte ci sono, buona la prima, e subito a seguire sotto con gli altri? No, troppo semplice, meglio far battaglia per non dar nulla a nessuno, e a chiedere di togliere le lezioni anti bullismo dalle elementari, perché li son ancora angioletti e non ne fanno di bullismo. Va bene ok, andiamo avanti così. Ma non mi vien da ridere
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01/01/2000 00:00
Ricordo che il testo originario non prevedeva ne disabili ne donne, in quanto costruito per la comunità LGBT. In base ai oltre 900 emendamenti depositati alla camera, son state fatte alcune modifiche chieste proprio dalla destra e da altri gruppi minori o singoli. Nella fattispecie: - allargamento a donne (qui non si tratta di quote rosa o simili, ma di applicare un’aggravante se il reato è d’odio), e a disabili. La richiesta era: per approvare leggi simili occorrono decenni, date le incompatibilità tra sinistra e destra nel paese, quindi, dato si tratta di un inasprimento di pene in alcuni casi, aggiungere ciò che si rileva mancante nella giurisprudenza come aggravante, appunto donne e disabili (curioso che la destra abbia voluto questo, che sinceramente pur se non in tema, e buono anzi ottimo come inserimento, e oggi lo contesta). Le donne rappresentano ad oggi la quota più numericamente espressiva di reati di crimini d’odio, a seguire ben lontani i disabili, poco sotto il mondo LGBT. Si fa una legge sulle aggravanti, in effetti sembra strano che si faccia per i meno colpiti e si ignorino le categorie più attaccate. Le femministe contrarie? Son come arcilesbica, platinette, a altri soggetti simili: son così asserviti ai persecutori che ne negano la necessità di esser difese, tutte malate di sindrome di Stoccolma. Ci difendiamo da sole e in altre sedi… no comment. Basta seguire la storia di Ruby per vedere come pur di accontentare il maiale negano anche i danni subiti. - specifica dell’identificazioni delle varie sessualità (cosa già firmata dall’Italia nel trattato di Istambul, applicato ad alcune normative particolari, tipo il regolamento carcerario, ma mai ancora indentificato nelle leggi dello stato) La cosa più contestata è il discorso sull’identità di genere. Dicono gli oppositori: ma se uno si sveglia la mattina e si sente donna, o al contrario uomo, con questa legge può pretendere di andare nei bagni dell’altro sesso, entrare in squadre sportive diverse etc etc. No. In Italia questo salto di diritto si ottiene alla fine di un percorso di transizione ben determinato e lo stabilisce un giudice con sentenza specifica che determina l’avvento cambio di sessualità, e da lì scaturiscono eventuali diritti ulteriori. Prima di allora però ci sono anni di transizione, in cui l’individuo che sta migrando è e rimane nel suo sesso originale, solo con diritti morali di essere chiamato in modo corretto, e nello stesso tempo col diritto di non essere preso in giro o peggio a botte perché ancora non è né carne né pesce. Non esiste un interruttore per cambiare le cose all’istante, e non è giusto che queste persone, che già passano una transizione dolorosissima, debbano anche subire l’astio e le riprovazione dei perbenisti benpensanti. - la specifica ulteriore (non bastasse la costituzione art 21), scritta nell’art 4, dell’esclusione delle opinioni dagli ambito di questa legge. In Italia ognuno può avere la propria opinione su tutto, l’unica vietata dalla costituzione stessa è sull’apologia del fascismo, ma ogni opinione deve essere espressa come preferenza, non come istigazione all’odio e violenza successiva. - adesione alla giornata mondiale contro l’omofobia etc istituita dalle Nazioni Unite e dal Consiglio Europeo nel 2004, a cui l’Italia non ha ancora aderito. Una semplice domanda: perché l’Italia non dovrebbe celebrarla? - in quel giorno, 17 maggio, al pari di altre tematiche delle giornate mondiali, fatte apposta per richiamare attenzione su delle problematiche particolari, introdurre nelle scuole la discussione sul problema fobico delle varie sessualità. Non si tratta di insegnare il gender ai piccoli, ma far capire che ogni persona ha le sue peculiarità, che vanno rispettate e non bullizzate per questo, al pari di chi è di un’altra razza, o di chi è obeso, o disabile, o di un’altra religione è così via dicendo. Insegnare ai piccoli il rispetto delle differenze di stato o culturali e forse insegnare il gender? Chi deve tenere le lezioni? Semplice. La scuola è in regime di autonomia, quindi decide a modo suo, sentiti perché no anche i genitori, ma la consuetudine corrente è che gli insegnanti stessi, che passano con loro una buona parte della vita, siano istruiti informati e facciano da tramite sull’insegnamento dell’esistenza di differenze, tutte, non solo di genere, e che vanno rispettate. Opporsi a questo significa ammettere che non deve essere portato in giro uno che porta gli occhiali, ma può essere portato in giro un ragazzo coi pantaloni rosa (macchiati dalla lavatrice) e poterlo spingere al suicidio. Ogni altra opposizione faziosa espressa dalla destra tipo l’abolizione della giornata della mamma, l’approvazione della gestazione per altri (detta utero in affitto) e altre, son tutte emerite cavolate messe lì perché fan colpo sulla gente semplice o disinformata. Il ddl Zan non ne parla, non le prevede, non le considera proprio, non ci sono, ne possono essere conseguenze probabili a questa legge. Proteggere le donne e abolirne la festa in quanto mamme… non si capisce da soli l’assurdita di questa cosa? Ammettere l’utero in affitto… a parte la legge già specifica in merito, che ne vieta l’uso in Italia, che c’azzecca aggravare un crimine d’odio contro gay, donne e disabili, con l’approvare un tipo di gestazione alternativa? Cioè ci arriva il cervellino a capire che son tutte argomentazioni faziose messe lì solo a suscitare il furor di popolo? La storia è molto più semplice. Da 40 anni c’è una legge che aumenta la pena per chi esercita violenza gratuita in casi particolari, tipo io e te litighiamo per il calcio, facciamo a chi le prende di più e chi rompe paga i danni; io e te litighiamo perché te sei nero e ti odio, o istigo altri ad odiarti, beh la pena conseguente sarà più alta. Al già protetto vengono associate altre branche di persone (LGBT, donne e disabili); se dico che le donne sono isteriche e minorate posso dirlo, perché è un’opinione, così come non amo i gay e che non voglio concedergli matrimonio o adozione, o che i disabili puzzano e costano, al massimo sarò indecente dal punto di vista umano, ma posso farlo. Agire in modo da provocare violenza o odio contro queste persone no, ma con la legge Zan punisco ulteriormente chi si permette di farlo. A casa mia si chiama civiltà. Non oppressione o fare un liberi tutti. Ahimè.
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01/01/2000 00:00
Perché se mizio ho posto un dubbio, della serie ma non sarebbe giusto che qualunque atto di bullismo di ingerenza verso diversi, etc etc, sia trattato nella stessa misura, senza che sia previsto da leggi particolari, ed è un discorso da poter argomentare, se te dici: ma potresti essere denunciato per lo Zan, quando lo Zan e solo un aggravante, si spiega, se uno riporta (e non dico te) solo punti sparati al senato dagli oppositori, dalla chiesa, e da chi ragiona a modo suo, portando elementi falsi, alle falsità rispondo, con dati di evidenza. Non son vere le mie evidenze? Rimangano con le loro idee, io coi miei dati di fatto. In fondo si tratta come tra discutere di green pass, e di cosa contengono i vaccini. Di green pass si può discutere, su cosa contengono i vaccini no, ancor meno con chi non sa una sega di cosa sia la medicina.
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01/01/2000 00:00
mizioeanto ha scritto:
a_fenice ha scritto:
mi dispiace di più quando senza riflettere pongono i dubbi degli oppositori allo Zan, così per come li hanno sentiti, senza rifletterci sopra su quanto siano menzogneri e privi di fondamento. Mi piacerebbe invero che quando controbatto con dati di fatto, non con ideologie, mi riconoscessero la ragione invece di abbandonare semplicemente l’opposizione posta.
Beh, no, qui non ci sto. Scusa Max, sembrerebbe quasi che tu ti stia elevando come portatore di verità assoluta. Negli ultimi duemila anni, mi dicono, ce ne è stato uno solo che veniva considerato la verità incarnata, e come penso saprai, io non ci credo per niente :) Ma guarda se in meno di 6 ore mi sono preso del razzista, omofobo, adesso pure indottrinato dalla destra e pure cattolico. Ne aveste presa una! Avvengono discriminazioni (e annessi e connessi) contro i gay? Si. Spesso? Si. Vanno puniti? Si, assolutamente. Vanno puniti più che se le stesse azioni vengono commesse verso altre categorie (avvocati, macellai ecc).. boh, non so, direi di no.
cominci a leggere di fretta pure te? A te e Siman vi ho nominato prima, e ho detto, seppur da discutere, un’opinione rimane tale e si discute. Qui parlo di coloro che han messo non le opposizioni, ma le bugie sparate in merito da detrattori. Non mi sembra che ti riguardi su ciò che hai detto. No? Quanto a mille esempi che puoi portare, la differenza sostanziale sta nella cultura dell’atto, nella prosecuzione dello stesso, nella costanza e nella generalizzazione in ogni forma di discriminazione. Certo che so dei medici di Rimini, se leggi in giro l’ho scritto tante volte. Problema grave. Caspita se è grave. Quanto è grave, fino a che punto diventa un problema sociale? Hanno avuto la macchina distrutta, loro non han subito nessun danno, han rimesso soldi probabilmente è han vissuto la paura di essere vittime di coloro che vanno salvando ogni giorno. Non voglio sminuire ciò che è successo a dei colleghi. Ma non è paragonabile a ciò che succede a delle persone ogni santo giorno della propria vita, in offese, in limitazioni, in non possibilità di vivere la loro vita, il rimanere nascosti, i più, perché se apparissero sarebbero messi alla gogna ancor di più. Una certa cultura di opprimiamo la minoranza fa si che te che ci appartieni non potrai mai vivere la tua vita. Il laziale corre un rischio allo stadio se va contro gli ultras della Roma, ma se ci va e un cretino pari loro. Il barbuto riceverà un’offesa del tipo fai schifo, hai i pidocchi, ma nessuno gli taglierà la barba ne gli farà altro ne avrà posti di lavoro negati ne sarà costretto a eliminarla. Il medico di Rimini avrà dovuto star attenti a girare in quei giorni, ma finito l’attacco finito il problema. Certo, i novax vanno inventandone di ogni tipo di questi tempi, e se la prendono coi medici, ma anche questo finirà, e nessuno rischia la propria vita con loro perché son medici. Gli atti di violenza contro chiunque ci sta sul le palle son sempre esistiti è sempre saranno combattuti, ma son cose ben più lievi, per quanto gravi, di coloro che vengono isolati e derisi in ogni dove solo per colore della pelle, o perché credenti, o perché di altre nazioni, o perché gay, o perché donne, o perché disabili. La xenofobia imperante è culturalmente imposta dagli stessi genitori, persino da certe frange della chiesa, e venirne fuori e capire che è sbagliato non è facile. E nel frattempo questo tutto soffrono, son costretti a nascondersi, son costretti a cammuffarsi per poter vivere. Hai idea di quanti gay, non avendo avuto il coraggio di manifestarsi, si son trovati costretti a sposarsi, per poi cornifixare le mogli in ogni occasione, e di quanti danni reali poi fanno al mondo intero? Se si erano lasciati liberi di sposarsi tra loro son da illo tempore, non era più semplice. L’onore della famiglia… quanto figli che han fatto coming out in famiglia vengono malmenati e buttati fuori, perché non son più figli loro? La chiesa che dei libri da leggere solo le righe che gli interessano, (levitico 20/21, son considerate abominio cose tipo donne mestruate, mangiare crostacei “gamberetti”, mangiare di bestie con unghie biforcute “maiale”, portare panni di due tessuti diversi “metterti un fresco lana? Un misto cotone e elastom? Una maglietta di lana, camicia di seta, giacca di cotone… tutto abominio, ma di pagine su pagine piene zeppe di divieti si ricordano solo di “non giacere con un altro uomo come una donna (mente le donne possono giacere con altre donne), e di tutto questo, arcaico e con le giustificazioni di oltre 5000 anni fa, Gesù stesso non ha mai fatto parola, e si che ne ha dette di cose, e cosa spara il prete dall’altare? Amiamo questi nostri fratelli? No, odiamoli, condanniamoli, mandiamoli all’inferno sin da ora, non gli diamo nemmeno la benedizione, contravvenendo allo stesso catechismo, dove seppur condanna, parla di accoglienza e sostegno. Prediche di odio, come quella della dottoressa che parla di satanismo anale… Sai, vero che lo sai, che se uno vuol offendere qualcun altro non gli dice solo coglione o imbecille, ma per colpirlo nel profondo se va bene gli da dell’andicappato, se va male gli da del finocchio, del frogio, dell’effemminato, della checca isterica… perché vengono usati questi termini se fossero di normale valenza? Se ti urlo barbuto equivale a se ti urlo finocchio? Capisci la differenza enorme tra gli esempi che non trovi, e cosa subiscono queste persone? Capisci che il ragazzo dai pantaloni rosa era etero, e porto dei pantaloni che si erano macchiati in lavatrice alla mamma, e avendo preso la tonalità rosa è stato così attaccato che tornato a casa si è vergognato così tanto da impiccarsi? Ti sembra cosa allo stesso livello di un’auto, 70 auto sfasciate? E non ho elencato più di tanto. Proseguo con le donne, i disabili? Penso proprio di no, sai cosa voglio dire. Un crimine d’odio è tale perché non è una lite comune, ma determinato dalla cultura oppressiva e soppressiva di coloro che son diversi da te, che ti stanno sul caxxo, che non meritano di vivere. Non me li paragonare ad un laziale. Son due cose così antitetiche che a mio avviso non dovremmo nemmeno discutere. Più di così non so che dire ancora, se non proseguire per giorni ad elencarti ciò che succede ogni giorno.
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01/01/2000 00:00
Trovare la verità… non porta agli antipodi, ma alla discussione, serena, di come stanno veramente le cose. La verità, se interessa davvero, va cercata, studiata. Oggi come oggi se fai solo lo spettatore, finisce che dai retta solo a chi strilla di più. All’uscita di questo decreto, giuro, non son andato a leggerlo, mi fidavo in fondo del proponente. È un gay, intelligente, non avrebbe mai proposto cose assurde. Poi ho sentito le critiche della destra, più alcune di gente di parte, vedi platinette (inorridisco solo a scriverne il nome) [V] Quindi, seppur la mia conoscenza e verità non avrebbe spostato nessun asse ne a favore né contro, ho voluto capire. Ho aperto Google, ho letto il decreto, ho letto le verità pro e contro. E mi son reso conto che i contro erano tutti falsi, abietti, costruito sul nulla. Di fatto vogliono solo lasciare indenne la possibilità di offendere chi vogliono senza che gli si possa dir nulla. Falsi come l’oro di Bologna. E non ci sto a stare zitto, non ci sto a subire senza intervenire, senza far sentire anche il mio pensiero. Ricordiamoci che i diritti, o sono di tutti, o diventano privilegi di pochi. Ricordiamoci anche che oggi magari non ci interessa direttamente la battaglia di una minoranza, ma nessuno sa come va la vita, e domani possiamo sempre diventare noi una minoranza, in qualunque campo. Quindi è bene essere solidali tutti per i diritti di tutti contro chi persegue solo i suoi privilegi, perché ciò che saremo non è dato da sapere.
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01/01/2000 00:00
Guarda che ho scritto di associazione fuori luogo, non altro. E rimane che Zan non pregiudica l’assegnazione di reato, ne da salvezza da reati, serve solo ad aggravare reati già riconosciuti C’è un giudice che ha ammesso la potenzialità dell’appartamento? Si vede che c’era un buon avvocato, anzi ottimo. Andate in appello cacchio, non esiste, mai visto.
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01/01/2000 00:00
Siman si rivolgeva al passato. Dice: dopo anni di governi sinistrorsi, se volevano far passare questa legge di tempo ne avevano avuto. Vero… e non vero. Uno degli esempi più eclatanti, finito nel dimenticatoio, forzato per chi non segue queste cose con costanza, fu la proposta di Nichi Vendola. Vero e che a quel tempo le forze di sinistra erano, su certi temi, ancorati al passato come lo è la destra oggi. Inutile far finta. Anche per noi basti pensare che praticamente ad ogni legislatura è stato presentato un progetto “naturista”, di cui quello che fece più strada prima di soccombere, fu il tentativo di “depenalizzazione del 726” di Franco Grillini, del 2006, ma non fu ne il primo ne l’ultimo. Sempre tutti osteggiati da benpensanti di vari schieramenti. Le uniche tre leggi “libere e nuove” a passare furono divorzio, aborto e unioni civili. Sinistra omofoba? Anche si, certo, ma almeno una buona parte col tempo è maturata e ora sembra aver capito. Destra omofoba? Di facciata no, in pratica si, e molto. Gli esempi e le esternazioni non mancano.
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01/01/2000 00:00
siman ha scritto:
A Eroe: certo che la compagnia assicuratrice è responsabile in solido. La parcella dell'avvocaro difensore nominato dal condominio no e se si perde o vengono compensate le spese legali (in parole povere: ognuno paga il proprio legale) sono soldi persi. Ma l'esempio portato era per dimostrare che ci sono giudici che interpretano le leggi in modo che noi "mortali (o razionali)" non capiamo. Perciò ci può essere il rischio che in una vertenza a seguito danni fisici dove ci sia coinvolto un gay, che abbia torto o ragione, qualche giudice potrebbe avvalersi della legge Zan. Capisco che è un caso limite ma di fronte alla promulgazione di una legge, devono essere prese in considerazione tutte le eventualità. In ogni caso continuo a concordare con Mizio: giusto difendere le persone, ma sbagliato dedicarsi solo a una ben specifica categoria.
in una vertenza con danni fisici in carica ad un gay, questi contano e vengono presi in considerazione solo se i danni son derivati da azione omofoba. Se han litigato per un incidente, ad esempio, non c’è omofobia di mezzo. Così come se la persona è nera, o cinese, o musulmana. In ogni reato d’odio conta la motivazione per cui inizia e prosegue quel reato, non fra chi viene conpiuto. Ma 40 anni di mancino in vigore è ancora con queste domande? Zan è solo allargamento di mancino, per comprendere categorie mancanti e che la gente imbecille non smette di sopraffare ogni momento. Se la gente fosse tutta sana di mente, potremmo cancellare la mancino direttamente Ma l’Italia troppo spesso è questa qua https://youtu.be/PSlf6r1I6MQ Goditi come sa essere la gente, goditi come i genitori istigano gli intoccabili e immaturi figli “piccoli” a diventare bulli facendogli gridare scemo e altro al giornalista. E queste son solo poche migliaia di esaltati. Se andiamo a parlare di donne, disabili e gay… lasciamo perdere. Nessuna aggravante? Sicuri?
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01/01/2000 00:00
Eroe, non leggi più neanche te. È già postato sopra [:0]
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01/01/2000 00:00

Giornata internazionale contro l'Omofobia

Il 17 maggio del 1990 l’omosessualità è stata rimossa dalla lista delle malattie mentali nella classificazione internazionale delle malattie pubblicata dall’Organizzazione mondiale della sanità. Per questo la data è stata scelta come Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. Un appuntamento che quest’anno ha ancora più risalto perché cade nel pieno della discussione riguardante il ddl Zan. Tutti nascono liberi e uguali in termini di dignità e diritti. In occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia (IDAHOBIT), è necessario ribadire quanto sia importante rispettare, proteggere e promuovere il pieno ed equo esercizio dei diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI). In tutto il mondo le persone continuano a essere vittime quotidianamente di violenza, esclusione e discriminazione a causa dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, reali o percepiti, o delle loro caratteristiche sessuali. Desta stupore che in 69 paesi nel mondo le relazioni consensuali tra persone dello stesso sesso si configurano come reato e che in 11 di tali paesi l'omosessualità è ancora passibile di pena capitale. Come è la situazione in Italia Il 2021 è l'anno in cui, secondo Ilga Europe (associazione internazionale per i diritti LGBT presente all'Onu), l'Italia scende al 35° posto della classifica dei Paesi Europei per politiche a tutela dei diritti umani e dell'uguaglianza delle persone LGBT+ . Tale dato è confermato da quanto rilevato dal servizio di Gay Help Line 800 713 713 (gayhelpline.it), contact center contro omofobia e transfobia, che riceve più di 50 contatti al giorno (tra linea e chat) oltre 20.000 l'anno, da parte di persone colpite da discriminazione, odio e violenza in quanto lesbiche, gay bisex e trans. I dati di Gay Help Line sono allarmanti: rilevano nell'ultimo anno, periodo Covid, forti aumenti come i ricatti e le minacce subiti dalle persone LGBT che sono passati dall'11% al 28%. I casi di mobbing e discriminazioni sul lavoro dal 3 al 15%. Inoltre, nell'anno in cui la pandemia ha limitato la socializzazione al web, il 30% degli studenti LGBT+ che ha contattato la Gay Help Line ha detto di aver subito episodi di cyberbullismo e hate speech online. Ancora, circa il 60% degli utenti rientrano nella fascia di età 13-27. L'incidenza del pregiudizio e della discriminazione ha un peso particolare sui ragazzi: questo perché i problemi iniziano già con il coming out in famiglia. Un primo passo con il Ddl Zan Questi numeri mostrano ancora di più quanto sia importante andare nella direzione tracciata dal decreto Zan. In Italia manca ancora, infatti, una legge che contrasti l’omobitransfobia: il provvedimento promosso dal deputato del Partito democratico Alessandro Zan si muove proprio verso questa direzione. Prevede di ampliare il reato di propaganda e istigazione a delinquere (604 bis del codice penale), che non contemplerebbe più esclusivamente i “motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa” ma anche quelli “fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere o sulla disabilità”. Le associazioni Lgbti hanno organizzato mobilitazioni in oltre 50 piazze italiane (il 15, 16 e 17 maggio) per chiederne l’approvazione in tempi brevi e senza modifiche.
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01/01/2000 00:00
Intanto, per guadagnare tempo, il ddl Zan non introduce alcunché sull’identità di genere, la comprende soltanto nelle sue norme. Dato che citi norme di legge ti metto un bel sunto di tutto ciò che riguarda la legislazione italiana e l’identità di genere (in vero è incompleto, c’è anche altro, ma penso che basti e avanzi quanto contiene) Garantire la piena effettivita#768; del diritto all’identita#768; di genere e all’espressione di genere 22 Marzo 2020 Garantire la piena effettivita#768; del diritto all’identita#768; di genere e all’espressione di genere Punti programmatici per una proposta di riforma della L. 164/1982 – “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso” A cura di MIT – Movimento Identita#768; Trans Settore Sportello Legale – 13 febbraio 2020 Premessa: la genesi della L. 164 Nel 1982, l’approvazione della legge 164 in materia di rettificazione di attribuzione di sesso fu considerata una conquista importante, volta in particolare a riconoscere la possibilita#768;, per chi avesse gia#768; effettuato gli interventi chirurgici di riattribuzione di sesso all’estero (si trattava all’epoca per lo piu#768; di donne trans), di ottenere le necessarie modifiche sull’atto di nascita e sui documenti. Il MIT, insieme al Partito radicale, fu promotore attivo di questa legge, che innegabilmente consenti#768;, come tuttora fa, le necessarie modifiche anagrafiche e sui documenti, possibilita#768; non prevista fino a quel momento. La legge fu oggetto di scrutinio da parte della Corte Costituzionale nel 1985, in seguito a dubbi di costituzionalita#768;, ma fu confermata quale espressione di una civilta#768; giuridica in evoluzione, attenta a garantire i diritti inviolabili della persona. Il decennio 2010-2020: nuovi standard internazionali e trend emergenti alla luce dei diritti umani La legge 164 non specificava quali debbano essere i requisiti da soddisfare sia per accedere ai trattamenti medici per il mutamento di sesso, sia per ottenere la rettificazione anagrafica. Dopo le modifiche introdotte nel 2011, che ha semplificato il procedimento, la legge si limita oggi a precisare, che 1) l’intervento chirurgico – “quando risulta necessario” – viene autorizzato con sentenza, e che 2) la rettificazione anagrafica si fa in forza di sentenza del tribunale che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita “a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. Purtroppo, nel corso del tempo si e#768; instaurata una prassi giudiziaria che prevedeva, e per molti aspetti tuttora prevede, una serie di requisiti da intendersi come precondizioni per l’accesso ai trattamenti medico-chirurgici, che devono essere autorizzati dal giudice: tra essi spiccano la diagnosi psicologica, la terapia ormonale ed altri ancora. Nei ricorsi ai Tribunali si e#768; soliti allegare almeno una perizia o relazione psicologica, con la diagnosi di disforia di genere, una perizia endocrinologica, con la prescrizione della cura ormonale gia#768; iniziata, e un certificato di stato libero, per dimostrare di non essere sposati. Sulla scia di definizioni patologizzanti del ‘transessualismo’ o del ‘disturbo di genere’, si e#768; dunque affermata una prassi medica cristallizzata in protocolli irti di numerosi passaggi. Il trend europeo, tuttavia, perlomeno a partire dalla pubblicazione dell’Issue Paper del Commissario del Consiglio d’Europa per i diritti umani (Human Rights and Gender Identity, 29 luglio 2009) e#768; stato, ed e#768; tuttora, nel senso della de-patologizzazione della non conformita#768; di genere. Il Commissario europeo segnalava all’epoca che “dal punto di vista dei diritti umani e delle cure sanitarie, non emerge l’esigenza di diagnosticare alcun disturbo mentale per assicurare l’accesso ai trattamenti per una condizione che abbisogna di cure mediche” (p. 26). Il trend nel senso della completa de- patologizzazione e#768; sfociato nel 2018 nella revisione dell’ICD-11 (International Classification of Diseases dell’Oms), che non prevede piu#768; la ‘disforia di genere’ come malattia o disturbo mentale. Un ulteriore trend, chiaramente identificabile, e#768; che alcuni requisiti per ottenere la rettificazione anagrafica sono stati considerati eccessivi o arbitrari alla luce dei diritti umani. Infatti, gia#768; nel 2010 il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa aveva adottato una Raccomandazione sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identita#768; di genere (CM/Rec(2010)5). Al punto 20 dell’allegato, la Raccomandazione specifica che “i requisiti preliminari, comprese le modifiche fisiche, necessari per il riconoscimento giuridico dell’avvenuto cambiamento di sesso dovrebbero essere regolarmente riesaminati, al fine di eliminare quelli che si rivelino abusivi”. Al punto 21 precisa inoltre che “gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per garantire il pieno riconoscimento giuridico dell’avvenuto cambiamento del sesso di una persona in tutte le sfere della vita, in particolare rendendo possibili le rettifiche dei dati anagrafici nei documenti ufficiali in modo rapido, trasparente e accessibile”. Tale impostazione e#768; stata ripresa e caldeggiata dalla Risoluzione 2048 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, del 22 aprile 2015, sulla Discriminazione contro le persone transgender in Europa. In tale Risoluzione, si invitano gli Stati membri a: fare propria una piena de-patologizzazione della non conformita#768; di genere assicurare un percorso medico privo di aspetti stigmatizzanti esplorare modelli di cura basati sul consenso informato eliminare ogni forma di diagnosi di disturbo mentale eliminare ogni trattamento medico obbligatorio garantire comunque l’accesso a terapie ormonali sostitutive, supporto psicologico eintervento chirurgico a carico del servizio sanitario pubblico istituire procedure di rettificazione anagrafica che siano rapide, trasparenti e accessibili,basate sull’auto-determinazione considerare la possibilita#768; di indicare un genere ‘altro’ sui documenti di identita#768;, per coloroche lo desiderino rimuovere ogni restrizione a proseguire un matrimonio [o un’unione civile] esistente considerare preminente l’interesse del minore nei casi riguardanti soggetti minorenni.Anche in Italia si e#768; venuta affermando una nuova sensibilita#768; al riguardo. Per quanto concerne l’autorizzazione del Tribunale alla rettificazione anagrafica, la prassi e#768; stata per lungo tempo nel senso di considerare obbligatorio l’intervento chirurgico demolitorio degli organi sessuali riproduttivi, considerato come conditio sine qua non. Era previsto dalla legge in maniera esplicita anche l’automatico scioglimento del matrimonio. E’ solo a cavallo del periodo 2014-2015 che importanti sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione hanno adottato 2 orientamenti cogenti che non postulano piu#768; ne#769; la necessita#768; dell’intervento chirurgico (vedi i paragrafi successivi), ne#769; l’automatico scioglimento del matrimonio (Corte Cost., sent. n. 170 del 2014). Ma non finisce qui. Il 24 giugno 2013 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato gli orientamenti per la promozione e la tutela dell’esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI). Il Consiglio ha riconosciuto esplicitamente che “il possesso di documenti di identita#768; idonei e#768; un presupposto per l’effettivo godimento di numerosi diritti umani. Le persone transgender che non dispongono di documenti di identita#768; corrispondenti al genere da esse preferito possono essere di conseguenza esposte a trattamento arbitrario e discriminazioni ad opera di individui e istituzioni. In alcuni Paesi non e#768; previsto il riconoscimento giuridico del genere preferito. In altri Paesi i requisiti per il riconoscimento giuridico del genere possono essere eccessivi, ad esempio l’obbligo di provare la condizione di sterilita#768; o infertilita#768;, il cambiamento di sesso tramite intervento chirurgico, un trattamento ormonale, una diagnosi di salute mentale e/o il fatto di avere vissuto per un determinato lasso di tempo nel genere preferito (la cosiddetta “esperienza di vita reale”)” (punto 20). Ne risulta che “tali disposizioni o pratiche eccessive sono contrarie al diritto alla parita#768; e alla non discriminazione affermato agli articoli 2 e 26 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) e all’articolo 2 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali”. Assieme al trend emergente della de-patologizzazione, culminato nel nuovo ICD del 2018, si e#768; dunque affermato il trend di rimozione di tutti quei requisiti eccessivi o abusivi che rendono eccessivamente gravoso sia l’accesso al trattamento medico-chirurgico, sia alla rettificazione dell’attribuzione di sesso all’anagrafe e sui documenti. Ne da#768; conto l’Agenzia dei diritti fondamentali dell’Unione europea nell’ultima analisi giuridica comparata del 2015 (Protection against discrimination on grounds of sexual orientation, gender identity and sex characteristics in the EU, Vienna, 2015, pp. 15 ss.). Questi nuovi trend trovano origine nelle rivendicazioni delle associazioni e dei movimenti trans di tutta Europa, che hanno reclamato e favorito una nuova sensibilita#768; nei confronti, per esempio, 1) delle diverse modalita#768; in cui si puo#768; manifestare l’identita#768; e l’espressione di genere, 2) della specificita#768; del percorso di transizione e dei vissuti degli uomini trans, 3) delle problematiche delle persone intersex, queste ultime acutamente interessate da prassi mediche invasive e potenzialmente dannose del benessere e della salute, e 4) delle identita#768; di genere non binarie. Con particolare riferimento alle persone intersex, nel 2018 si e#768; avuta la prima Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti delle persone intersessuali, nella quale il Parlamento europeo prende atto dell’urgente necessita#768; di combattere le violazioni dei diritti umani delle persone intersessuali e invita la Commissione e gli Stati membri a proporre una normativa per affrontare tali questioni. Il Parlamento “condanna fermamente i trattamenti e la chirurgia di normalizzazione sessuale; accoglie con favore le leggi che vietano tali interventi chirurgici, come a Malta e in Portogallo, e incoraggia gli altri Stati membri ad adottare quanto prima una legislazione analoga” (Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sui diritti delle persone intersessuali, P8_TA(2019)0128). In particolare, riprendendo i contenuti espressi dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa del 2015 (Human rights and intersex people, Issue Paper, Strasburgo, 2015), dello studio 3 dell’Agenzia Ue per i diritto fondamentali (The fundamental rights situation of intersex people, Vienna, 2015) e della Risoluzione dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa sulla promozione dei diritti umani delle persone intersessuali e sull’eliminazione della discriminazione nei loro confronti (Risoluzione 2191, Strasburgo, 2017), il Parlamento europeo (punto 9 della Risoluzione): sottolinea l’importanza di procedure flessibili di registrazione delle nascite; accoglie con favore le leggi adottate in alcuni Stati membri che permettono ilriconoscimento giuridico del genere sulla base dell’auto-determinazione; incoraggia altri Stati membri ad adottare una legislazione analoga, comprese procedure flessibili per modificare i marcatori di genere, a condizione che continuino ad essere registrati, nonche#769; i nomi sui certificati di nascita e sui documenti di identita#768; (compresa la possibilita#768; di nomi neutri sotto il profilo delgenere).L’opzione ‘altro’ sui documenti di identita#768;, prevista per le persone intersex che presentino un certificato medico, e#768; stata gia#768; introdotta in Germania e Austria, facendo seguito a pronunce delle rispettive Corti costituzionali nel 2017 e nel 2018 che avevano giudicato la mancanza di tale possibilita#768; una violazione del diritto al rispetto della vita privata delle persone intersex. Tra i trend emergenti bisogna ricordare anche il fenomeno dell’abbassamento dell’eta#768; della presa di coscienza e della richiesta di accesso ai percorsi di transizione anche da parte di minorenni. La menzionata relazione giuridica comparata dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (2015, p. 19), segnala un lento trend nel senso di garantire l’accesso al percorso di transizione e alla rettificazione di sesso per i minori trans. Permangono notevoli difficolta#768; in questo specifico settore, come evidenziato anche dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa che gia#768; nel 2014 pose l’accento sull’esistenza di “specifici ostacoli nell’esercizio del diritto all’auto-determinazione” da parte dei minori LGBT (Human Rights Comment, LGBT children have the right to safety and equality, Strasburgo, 2014). L’Agenzia Ue per i diritti fondamentali (FRA, pubblicazione online, 2017, https://fra.europa.eu/en/publication/2017/mapping-minimum-age- requirements/transgender-hormone-therapy), segnala che in vari Stati membri, compresa l’Italia, per accedere alle terapie ormonali e#768; prevista l’eta#768; minima di 18 anni, un requisito piu#768; restrittivo rispetto all’eta#768; prevista per i minori che richiedano l’accesso ad altri servizi sanitari in materia di salute sessuale o riproduttiva senza consenso dei genitori (mentre con il consenso dei genitori attualmente e#768; possibile accedere alle terapie ormonali a partire dai 16 anni di eta#768;). Il decennio 2010-2020 ha dunque visto un rapido susseguirsi di circostanze – a livello nazionale e internazionale – che rendono urgente il completo ripensamento dell’impostazione normativa a suo tempo offerta dalla L. 164 e non solo. L’esigenza non piu#768; procrastinabile e#768;, quindi, nel senso di integrare i correttivi introdotti per via interpretativa nel corso del tempo, eliminando prerequisiti eccessivi o abusivi (sul piano sia sostanziale che procedurale) e di valorizzare pienamente il significato del diritto all’identita#768; di genere cosi#768; come, piu#768; in generale, del principio di autodeterminazione dell’individuo. Principio che, del resto, gia#768; guida situazioni eticamente sensibili come, ad esempio, l’interruzione volontaria di gravidanza o le disposizioni anticipate di trattamento (c.d. testamento biologico, v. infra). Nell’ordinamento giuridico italiano, come si e#768; evoluto il diritto all’identita#768; di genere? 4 In linea di principio, il diritto all’identita#768; di genere ha assunto una valenza sempre piu#768; marcata a livello giuridico. Con sentenza n. 221 del 2015, la Corte Costituzionale ha riconosciuto che l’ordinamento italiano riconosce “il diritto all’identita#768; di genere quale elemento costitutivo del diritto all’identita#768; personale, rientrante a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona” garantiti dall’art. 2 della Costituzione e dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani. La Corte ha anche precisato, nella sentenza n. 180 del 2017, come “l’aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz’altro espressione del diritto al riconoscimento dell’identita#768; di genere”. Gia#768; con la sentenza n. 161 del 1985, la Corte Costituzionale aveva sottolineato che la legge 164 del 1982 “accoglie un concetto di identita#768; sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non piu#768; esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente evolutisi”, sia pure con l’ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale”. Presupposto della legge 164 era dunque “la concezione del sesso come dato complesso della personalita#768;, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l’equilibrio”. Quali sono le condizioni per esercitare il diritto all’identita#768; di genere? Mentre per decenni si era ritenuto che la rettificazione di attribuzione di sesso nei registri anagrafici potesse essere disposta dal Tribunale solo a seguito di interventi chirurgici che si risolvevano di fatto in un obbligo di sterilizzazione dell’individuo – pratica censurata dal Consiglio d’Europa e dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura come violazioni del diritto all’integrita#768; fisica e della salute sessuale e riproduttiva – e#768; proprio dal 2015 che sia la Corte di Cassazione (con la sentenza n. 15138) che la Corte Costituzionale hanno stabilito che la corretta interpretazione della L. 164/1982 esclude la necessita#768;, ai fini dell’accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico. L’impostazione generale, dunque, a partire dal 2015 e#768; nel senso di riconoscere che la legge, “in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalita#768; attraverso le quali realizzare, con l’assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione” (Corte Cost., sent. 221/2015). Ancora piu#768; esplicitamente, la Corte di Cassazione ha affermato che ogni scelta relativa al percorso di transizione non puo#768; che essere il risultato di “un processo di autodeterminazione verso l’obiettivo del mutamento di sesso”. Queste sentenze hanno adottato un’interpretazione della L. 164 che ha consentito di porre chiaramente l’accento, piu#768; di quanto fosse mai stato fatto in passato, sui diritti individuali e sull’autodeterminazione della persona. Permangono tuttavia dei limiti intrinseci all’impostazione che deriva in seguito a queste importantissime pronunce. 5 Come si e#768; visto, per la Corte di Cassazione il processo di autodeterminazione riflette, in sostanza, la complessita#768; del percorso di transizione, realizzato “con il sostegno di trattamenti medici e psicologici corrispondenti ai diversi profili di personalita#768; e di condizione individuale”. Si afferma, almeno in linea di principio, un piu#768; ampio spazio di liberta#768; individuale nella scelta delle modalita#768; con cui attuare il proprio percorso di transizione. Allo stato attuale, dunque, l’esercizio del diritto all’identita#768; di genere, rimette all’interessato – con l’ausilio dei trattamenti medici e psicologici necessari – la scelta delle modalita#768; attraverso le quali realizzare il mutamento di sesso. Tuttavia, non si spinge ancora fino al riconoscimento di un’autodeterminazione piena e compiuta. Infatti, sia la Corte di Cassazione che la Corte Costituzionale, proprio nel 2015 hanno sottolineato chiaramente che occorre bilanciare il diritto del singolo allo sviluppo della propria personalita#768; individuale e sociale con “l’interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche”. Questa esigenza rende “proporzionale”, quindi legittimo, l’attuale impianto della L. 164, che si fonda su un riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso, preceduto da “un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l’irreversibilita#768; personale della scelta” (Cass. 15138/2015). Riassumendo, nell’impostazione data dalla Corte di Cassazione risulta che: Il diritto alla conservazione della propria identita#768; psicofisica non puo#768; essere sacrificato dall’interesse pubblico alla definizione certa dei generi ergo, l’acquisizione di una nuova identita#768; di genere puo#768; essere il frutto di un processo individuale che non postula la necessita#768; dell’intervento chirurgico Il Tribunale deve pero#768; accertare rigorosamente: a) La serieta#768; e univocita#768; del percorso sceltob) La compiutezza dell’approdo finaleUgualmente, la Corte Costituzionale (sent. 221/2015) ha fatto eco a tale impostazione, ribadendo che: La tutela della salute dell’individuo prevale sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico ergo, il trattamento chirurgico non e#768; un prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione anagrafica il trattamento chirurgico e#768; solo un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.Ha precisato tuttavia che rimane “ineludibile” un “rigoroso accertamento giudiziale”: a) delle modalita#768; attraverso le quali il cambiamento e#768; avvenuto b) del suo carattere definitivo. 6 Riguardo l’ampiezza e il contenuto di tale “rigoroso accertamento giudiziale” (che nel nostro ordinamento non sussiste neppure nel caso di importanti fattispecie implicanti il rispetto del diritto alla salute e alla vita, come l’interruzione volontaria di gravidanza o il testamento biologico), vale la pena ricordare che nei giudizi di merito per la rettificazione di sesso davanti al Tribunale (in composizione collegiale, a carattere contenzioso con la necessaria partecipazione del Pubblico Ministero) la parte e#768; tenuta ad allegare, a sostegno delle domande di autorizzazione al trattamento chirurgico e di rettificazione anagrafica: una relazione psicologica attestante la diagnosi di disforia di genere o disturbo dell’identita#768; di genere o transessualismo (il linguaggio varia), l’esclusione di psicopatologie e disturbi della personalita#768;, il percorso psicoterapeutico intrapreso e gli esiti dell’esperienza di vita reale; una perizia endocrinologica che informi i giudici circa l’esclusione di patologie da alterata differenziazione sessuale, il periodo di assunzione e gli esiti della terapia ormonale, nonche#769; del follow up in seguito alla prova di vita reale.Nonostante spesso si tratti di documentazione medica in forma di perizia proveniente da strutture pubbliche o convenzionate, non e#768; raro che il Tribunale richieda di verificare tutte le allegazioni e le stesse risultanze mediche prodotte dalla parte, disponendo una consulenza tecnica d’ufficio e affidando quindi a neuropsichiatri ed endocrinologi il compito di visitare la persona e porre con certezza, ad esempio, la diagnosi di transessualita#768;, di confermare che la decisione del richiedente sia definitiva, irreversibile, seria ed univoca (perizia psicologica o psichiatrica) e di attestare l’impossibilita#768; o la scarsa probabilita#768; di un eventuale ritorno allo stato “quo ante”, validando la completezza del percorso di mutamento di sesso e l’inesistenza di incertezze o ambiguita#768; (perizia endocrinologica). Si veda, ad esempio, Trib. Milano, Sez. I Civile, sent. n. 4090/2017 e, per un’ampia ricognizione della prassi giudiziaria, Schuster, A., La rettificazione di sesso: criticita#768; persistenti, 2017, online al link: http://www.articolo29.it/2017/la-rettificazione-di-sesso-criticita- persistenti/). Una volta esclusa l’obbligatorieta#768; dell’intervento chirurgico, ci sono altri requisiti obbligatori per ottenere la rettificazione anagrafica o basta che la persona si comporti socialmente secondo il genere di elezione? Come appena menzionato, vi sono altri requisiti considerati obbligatori. Nel 2015 il Tribunale di Trento si e#768; posto il problema se subordinare l’esercizio di un diritto fondamentale, quale il diritto all’identita#768; sessuale, al requisito della sottoposizione della persona a trattamenti sanitari, anche solo ormonali, non presentasse profili di incostituzionalita#768;. Secondo le parti costituite in quel giudizio, il “completamento della transizione” potrebbe ritenersi soddisfatto laddove la persona interessata abbia gia#768; esercitato in maniera definitiva il proprio diritto all’identita#768; di genere, ad esempio manifestando la propria condizione nella famiglia, nella rete degli affetti, nel luogo di lavoro, nelle formazioni di partecipazione politica e sociale. Questo anche senza interventi farmacologici sui caratteri sessuali secondari. Secondo questa impostazione, che mirava a superare non tanto l’obbligo di intervento chirurgico (questione gia#768; chiarita dal 2015) quanto la medicalizzazione del processo di transizione quale prerequisito per ottenere la rettificazione anagrafica, l’accertamento giudiziale ai sensi della legge servirebbe esclusivamente a verificare la serieta#768; dell’intento di transizione di genere, quale manifestazione 7 del diritto all’autodeterminazione della persona umana. Le parti chiedevano quindi che fosse esclusa dagli accertamenti giudiziali prodromici alla rettificazione anagrafica la sottoposizione della parte istante a “esami medici o psicologici, in quanto potenzialmente invasivi della sfera privata”. Tali accertamenti dovrebbero vertere esclusivamente sull’ estrinsecazione sociale dell’identita#768; personale e sugli aspetti psichici, comportamentali e fisici che contribuiscono a comporre l’identita#768; di genere. Tuttavia, una volta esclusa dal 2015 l’obbligatorieta#768; dell’intervento chirurgico, appare chiaro che – con riferimento questa volta ai supposti profili di incostituzionalita#768; dell’obbligo di documentare e accertare in giudizio l’effettuazione di altri interventi, come il percorso psicoterapeutico o i trattamenti ormonali – la Corte Costituzionale ha messo un chiaro limite all’autodeterminazione individuale. Ha, infatti, specificato che “il solo elemento volontaristico” non puo#768; rivestire un “rilievo prioritario o esclusivo ai fini dell’accertamento della transizione” (sent. 180/2017). Cosi#768; statuendo, sembrerebbe in sostanza aver individuato un limite molto chiaro rispetto a ulteriori interpretazioni, logiche o estensive, della L. 164, motivando che l’attribuzione di sesso risultante dalle certificazioni pubbliche non puo#768; essere rimessa alla sola determinazione dell’individuo. Ha quindi avvalorato la “necessita#768; di un accertamento rigoroso non solo della serieta#768; e univocita#768; dell’intento, ma anche dell’intervenuta oggettiva transizione dell’identita#768; di genere”, affidando al giudice il compito di accertare la natura e l’entita#768; delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali. Ne consegue che, ad avviso della Corte costituzionale, subordinare l’autodeterminazione dell’individuo e il diritto all’identita#768; di genere alla dimostrazione in giudizio, tramite appropriata documentazione medica e psicologica, della completezza della transizione, non integra un’intromissione eccessiva nella sfera di rispetto della vita privata dell’individuo, perche#769; risulta essere un requisito proporzionale e giustificato dall’interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici. In Italia per le persone che intendono effettuare la transizione e chiedere la rettificazione anagrafica, permane di fatto l’obbligo di adeguarsi a una serie corposa di requisiti di varia natura, prevalentemente medici, di eta#768; e di stato civile. Per quanto riguarda l’accesso al percorso di affermazione di genere, ancorche#769; la legge 164 non si esprima sul punto, gli standard di cura per la salute delle persone trans sono ‘fissati’ in protocolli adottati quasi ovunque a livello mondiale, quindi anche in Italia dai centri specializzati nella transizione. I protocolli attualmente fanno chiaro riferimento a: relazione psicoterapeutica per almeno 6 mesi (obbligatoria per accedere alle terapie ormonali secondo il protocollo ONIG, non per il protocollo WPATH) real-life test (esperienza di vita reale) diagnosi psicologica terapia ormonalePer le identita#768; di genere non binarie le cose sono ancora piu#768; complicate, proprio perche#769; la rettificazione anagrafica del sesso si puo#768; autorizzare, secondo la legge attuale, solo una volta “intervenute oggettive modificazioni dei caratteri sessuali” dall’uno all’altro sesso, non essendo 8 previsti ne#769; un genere neutro (X o simili), ne#769; il cambio del solo prenome a prescindere dalla rettificazione del sesso. Con riferimento ad alcuni passaggi previsti nel protocollo ONIG, gia#768; a partire dal 2019 il MiT, che siede nel consiglio direttivo dell’ONIG (Osservatorio Nazionale sull’Identita#768; di Genere) ha proposto una mozione per assicurare maggior possibilita#768; di autodeterminazione dell’individuo. Valorizzando il principio del consenso informato, l’ispirazione e#768; di eliminare l’obbligatorieta#768; di determinate cure, in particolare di un periodo minimo di sedute di psicoterapia. Esistono altri modi per dare piu#768; spazio all’autodeterminazione dell’individuo? Si. Come abbiamo visto, dal 2018 la classificazione internazionale delle malattie (ICD – International Classification of Diseases dell’Oms) non prevede piu#768; la transessualita#768; come disturbo mentale. L’incongruenza di genere, come viene chiamata, e#768; stata rimossa dalla categoria dei disordini mentali per essere inserita in un nuovo capitolo sulle “condizioni di salute sessuale”, che nasce dall’esistenza di un bisogno di importanti cure sanitarie a cui deve essere garantito l’accesso (al pari della menopausa o della gravidanza). Per quanto concerne la rettificazione anagrafica, dal punto di vista giuridico, in sette Paesi europei si e#768; dato ampio rilievo all’autodeterminazione dell’individuo maggiorenne. Prendendo a modello l’innovativa legge dell’Argentina del 2012, in Belgio, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Norvegia e Portogallo i richiedenti la rettificazione vengono riconosciuti formalmente nel genere di elezione senza dover soddisfare alcun requisito, tranne quelli di forma o, in alcuni casi, un breve periodo di riflessione. Tale impostazione comporta un cambio radicale di paradigma. Scompare la richiesta dell’individuo, sia essa a organi giudiziali o amministrativi, e la conseguente procedura di autorizzazione. Cio#768; che rileva e#768; l’auto-affermazione di una stabile connessione con il genere cui si sente di appartenere, connessione formalmente attestata dall’individuo che necessita della correzione delle risultanze anagrafiche, attraverso una dichiarazione solenne ricevuta dal pubblico ufficiale. Come riconosce la relazione del Network europeo di esperti giuridici sull’eguaglianza di genere e la non discriminazione (Trans and intersex equality rights in Europe – a comparative analysis, novembre 2018), dal punto di vista delle persone trans e intersex, il modello dell’autodeterminazione presenta visibili vantaggi: si fonda su una procedura accessibile e semplificata, che minimizza gli adempimenti burocratici riduce o elimina la necessita#768; di integrare un serie requisiti di merito, come quelli relativi alla salute mentale, all’eta#768;, o quelli di tipo sociale, economico o familiare riconosce che le persone trans e intersex (cui sarebbe opportuno aggiungere le persone non binarie) sono i soli arbitri del proprio genere, senza necessita#768; di scrutinio da parte di soggetti terzi o poteri pubblici. 9 Come funziona concretamente il modello basato sull’autodeterminazione piena? Per quanto concerne la parte riguardante la rettificazione anagrafica, all’interessato e#768; richiesta un’attestazione o dichiarazione solenne, il piu#768; delle volte giurata, di possedere un collegamento stabile e duraturo con il genere in cui desiderano essere riconosciuti, senza necessita#768; alcuna di produrre documentazione in merito. Per esempio: In Danimarca, la dichiarazione comporta “una conferma del senso di appartenenza algenere opposto” (art. 3, c. 5, Act on Civil Registration 2014) A Malta e#768; richiesta una “chiara, non equivoca e informata dichiarazione che la propriaidentita#768; di genere non corrisponde al sesso attribuito nell’atto di nascita” (art. 5(b), GenderIdentity, Gender Expression and Sex Characteristics Act 2015) In Belgio, la legge richiede che si dichiari la propria “convinzione duratura che il sessomenzionato nel certificato di nascita non e#768; congruente con l’identita#768; di genere sentitainternamente” (art. 3, Gender Recognition Act 2017). In Lussemburgo, la legge richiede l’attestazione di una “convinzione intima e stabile” chel’attuale attribuzione di sesso non e#768; conforme con l’esperienza interiore del genere (Law of25 June 2018). In Portogallo, e#768; sufficiente una richiesta all’Ufficiale di stato civile sulla basedell’attestazione che il sesso attribuito alla nascita non corrisponde alla propria identita#768; di genere (Capo II, artt. 6-9, Decreto N. 203/XIII del 2018).Excursus: il parallelismo con il testamento biologico (L. 2 dicembre 2017, n. 219) Nell’ordinamento italiano, a tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignita#768; e all’auto- determinazione della persona, la nuova legge sul testamento biologico consolida il principio per cui nessun trattamento sanitario puo#768; essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge. La legge 2 dicembre 2017, n. 219 introduce e disciplina le “disposizioni anticipate di trattamento”, con le quali le persone possono dare indicazioni sui trattamenti sanitari da ricevere o da rifiutare nei casi in cui si trovassero in condizioni di incapacita#768;. Come riferisce il sito nazionale del notariato ( https://www.notariato.it/it/famiglia/testamento- biologico), puo#768; dichiarare le proprie disposizioni anticipate di trattamento qualunque persona che sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. La forma prevista per manifestare le disposizioni anticipate e#768; plurima: Atto pubblico notarile Scrittura privata autenticata dal notaio Scrittura privata semplice consegnata personalmente all’Ufficio dello Stato Civile delComune di residenza del disponente.L’atto non e#768; soggetto ad alcun tipo di imposta (di registro, di bollo) ne#769; tassa o diritto. Se il paziente non e#768; in condizioni di firmare, la legge notarile prevede la possibilita#768; di stipulare l’atto in presenza 10 di due testimoni. Puo#768;, inoltre, manifestare le disposizioni anticipate anche attraverso una videoregistrazione o anche altro dispositivo che consenta di comunicare. Occorre una preventiva consultazione con un medico, nel senso che la legge stabilisce che la persona acquisisca preventivamente adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte. L’impianto della legge sul testamento biologico puo#768; fornire, sotto molteplici punti di vista, un utile esempio cui ancorare i principi ispiratori di una riforma della L. 164, dettagliati qui di seguito. Vi e#768; comunque una differenza importante: mentre con le disposizioni anticipate di trattamento si manifesta una volonta#768;, nel caso del percorso di affermazione di genere si constata o dichiara uno stato o qualita#768; personale (la non conformita#768; tra risultanze anagrafiche e genere di appartenenza). 10 punti per una riforma della normativa italiana Come si e#768; visto, le importanti sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale del 2015 e del 2017, pur ampliando notevolmente il contenuto del diritto all’identita#768; di genere, hanno posto limiti precisi all’operativita#768; del principio dell’auto-determinazione del genere vissuto intimamente e socialmente, stante il tenore letterale della L. 164 del 1982. Sembra quindi imprescindibile cambiare radicalmente il modello legislativo attualmente vigente attraverso una riforma legislativa. Alla luce sia dei piu#768; recenti trend internazionali gia#768; ricordati in apertura, sia di recenti normative interne come quella sul testamento biologico, occorre ora lasciarsi decisamente alle spalle l’impianto paternalistico-autorizzativo della L. 164, per approdare a un’impostazione piu#768; rispettosa dell’autodeterminazione individuale, basata su un’attestazione dell’interessato invece che su procedimenti burocratici, pareri medici e intervento dell’autorita#768; (sia essa giudiziale o amministrativa). Del resto, vecchie e nuove disposizioni di legge (per esempio, l’interruzione volontaria di gravidanza o il testamento biologico) offrono gia#768; ampio margine all’operativita#768; del principio di auto-determinazione dell’individuo. E’ giunto il momento di adeguare le disposizioni della L. 164 sulla rettificazione di sesso ai medesimi principi ispiratori, per declinare pienamente e compiutamente anche il diritto all’identita#768; di genere all’interno della solida cornice tracciata dal pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona. In particolare, ma senza pretese di completezza, una nuova proposta di legge di riforma delle norme in materia di rettificazione di sesso dovrebbe fondarsi sui seguenti 10 principi ispiratori: 1. Riconoscimento del diritto all’identita#768; di genere e all’espressione di genere per ogni individuo e divieto di discriminazione sulla base esplicita di tali fattori 2. Liberta#768; nella scelta delle modalita#768; di attuazione del percorso di affermazione di genere, con eliminazione dell’autorizzazione giudiziaria all’intervento chirurgico 3. Gratuita#768; delle terapie ormonali sostitutive e mantenimento di ogni trattamento medico- chirurgico come prestazione a carico del servizio sanitario nazionale, al fine di garantire il pieno benessere psico-fisico della persona e la sua salute sessuale 11 Rettificazione anagrafica del sesso fondata, per i maggiori di anni 16 (con il consenso dei genitori se minorenni), sulla sola attestazione solenne da parte dell’interessato che la propria identita#768; di genere non corrisponde al sesso attribuito nell’atto di nascita Richiesta di rettificazione anagrafica del sesso all’Ufficiale di stato civile e cambiamento di ulteriori documenti (patente, codice fiscale, titoli di studio e professionali, ecc.) solo sulla base di una autocertificazione del nuovo atto di nascita Possibilita#768; di cambiamento del solo prenome sull’atto di nascita e altri documenti rilevanti, anche in assenza di rettificazione del sesso Divieto di intervento medico sui neonati e minori intersex, possibilita#768; di posticipare l’annotazione del genere ad un momento successivo alla nascita e/o di indicare un genere neutro, fino alla libera scelta dell’interessato Divieto di terapie riparative per orientamento sessuale, identita#768; di genere e espressione di genere Formulazione di linee guida ministeriali o normative aggiornate per: la piena inclusione nelle scuole di ogni ordine e grado il rispetto delle persone trans detenute il rispetto delle persone trans in occasione delle operazioni di voto una sanita#768; accessibile e rispettosa della salute delle persone trans Rispetto rigoroso della privacy da parte delle autorita#768; e dei privati; azioni positive per l’effettiva inclusione delle persone trans nel mondo del lavoro, dell’impresa e nelle istituzioni; programmi di formazione su prevenzione della discriminazione, promozione della diversita#768; e diffusione di una cultura delle differenze. La presente piattaforma e#768; stata redatta su iniziativa del MIT – Movimento Identita#768; Trans e vede come co-promotori le seguenti associazioni: Consultorio Transgenere Associazione Trans Napoli Sunderam Identita#768; Transgender Torino Gender X Azione Trans Mixed LGBTI Aderiscono a titolo personale: Giovanni Guercio, avvocato Cristina Leo, assessora Muncipio VII – Roma Capitale Ottavia Voza, attivista
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01/01/2000 00:00
@quagliozzi, il discorso generale che hai messo vale per chi non era “gradito” per i suoi vestiti, per cosa fa sia da solo che negli esempi riportati sopra. Non hai specificato e ho fatto un discorso generale pure io, prendendo quegli esempi Messi, che tanto van bene per ogni discorso di merito. Che te ti baci con la tua donna, o la tieni a un metro di distanza non c’entra assolutamente nulla. Così come te la vedi come forma di rispetto, io non vedo cosa ci sia di male a esser carini coi propri partner se le condizioni ambientali non siano ostative o non idonee. Conta il fatto che hai la potenzialità di farlo, di stare semplicemente vicino, mano nella mano, abbracciato o amoreggiante. Così come puoi metterti i vestiti che vuoi. Può piacere, può non piacere, ma hai la libertà di farlo. Altri no. E giudizi a parte, non si parla di gusti estetici, ma di libertà, se lo fai te (o un etero qualsiasi) tutto è lecito, nessuno ti urla dietro, nessuno ti etichetta, nessuno scrive offese ne tantomeno mena. Se lo fanno altri si. Questo sto dicendo. E la cosa è così diffusa ormai che ultimamente stanno attaccando pure etero marchiandoli come gay, semplicemente perché han voglia di essere più colorati o alla moda. I gusti estetici sono un’altra cosa. Non mi piacciono gli uomini con lo smalto? Va bene. Non mi piacciono troppo colorati? Va bene. Non mi piacciono persone abbracciate, va bene. Etc. Ma lo tengo per me, posso parlarne con un amico per condividere o discutere, ma ciò mi autorizza a tutto ciò che poi fanno a queste persone? E tutto ciò ha la stessa valenza ad esempio, di: non mi piacciono le donne troppo svestite, non mi piace quel tizio in canottira che mostra i muscoli, non mi piace che vadano in giro in infradito… (esempi del cacchio), la guardo, apprezzo o disprezzo, ma alla fine son caxxi loro, che cambia a me? Non mi metto a dire epiteti, offese, ne meno, ne lancio nemmeno sguardi disgustati. E se lo faccio chi sta attorno a me scommetto che me mena pure. Con il mondo gay ciò non vale. Ma è tanto difficile sto discorso? O in cosa non ci capiamo?
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