Ripropongo una, tra le tante sentenze della Cassazione, che hanno legittimato la pratica naturista, in mancanza di una legge organica, nelle aree autorizzate, oppure nelle spiagge dove solitamente viene praticato di fatto il naturismo-nudismo:
Corte di Cassazione, III sezione penale, sentenza n. 3557 del 2000
Per quanto concerne il “nudo integrale”, ovviamente non accompagnato da atteggiamenti erotici o pruriginosi di cui lo esibisce, si osserva che esso - con riferimento al sentimento medio della comunità, ai valori correnti della coscienza sociale ed alle reazioni dell'uomo medio normale - si presta a differenti valutazioni proprio a seconda del contesto in cui si pone.
E’ evidente che non può considerarsi indecente, ad esempio, la nudità integrale di un modello o di un artista in un’opera teatrale o cinematografica, ovvero in un contesto scientifico o didattico, o anche di un naturista in una spiaggia riservata ai nudisti o da essi solitamente frequentata, mentre invece suscita certamente disagio, fastidio, riprovazione chi fa mostra di sé, ivi compresi gli organi genitali, in un tram, in strada, in un locale pubblico, o anche in una spiaggia frequentata da persone normalmente abbigliate.
Pertanto, è molto importante radicare la pratica naturista a Torre Guaceto in un'area delimitata naturalmente dalla presenza di più naturisti amici che si radunano in compagnia per trascorrere spensierate giornate di sole e mare in piena libertà.[:)]