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siman ha scritto:
| a_fenice ha scritto:
Esiste la libertà di cura, sancita dall’art 32, che nel contempo tutela la salute pubblica (cioè di tutti), imponendo nel caso i trattamenti sanitari.
Art. 32.
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Ri confermo che non mi intendo nulla di leggi.
Era proprio sull'art. 32 che avevo letto e successivamente sul medesimo articolo in rete (metterò il link più sotto ma ignoro se sia tendenzioso da una parte o dall'altra), il rimando a...
Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2021/953 del 14.06.2021, al considerando 36, “è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti Covid -19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate” (ndr. Rettifica del regolamento (UE) 2021/953).
https://www.altalex.com/documents/news/2021/09/07/obbligo-vaccinale-profili-di-costituzionalita-e-risarcimento-del-danno
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rispondo al link indicato.
A- le decisioni europee devo essere acquisite, e non valgono per i singoli stati finché non lo sono, o se sono in contrasto con costituzioni e leggi nazionali, che nel caso devono essere modificati. Alcuni esempi di questi ultimi tempi: Ungheria che adotta leggi anti LGBT, Polonia che dichiara comuni LGBT free, Italia, ultimo fanalino di coda assieme ai paesi dell’est, che non legifera in materia di discriminazione. L’Europa può poi intervenire con “punizioni”, ricatti economici, ma hanno il tempo che trovano. Diversamente basterebbe il governo europeo per emanale leggi comuni, demandando a quelli nazionali, le leggi ad hoc per argomenti lievi (vedi cosa succede per governo nazionale e regioni).
B- lèggendo l’articolo noto questo paragrafo:
Occorre rilevare che, secondo quanto ritenuto dalla Commissione Speciale del Consiglio di Stato, nel parere n. 2065 del 27.09.2017, la Costituzione “non riconosce un’incondizionata e assoluta libertà di non curarsi o di non essere sottoposti a trattamenti sanitari obbligatori(anche in relazione a terapie preventive quali sono i vaccini) per la semplice ragione che, soprattutto nelle patologie ad alta diffusività, una cura sbagliata o la decisione individuale di non curarsi può danneggiare la salute di molti altri essere umani e, in particolare, la salute dei più deboli.
Mi sembra sia abbastanza chiaro, e viene ribadito anche nei paragrafi successivi che non riporto.
Come ti avevo detto prima, il vaccino non è una cura, ma una prevenzione, messa a disposizione dei cittadini che vogliono essere liberati. Quando però si tratta di qualcosa di gravissimo che interessa deboli di tutta la nazione, vengono meno i principi di libertà ed autoesenzione.
L’unico quibus in itinere riguarda la possibilità risarcitoria in caso di danno grave.
Cosa che, provata di pelle su un nipote rimasto in semiparesi a causa del vaccino per polio, lo stato interviene con indennizzo e copertura di invalido civile al 100% su ogni spesa che poi bisogna sostenere.
A questo punto vien da chiedersi: quali sono i danni a breve e a lunga distanza che si conoscono e si ipotizzano?
I danni a breve distanza son stati finora quello classici di dolorabilita e della febbre, non contemplati nei risarcimenti anche perché non inabilitano permanentemente, i morti a distanza per problemi coagulativi (di cui non si è dimostrata correlazione diretta e presentano (dovrebbero aver indagato ma non so i risultati), cosa che non è prevista sui danni indotto da vaccino, seppur in via prudenziale, sin da subito, certi vaccini erano inibiti a chi faceva terapie ormonali che possono interferire con la coagulazione (es pillola, e c’è da chiedersi se sia stato risposto correttamente ai questionari e i medici abbiamo preso visioni dei farmaci presi). Altra sii e preventiva ad esclusione è stata quella di spostare l’età di somministrazione oltre i 50/60 anni secondo nazioni, quando, vi ricorderete, all’inizio era raccomandato tutto il contrario. Perché? Perché nei giovani spesso non si conoscono problemi coagulativi finché non presentano altri sintomi o subiscono un trauma. Negli anziani ciò è già successo, quindi si possono escludere anche meglio. A prescindere questo vaccino non viene più somministrato.
Altra patologia, frequente bei giovani, è la miocardite, che però si presenta in forma lieve, e solo su particolari categorie, tipo quelle derivanti da un bagno freddo estivo. Pochi giorni di antibiotici e passa tutto senza strascichi. Se si pensa che la miocardite è invece presente nella maggioranza dei casi da covid, e non in forma lieve, l’indice di rischio è ampiamente spostato sul rischio minore.
Danni a lunga distanza. Vero che il vaccino gira nemmeno da un anno, vero che è stato somministrato ormai a miliardi di persone, ma non risulta che nessun vaccino abbia mai dato problemi a lunghissima distanza, e di fatto son più o meno tutti simili. Se devono esserci problemi, compaiono subito. Ricordo ad esempio i primi vaccini per epatite B, creati con virus abbattuto. Il danno, non frequente, anzi più che rarissimo, ma che capitava, era la distruzione del fegato fino a dover arrivare al trapianto. Ma erano gli anni 80, il livello di ricerca non era certo quello di oggi. Di fatto i vaccini covid non hanno il virus, non hanno dna, ma solo l’mRna con le istruzioni per creare l’anticorpo. Mimano cioè una reale contaminazione, il corpo reagisce, crea le immunoglobuline specifiche, e tutto finisce lì.
Ci sarebbe da capire che danni a lunga distanza… non esistono.