gentili signori,
mi presento innanzitutto:
sono una delle Guardie che dalla Torre Aragonese vigila tutto cio' che avviene nella riserva, siamo l'ente di sorveglianza, siamo coloro che dovrebbero far rispettare le ordinanze e le leggi, siamo coloro che al passo con le forze dell'ordine sanzioniamo eventuali illeciti e il mancato rispetto delle ordinanze.
Non abbiamo nulla in contrario con il naturalismo quando è praticato in zone appropriate e non pubbliche come lo è la zona "A" di Torre Guaceto.
Capisco che il naturalismo è dote, cultura, amicizia in alcuni casi
ma le leggi non le facciamo noi.
NELLA ZONA A: è interdetta la navigazione di qualsiasi mezzo a motore, è interdetta qualsiasi sosta o immersione ( compreso il bagno )e' interdetto il naturalismo... insomma è interdetto tutto...
probabile un giorno qualcuno si vedrà pesantemente sanzionare e nulla potrà fare perchè le leggi parlano chiaro.
La normativa sul naturismo in Italia
Durante la precedente legislatura sulla base delle proposte di legge C.529 Turroni e C. 6490 Massidda, la FENAIT è stata convocata il 14 settembre 2000 in Parlamento per un'Audizione. Nella la seduta del 24 gennaio 2001, la Commissione XII Affari Sociali unificava le due proposte dell'On. Turroni e dell'On. Massidda in un testo unico. Durante la nuova legislatura sono state ripresentate le Proposte n° 153 Turroni e n° 286 Massidda a cui si è aggiunta la Proposta 961 Pecoraro Scanio; rimane comunque come riferimento ed avanzamento lavori il testo unificato del 14 settembre 2001.
CAMERA DEI DEPUTATI - XIII LEGISLATURA
Resoconto della XII Commissione permanente (Affari sociali)
Naturismo (C. 529 e abb).
TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE NORME PER IL RICONOSCIMENTO E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA PRATICA DEL NATURISMO.
ART. 1. (Naturismo)
La presente legge disciplina la pratica del naturismo e la realizzazione di aree ad essa destinate.
Si definisce naturismo l'insieme delle pratiche di vita all'aria aperta che, nel rispetto di se stessi, degli altri, della natura e dell'ambiente circostante, utilizzano il nudismo come forma di sviluppo della salute fisica e mentale attraverso il contatto diretto con la natura.
ART. 2. (Aree destinate al naturismo)
La pratica del naturismo è consentita esclusivamente in ambienti e spazi delimitati, riconoscibili e segnalati, secondo le modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei principi della presente legge.
ART. 3. (Aree demaniali)
Ai fini della realizzazione di strutture destinate alla pratica del naturismo in aree demaniali, la gestione delle aree può essere concessa a privati o ad associazioni o organizzazioni.
La concessione individua il canone dovuto dai soggetti gestori e l'obbligo di attrezzare l'area in modo da garantirne il buon funzionamento e la fruizione.
dopo quanto succitato non mi rimane altro che auguravi in bocca al lupo... qs anno già per i brindisini è dura per tutti... pensa un poco selo fosse anche per le aree da voi frequentate che sono interdette anche alla balneazione ed al transito sul demanio