Depenalizzazione atti osceni e offesa al pudore

mozartiano 04/04/2014 16:30 33.062 Visite
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01/03/2016 14:53
Nudomark ha scritto:
[quote] Mi permetto di segnalare che il 527 non viene mai contestato al naturista a meno che non ci siano comportamenti "sopra le righe"! E comunque sempre per il 527 non si rischia il carcere.
Attenzione! Il secondo comma del 527 non è stato depenalizzato. In presenza di minori resta reato. Ma qui stiamo parlando di atti osceni e quindi il naturismo c'entra ben poco. [:)]
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Nudomark
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02/03/2016 03:22
Ricordo che è fermo in parlamento il seguente progetto di legge nazionale che tutti auspichiamo possa proseguire il suo iter! Disposizioni per il riconoscimento della pratica del naturismo e lo sviluppo della capacità turistico- ricettiva in Italia XVII LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa dei Deputati LACQUANITI, ZAN, ZARATTI, DI SALVO, DURANTI, MATARRELLI, SCOTTO, KRONBICHLER, NICCHI, MELILLA, PELLEGRINO, FRATOIANNI, RICCIATTI, MIGLIORE, SANNICANDRO, PIAZZONI, BORDO, AIELLO, COMINELLI, RAMPI, BRUNO BOSSIO, NARDI ART. 1 1. La presente legge disciplina la pratica del naturismo e la realizzazione di aree ad essa destinate. 2. E’ definito naturismo l’ insieme delle pratiche di vita all’ aria aperta che, nel rispetto degli altri, della natura e dell’ ambiente circostante, utilizzano la pratica del nudismo come forma comune di ricreazione e di sviluppo della salute fisica e mentale attraverso il contatto diretto con la natura. ART. 2 1. La pratica del naturismo non costituisce comportamento contrario alla legge né atto contrario alla pubblica decenza ai sensi dell’ articolo 726 del codice penale o atto osceno in luogo pubblico ai sensi dell’ articolo 527 del Codice Penale. Nei limiti di quanto stabilito dalla presente legge, è sempre ammessa la nudità integrale nelle spiagge o altre aree riservate ai nudisti o da essi solitamente frequentate. ART.3 1. Fermo restando quanto disposto dall’ articolo 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri secondo i quali i comuni possono individuare le aree pubbliche da destinare alla pratica del naturismo, anche su richiesta di associazioni, società o altri soggetti privati interessati a progettare e a gestire strutture turistico-ricettive, assegnando precedenza alle aree dove la pratica del naturismo risulta già diffusa, quali spiagge marine, lacuali, fluviali o aree boschive. 2. Due o più Comuni vicini possono accordarsi per la individuazione di aree comuni per la pratica del naturismo. 3. Nel caso in cui il Comune non abbia individuato apposite aree da destinare alla pratica del naturismo, in attuazione di quanto previsto dal comma 1, associazioni, società o altri soggetti privati possono chiedere all’ amministrazione comunale di destinare alla pratica del naturismo determinate aree pubbliche, anche se non già frequentate solitamente da naturisti. L’amministrazione comunale accoglie o respinge la richiesta, con provvedimento motivato, entro tre mesi dalla data della sua ricezione. Decorso tale termine senza che sia stato adottato il provvedimento, la richiesta si intende accolta. In caso di diniego della destinazione dell’ area indicata dai richiedenti, l’amministrazione comunale è comunque tenuta a indicare nello stesso provvedimento le aree alternative destinate alla pratica del naturismo. ART.4 1. L’accesso alle aree pubbliche destinate alla pratica del naturismo ai sensi della presente legge è sempre libero e gratuito. 2. Le aree pubbliche destinate alla pratica del naturismo possono essere concesse a privati nella misura massima del 50 per cento della loro estensione complessiva individuata da ciascun comune. Il concessionario garantisce il miglior funzionamento dell’area, eventualmente anche attraverso l’applicazione di apposite tariffe di accesso, nonché il controllo sulla corretta fruizione degli spazi ed il rispetto della normativa vigente. L’ atto di concessione definisce il canone dovuto al Comune. 1. La concessione di aree pubbliche può essere attribuita ad associazioni, società o altri soggetti privati ai fini della realizzazione di strutture turistico-ricettive destinate alla pratica del naturismo. ART.5 1. Le aree destinate alla pratica del naturismo devono essere segnalate e delimitate mediante l’affissione di appositi cartelli recanti l’ indicazione che si tratta di aree destinate alla pratica del naturismo. In nessun caso tali aree possono essere delimitate da reti, staccionate o altra forma di recinzione. La delimitazione delle aree deve comunque assicurare la loro agevole identificazione da parte delle persone che non praticano il naturismo.
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02/03/2016 07:04
Nudomark ha scritto:
Ricordo che è fermo in parlamento il seguente progetto di legge nazionale che tutti auspichiamo possa proseguire il suo iter! 1. Fermo restando quanto disposto dall’ articolo 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri secondo i quali i comuni POSSONO individuare le aree pubbliche da destinare alla pratica del naturismo, anche su richiesta di associazioni... In caso di diniego della destinazione dell’ area indicata dai richiedenti, l’amministrazione comunale E' COMUNQUE TENUTA a indicare nello stesso provvedimento le aree alternative destinate alla pratica del naturismo.
E' chiaro che tutta la partita si giocherà qui. I Comuni POSSONO,nn DEVONO individuare delle aree... Ma cmq il fatto che se ad una richiesta specifica dovessero rispondere di no,contestualmente dovranno dare una soluzione alternativa gioca sempre a nostro favore. Sperando che al posto di un pezzo di spiaggia nn ci diano un "pollaio " in cima ad una collina.
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02/03/2016 19:31
Nudomark ha scritto:
ART. 2 1. La pratica del naturismo non costituisce comportamento contrario alla legge né atto contrario alla pubblica decenza ai sensi dell’ articolo 726 del codice penale o atto osceno in luogo pubblico ai sensi dell’ articolo 527 del Codice Penale.
Grazie Nudomark per aver condiviso questo testo. Consapevole degli emendamenti a cui viene sottoposta una proposta di legge nel caso in cui venga seriamente esaminata in parlamento, io mi accontenterei anche solo dello stralcio riportato su.
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02/03/2016 19:38
ionudista ha scritto:
Nudomark ha scritto:
ART. 2 1. La pratica del naturismo non costituisce comportamento contrario alla legge né atto contrario alla pubblica decenza ai sensi dell’ articolo 726 del codice penale o atto osceno in luogo pubblico ai sensi dell’ articolo 527 del Codice Penale.
Grazie Nudomark per aver condiviso questo testo. Consapevole degli emendamenti a cui viene sottoposta una proposta di legge nel caso in cui venga seriamente esaminata in parlamento, io mi accontenterei anche solo dello stralcio riportato su.
Sabato l'On. Lacquaniti sará con noi a Milano...sará occasione per discuterne.
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03/03/2016 13:29
speriamo bene
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04/03/2016 23:21
ionudista ha scritto:
Nudomark ha scritto:
ART. 2 1. La pratica del naturismo non costituisce comportamento contrario alla legge né atto contrario alla pubblica decenza ai sensi dell’articolo 726 del codice penale o atto osceno in luogo pubblico ai sensi dell’.articolo 527 del Codice Penale.
Grazie Nudomark per aver condiviso questo testo. Consapevole degli emendamenti a cui viene sottoposta una proposta di legge nel caso in cui venga seriamente esaminata in parlamento, io mi accontenterei anche solo dello stralcio riportato su.
Altro che accontentarsi! Quell'articolo da solo supererebbe il bisogno di ogni altra legge
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24/04/2016 19:33
Alla luce di tutto questo, visto che si avvicina la bella stagione, si potrà andare a Vizzola o Castelnovate tranquillamente o si rischierà di perdere le "mutande" [:(!] Nessuno conosce le intenzioni dei sindaci della zona? Ciao, e spero buon nudismo a tutti
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29/04/2016 21:14
alla laguna del mort (jesolo)come siamo messi?anche qui si rischierà di perdere i propri risparmi?
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29/04/2016 21:32
maurobuio ha scritto:
alla laguna del mort (jesolo)come siamo messi?anche qui si rischierà di perdere i propri risparmi?
ci sono due topic sulla chiusura della pineta da attraversare per arrivarci, quindi la spiaggia è raggiungibile solo via mare… e rimane sempre non autorizzata.
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29/04/2016 23:12
Perché rimane non autorizzata? Ero rimasto al contrario :(
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30/04/2016 19:59
da quello che sò io,non è autorizzata da un pò di anni,ma è sempre stato tollerato,adesso però sarebbe bello sapere se si rischiano i 5mila euro di multa anche qui.
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30/04/2016 21:56
EnIgMa ha scritto:
Perché rimane non autorizzata? Ero rimasto al contrario :(
è stata autorizzata solo per una stagione giugno settembre di un 4/5 anni fa, più o meno, ma dopo iniziò il trambusto delle storie della legge, dei campeggi, della darsena, e mille altre favole su quel posto. Ad oggi le uniche siaggie autorizzate sono: - Lazio - Ostia -capocotta - Abruzzo - Torino di Sangro - Le Morge - Toscana - San Vincenzo - Nido dell'Aquila - Campania- Marina di Camerota - Troncone - Lazio - Fiumicino - Focene - Sicilia - Gela - Bulala Spero di non averne dimenticato nessuna Autorizzazioni temporanee, ormai scadute e non rinnovate, erano: - Emilia Romagna - Ravenna - Lido di Dante - Veneto - Jesolo/Eraclea - Il Mort
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Nudomark
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30/04/2016 22:12
a_fenice ha scritto:
EnIgMa ha scritto:
Perché rimane non autorizzata? Ero rimasto al contrario :(
è stata autorizzata solo per una stagione giugno settembre di un 4/5 anni fa, più o meno, ma dopo iniziò il trambusto delle storie della legge, dei campeggi, della darsena, e mille altre favole su quel posto. Ad oggi le uniche siaggie autorizzate sono: - Lazio - Ostia -capocotta - Abruzzo - Torino di Sangro - Le Morge - Toscana - San Vincenzo - Nido dell'Aquila - Campania- Marina di Camerota - Troncone - Lazio - Fiumicino - Focene - Sicilia - Gela - Bulala Spero di non averne dimenticato nessuna Autorizzazioni temporanee, ormai scadute e non rinnovate, erano: - Emilia Romagna - Ravenna - Lido di Dante - Veneto - Jesolo/Eraclea - Il Mort
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01/05/2016 07:39
Lo sapevo che me ne mancava una, ma mi è proprio sfuggita. Chiedo scusa ai toscani. Grazie marco.
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