Da "Leggi Oggi. it"
Che effetto provoca notare una coppia si bacia in un cinema, o vedere una persona che nel fare un gesto di scongiuro si palpa i genitali?
E scorgere un travestito sulla pubblica via?
Provoca repulsione vedere una donna “vestita” con un bikini di dimensioni ridottissime farsi fotografare in una pubblica piazza?
Stante l’attuale contesto storico e sociale, tali quesiti possono anche provocare un’ilare curiosità, se non un mero sorriso, tuttavia si deve riscontrare come negli anni le condotte sopra menzionate sono state perseguite dalla magistratura ai sensi dell’art. 726 del codice penale, ovvero la contravvenzione che sanziona i c.d. “atti contrari la pubblica decenza”, da non confondersi col più grave reato previsto all’art. 527 c.p., cioè il delitto che punisce gli “atti osceni”.
a norma in commento, per la cui applicazione è competente il Giudice di Pace, prevede solo la pena pecuniaria dell’ammenda, da un minimo di € 258,00 ad un importo massimo di € 2.582,00.
Al di là di ciò, è necessario comunque comprendere che cosa si intenda per pubblica decenza.
Dottrina e giurisprudenza sono ormai conformi nel ritenere che tale concetto indichi le più elementari regole di educazione di convivenza civile1 le quali vanno a formare il comune sentimento di costumatezza, compostezza.2 e pudore.
La violazione di tale sentimento comune, diffuso nella maggior parte dei cittadini, provoca un senso di disgusto, disagio, disdegno o disapprovazione.3
Sul punto si evidenzia che ai fini dell’applicabilità dell’art. 726 c.p. si deve certamente considerare la materiale circostanza di tempo, e di luogo, in cui si è verificato il comportamento, tuttavia non è necessario che l’atto sia stato effettivamente notato da qualcuno, risultando sufficiente anche la mera possibilità che possa essere percepito.4
Da tali evenienze risulta chiaro come si debba tener conto anche del contesto storico e sociale in cui è stato posto in essere il comportamento vietato.
Ciò che può provocare disgusto in un determinato momento storico – ambientale, può invece essere tollerato e accettato col passare degli anni e col cambiamento del sentimento comune della società.
Dottrina e giurisprudenza sono consapevoli di tale mutevolezza e, pertanto, hanno affermato che nel giudicare bisogna tener conto di parametri variabili nel tempo e rinvenibili nell’orientamento dell’uomo medio, in una determinata collettività nazionale5.
Sul punto, è da notare come sia stata ammessa la valutazione da parte del Giudice delle mode, delle tendenze o dei mass-media, considerate “specchio del comune sentire e del generale stato di accettazione del mutamento del costume6”.
Da quanto sopra richiamato si comprende del perché le condanne di certi comportamenti risultino datate, come la donna in bikini in piazza, (Cass. Pen., Sez. VI, n. 109150 del 1968), o il soggetto maschile, travestito da donna, il cui “imbellettamento, movenza ed acconciatura” è stato ritenuto atto contrario alla pubblica decenza ( Cass. Pen., Sez. VI, n. 110965 del 1969).
In particolare caso, invece, è stata messa in moto la macchina della giustizia penale per valutare la punibilità della condotta di un avvocato, di sesso femminile, che si era presentata nell’androne del carcere indossando una succinta minigonna7 (imputata poi assolta).
Se le condotte di cui sopra sono ormai accettate al giorno d’oggi, così come il “topless” in una normale spiaggia pubblica8, si deve tuttavia evidenziare la persistenza di un giurisprudenziale zoccolo duro che punisce certe condotte scaturite certamente dalla bassa cultura popolare, dal semplice folclore o ignoranza.Tali sono il toccarsi i genitali come segno di scongiuro, punito sia 45 anni or sono ( Cass. Pen., Sez. III, n.113105/1969) che con la recente decisione della Suprema Corte n. 8389 del 22 gennaio 2008, oppure l’urinare in un luogo pubblico9, salvo casi di particolare tenuità ex art.34D. Lgs. 274/2000 e di necessità impellente.
Alla luce di quanto sopra si ritiene, pertanto, che in ipotesi di procedimenti ex art. 726 c.p. sarà necessario, per la corretta applicazione della norma, esaminare e ricostruire la materiale estrinsecazione della condotta posta in essere, cioè tempo (giorno – notte) e luogo (piazza piena di persone – strada isolata), in relazione sopratutto al contesto storico -sociale.
E se capita di baciare la persona al cinema… c’è da stare tranquilli: nel 1952 un bacio pudico tra innamorati è passato indenne da responsabilità10.